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Newsletter n.15/2020 - Carta dei diritti fondamentali

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La famiglia, luogo di formazione della personalità, considerata “istituzione primaria”, nel lessico sociologico, trova il suo inquadramento giuridico nella Carta dei diritti fondamentali all’articolo 9, che garantisce “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia […] secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. Similmente, tali diritti sono richiamati anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’articolo 12, che recita: ”A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto” con una differenza fondamentale fra la Carta che fa riferimento alla persona e alla Convenzione che fa riferimento a uomo e donna. La Carta menziona poi all’articolo 33 la garanzia della protezione della famiglia, sotto il piano giuridico, economico e sociale. A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Famiglia del 15 maggio scorso, vogliamo qui soffermarci su un particolare aspetto, riguardante il rapporto tra le leggi nazionali menzionate nell’articolo 9 e le istituzioni europee. Queste ultime, infatti, nonostante il richiamo alla competenza degli Stati membri nel garantire i diritti sopracitati, hanno visto accrescere il proprio ruolo nel tempo. Afferma infatti Lina Panella, docente ordinario di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Messina: “L’integrazione tra storie, culture, identità, ma nel rispetto della democrazia e dei valori degli Stati membri, ci sembra che trovi un esempio significativo in quanto è avvenuto nell’ambito della protezione della“famiglia” o per meglio dire nell’evoluzione del diritto di famiglia”[1].

Discipline come la sociologia e la filosofia aiutano, assieme alla giurisprudenza, a comprendere il valore etico di questi diritti, ancor di più in un mondo sempre più interconnesso e, come direbbe Zygmunt Bauman, in una “società liquida”. Le parole del filosofo possono essere facilmente fraintese, se la lettura non fosse attenta: il senso delle analisi di Bauman non è in realtà affatto di rassegnazione di fronte alla “liquidità” delle esistenze e alla volatilità di molte esperienze, nell’epoca del tempo sospeso e delle ricorrenti crisi di sistema. L’idea di fondo, sottostante alle numerose pubblicazioni di Bauman, è che vada ricercata l’integrità e la lealtà nei rapporti e nella vita e che, a tale scopo, proprio di fronte ad una dimensione fuggevole, sia molto importante poter coltivare rapporti solidi, durevoli nel tempo, di amicizia e di amore. È per dare consistenza a questa possibilità che il diritto europeo interviene sempre più di frequente. Continua in merito la prof.ssa Panella, “Con la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, si è, infatti, provveduto a disciplinare il diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari extracomunitari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, precisando, a tal fine, che nella nozione di “familiare” sono inclusi non solo il coniuge, ma anche il partner che abbia contratto con il cittadino europeo un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro che la equipari al matrimonio, nonché i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o partner e, infine, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (art. 2)”. Come si può notare, ci troviamo di fronte ad uno scenario in cui si può verificare una pluralità di situazioni che sempre più frequentemente richiedono di essere trattate in una dimensione sovranazionale. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, per esempio, il discorso è da intendersi in un’ottica che sempre più di frequente travalica i confini degli Stati. Ce ne parla ancora nelle conclusioni del suo saggio Lina Panella, sottolineando che “La Corte di cassazione (italiana, ndr) si dimostra sempre più aperta verso i principi di diritto internazionale e di diritto europeo, quando afferma che l’interesse preminente da tutelare è quello del minore”, istanza che a sua volta si ricollega sia all’art. 3 della Convenzione di New York che all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

[1] Le citazioni sono tratte dal saggio “LO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA E LAFAMIGLIA NELLA PLURALITÀ DEI MODELLI CULTURALI”, all’interno di “Lo Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia a vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere”, a cura di Angela di Stasi, Lucia Serena Rossi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp.  215 – 231.

 

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