Newsletter 30 Maggio/2022 - PILLOLE D'EUROPA

Stampa
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

1) Nelle stanze della Commissione europea a Bruxelles ci si prepara a cedere alle pressioni polacche e ungheresi con inaccettabili compromessi sul mancato rispetto dello stato di diritto a nome della Realpolik, della unità formale dei 27 nel sostegno all’Ucraina e, last but not least, dello sblocco di decine miliardi di Euro a favore di Varsavia e di Budapest destinati a finire nelle mani di coloro che sostengono la democrazia illiberale di Viktor Orbàn e di Mateusz Morawiecki.

Come reagirà il Parlamento europeo?

 **********

2) I giornali presentano l’accordo del G7 sull’energia come un « rilancio » della decarbonizzazione dimenticando di ricordare che c’è stato invece un rinvio dal 2030 al 2035.

 **********

3) L’eventuale accordo con l’Ungheria sul sesto pacchetto di sanzioni legate all’importazione di petrolio dalla Russia non può passare attraverso lo sblocco dei fondi del NGEU a favore dell’Ungheria ignorando la difesa dello stato di diritto.

Noi condividiamo la proposta fatta a larga maggioranza dal Parlamento europeo per un embargo totale e immediato su tutti i prodotti energetici provenienti dalla Russia (petrolio, gas, carbone e combustibili nucleari).

Un atto simile priverebbe la Russia di un profitto di un miliardo di euro al giorno con uno strumento per « vincere la guerra » molto più efficace di una escalation nell’invio non coordinato di armi dall’Unione europea.

Contemporaneamente è urgente e necessario rilanciare la proposta di inviare in Ucraina dei caschi blu che provengono da paesi neutrali e la cui eventuale aggressione militare da parte di Putin sarebbe una aggressione a tutta la comunità internazionale e alle Nazioni Unite.

 **********

4) Poiché gli acquisti di prodotti energetici (petrolio, gas, carbone e combustibili nucleari) dalla Russia avvengono su base bilaterale il veto ungherese al sesto pacchetto di sanzioni potrebbe essere superato teoricamente con una decisione intergovernativa a 26.

Sappiamo tuttavia che dietro l’opposizione di un singolo stato si nascondono spesso pavidamente le opposizioni per interesse nazionale di altri stati come è avvenuto per anni dietro il paravento euroscettico del Regno Unito e riteniamo molto difficile che i ventisei scelgano la via di un piano intergovernativo/bilaterale.

Di fronte alla impossibilità di applicare l’art. 7 del trattato di Amsterdam contro l’Austria di Haider i 14 decisero di sospendere formalmente le relazioni bilaterali nel febbraio 2000 abolendo affrettatamente la sospensione sette mesi dopo.

La storia potrebbe ripetersi contro la Russia?

 **********

5) La vicenda del sesto pacchetto delle sanzioni relative all’acquisto di prodotti energetici dalla Russia per l’invasione illegittima dell’Ucraina ci insegna alcune cose:

- l’acquisto di fonti di energia (carbone, gas, petrolio e combustili nucleari) da paesi terzi deve diventare una competenza esclusiva dell’Unione europea e dunque della Commissione (esecutivo europeo) così come lo è la politica commerciale e come lo è stato di fatto e provvisoriamente l’acquisto dei vaccini

- il mandato alla Commissione di negoziare o di annullare dei contratti di compravendita deve esserle dato a maggioranza qualificata dal Consiglio e dal Parlamento europeo

- non basta dunque il passaggio dalle decisioni all’unanimità al voto a maggioranza se esso non fosse accompagnato contemporaneamente dai poteri esecutivi/di governo della Commissione europea

- è necessario, per ragioni di efficienza e di democrazia, un potere sul piano di uguaglianza del Parlamento europeo

- il mantra di molti europeisti e anche di qualche federalista che sarebbe sufficiente abolire il diritto di veto rischia di creare pericolose illusioni, di spingere la riforma dei meccanismi di decisione su un vicolo cieco e di produrre un sistema nello stesso tempo inefficace e non democratico e dunque non federalista

- poiché non è applicabile alla cooperazione strutturata permanente, che è limitata agi aspetti squisitamente militari, lo strumento delle sanzioni in materia energetica, bisognerà proporre di modificare la sezione 2 dedicata alla difesa nel capitolo 2 sulla pesc inquadrandola nella autonomia strategica dell’UE in cui rientra la difesa, l’energia, la cybersicurezza, l’intelligenza artificiale e anche l’azione di intelligence applicando lo strumento della cooperazione strutturata - che può essere attivato dal Consiglio a maggioranza qualificata - alla autonomia strategica e non solo alla difesa,

- in attesa di una fase costituente per abbandonare la dimensione confederale del trattato di Lisbona (essendo evidente che una revisione parziale del trattato all’unanimità creerebbe un sistema inefficiente e non democratico) l’unica strada attualmente percorribile è quella di denunciare chi si oppone alle nuove sanzioni di fronte alla Corte di Giustizia per violazione del principio giuridicamente vincolante della cooperazione leale che esige dagli Stati membri di agire per la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea fra cui c’è la pace, la sicurezza, il mutuo rispetto fra i popoli, il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale e in particolare il rispetto della Carta delle Nazioni Unite.

 **********

6) Carlo Panella su Linkiesta scrive che un trattato di Lisbona del 2008 prevede l’espulsione di un paese membro dell’Unione europea.

Poiché noi conosciamo un trattato di Lisbona firmato nel 2007 e entrato in vigore nel 2009 che non prevede l’espulsione, immaginiamo che Carlo Panella faccia riferimento ad un trattato di Lisbona bis che prevede l’espulsione.

Sarebbe interessante conoscere la fonte utilizzata da Carlo Panella.