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Newsletter n.15/2020 - L’Europa dei diritti

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In merito al diritto di famiglia, spesso la Corte di Giustizia europea è chiamata ad interpretazioni dei Trattati. Ne è un esempio la recente sentenza del 27 febbraio 2020, riguardante la possibilità di violazione dell’articolo 20 del TFUE nel caso del matrimonio “tra un cittadino marocchino di maggiore età e una cittadina spagnola di maggiore età che non aveva mai esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione”, avvenuto il 13 novembre 2015. A seguito di ciò, l’uomo presentava domanda di permesso di soggiorno temporaneo, in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, ma tale richiesta veniva respinta, il 20 gennaio 2016, dall’autorità amministrativa competente “sulla base del rilievo secondo cui la moglie non aveva dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7 del regio decreto 240/2007. Più in particolare, si considerava che la moglie non aveva dimostrato di disporre di risorse economiche sufficienti per provvedere ai bisogni del coniuge mentre, ai sensi di detto articolo 7, l’obbligo di disporre di tali risorse incombeva esclusivamente ad essa”. Il marito presentava contro tale decisione un ricorso amministrativo, che veniva accolto considerando che l’articolo 7 del regio decreto 240/2007 non era applicabile a lui, familiare di una cittadina spagnola. Tuttavia, l’amministrazione dello Stato proponeva a sua volta appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo sollevava in merito alla controversia una serie di punti, tra cui la violazione dell’articolo 20 del TFUE da parte dello Stato spagnolo. Come si può leggere nella ricostruzione dei fatti:

  • “il giudice del rinvio si interroga sul punto se l’articolo 20 TFUE non osti alla prassi spagnola che impone al cittadino spagnolo che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione di provare che dispone di risorse finanziarie sufficienti per se stesso e il coniuge per non diventare un onere per il sistema previdenziale. Detto giudice rileva, più in particolare, che questa prassi automatica dello Stato spagnolo, senza possibilità di adattamento a situazioni particolari, potrebbe essere in contrasto con l’articolo 20 se comportasse che il cittadino spagnolo debba lasciare il territorio dell’Unione”;
  • “il giudice del rinvio ritiene che, in ogni caso, l’articolo 20 TFUE sia violato dalla prassi dello Stato spagnolo consistente nel rifiutare automaticamente il ricongiungimento familiare di un cittadino di un paese terzo con un cittadino spagnolo che non abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, in base all’unico rilievo secondo cui detto cittadino non dispone di un certo tenore di vita, senza che le autorità abbiano esaminato se esiste, tra il cittadino dell’Unione e detto cittadino di un paese terzo, un rapporto di dipendenza di una natura tale per cui, in caso di diniego dell’autorizzazione a quest’ultimo di un diritto di soggiorno derivato, detto cittadino sarebbe costretto, di fatto, a lasciare il territorio dell’Unione complessivamente considerato”.

Ecco quindi che in tali circostanza il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna) decideva di sospendere il procedimento e di consultare la Corte. Nella dettagliata sentenza del 27 febbraio scorso, essa ha affermato, da un lato, che l’articolo 20 TFUE osta alla prassi spagnola di cui sopra e, dall’altro, che l’articolo 20 TFUE “deve essere interpretato nel senso che non sussiste un rapporto di dipendenza, tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, per la sola ragione che il cittadino di uno Stato membro, di maggiore età e che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione, e il coniuge, di maggiore età e cittadino di un paese terzo, sono tenuti alla convivenza, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di provenienza del cittadino dell’Unione europea”.

Il testo integrale della sentenza è disponibile cliccando qui.

 

 

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