Newsletter n.14/2020 - L’Europa dei diritti

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Quando si verifica un rifiuto persistente da parte di un’autorità nazionale di conformarsi ad una decisione giudiziaria che le ingiunge di adempiere l’obbligo previsto dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa, il potere di pronunciare una misura coercitiva detentiva spetta al giudice nazionale competente. Alla base di una tale decisione vi deve essere un fondamento giuridico “sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua applicazione”. Inoltre deve essere rispettato il principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali; “In mancanza di un fondamento giuridico simile nel diritto nazionale, il diritto dell’Unione non conferisce a tale giudice la facoltà di ricorrere a una siffatta misura”.

È quanto afferma una sentenza della Corte del 19 dicembre 2019 nella causa tra la Deutsche Umwelthilfe eV, un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente, e il Freistaat Bayern (Land Baviera, Germania).

Come emerge da una sintesi reperibile sul sito istituzionale della Corte: “Condannato una prima volta nel 2012 a modificare il suo piano d’azione per la qualità dell’aria applicabile in tale città e poi, una seconda volta, nel 2016, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie, a conformarsi agli obblighi ad esso incombenti, anche mediante l’imposizione di divieti di circolazione per alcuni veicoli a motore diesel in diverse aree urbane, il Land Baviera si è tuttavia rifiutato di ottemperare a tali ingiunzioni ed è stato, di conseguenza, condannato una terza volta nel 2017 al pagamento di una penalità di EUR0 4000, da esso corrisposta. Poiché il Land Baviera ha continuato a non ottemperare a tali ingiunzioni e ha annunciato pubblicamente di non voler adempiere ai suoi obblighi, la Deutsche Umwelthilfe ha presentato un nuovo ricorso diretto, da un lato, all’irrogazione di una nuova penalità di EUR0 4000, accolto con ordinanza del 28 gennaio 2018 e, dall’altro, alla pronuncia di una misura coercitiva detentiva nei confronti dei responsabili del Land Baviera (e cioè il Ministro dell’ambiente e della tutela dei consumatori o, altrimenti, il Ministro presidente), domanda questa respinta con ordinanza emessa in pari data. Adito dal Land Baviera, il giudice del rinvio, il Tribunale amministrativo superiore del Land Baviera, da un lato, ha confermato la liquidazione della sanzione pecuniaria e, dall’altro, ha deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’eventuale adozione di una misura coercitiva detentiva”.

Il testo completo della sentenza è disponibile cliccando qui.