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Newsletter n.20/2020 - Consigli di lettura

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Una comunità può dirsi tale se i diritti sanciti per i cittadini sono rispettati e possono valere nel territorio di competenza; ciò vale per il sistema europeo e, negli ultimi dieci anni, sono avvenute alcune modifiche sostanziali del quadro normativo, per migliorare il funzionamento del diritto europeo. Ecco perché questa settimana consigliamo la lettura di questo testo: “Attuare il diritto dell'Unione Europea in Italia. Un bilancio a 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012”. Ripercorre infatti alcuni passaggi significativi in merito al nuovo contesto politico – istituzionale disegnato a seguito delle riforme dei trattati, soprattutto quello di Lisbona, a cui però mancava, fino alla legge sopracitata, un seguito nel nostro ordinamento. Compito di questo testo normativo è delineare il nuovo quadro, rilanciando la centralità del ruolo del Parlamento, e non è un caso che uno dei curatori sia Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli affari europei dal novembre 2011, nel governo tecnico Monti, al febbraio 2014. È lui stesso ad affermare nel testo che, con la legge n. 234/2012, si sono voluti realizzare dei passi in avanti in termini di maggiore possibilità di informazione per il Parlamento e di una accresciuta trasparenza dei procedimenti che coinvolgono Italia ed Europa: “Questo riassetto risulta comprovato dal riconoscimento dell’opportunità di assicurare la più ampia informazione al Parlamento. Da quella affidata al Governo, in particolare attraverso il confronto strutturato, preventivo e successivo, prima e dopo le riunioni periodiche del Consiglio UE e del Consiglio Europeo; fino a quella che discende dall’obbligo di inviare direttamente al Parlamento ogni atto europeo, anche se di natura meramente preparatoria o interlocutoria.

Al riguardo, la legge n. 234 è estremamente aperta. Prevede unicamente la possibilità per il Governo di limitare la diffusione di alcuni tipi di informazioni, specie quelle che riguardano procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso (art. 14, comma 5). Da un siffatto impianto, discende un forte aumento della trasparenza sui procedimenti UE e della qualità di informazione a disposizione attraverso la presa di conoscenza della medesima da parte del Parlamento.

Un’impostazione che, a ben vedere, estende il perimetro delle informazioni trasmesse addirittura al di fuori del classico raccordo tra livello nazionale e istituzioni dell’Unione Europea. Si riconosce, infatti, la necessità di una costante informazione al Parlamento anche in relazione ad accordi chiamati ‘intergovernativi’, perché conclusi fra Stati membri dell’Unione (art. 4, comma 4, lettera c) al di fuori del quadro istituzionale UE, in senso stretto”.

 

 

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