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Newsletter n.22/2020 - Carta dei diritti fondamentali

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Come afferma l’articolo 44 della Carta, “Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo”. Questa settimana parliamo dell’articolo che, in occasione del quarentennale dall’avvio del Club del Coccodrillo, afferma un diritto fondamentale che si affianca alle attività parlamentari dei gruppi politici nel dare senso al processo di integrazione europea. Una volta presentata, la petizione viene esaminata dalla Commissione competente del Parlamento europeo – per l’appunto, la Commissione Petizioni – sotto il profilo dell’ammissibilità sia formale, relativa alla corretta modalità di presentazione, che sostanziale, relativa al fatto che la materia della petizione dev’essere di competenza delle istituzioni europee. A seguito di questa prima fase, la Commissione Petizioni prende un provvedimento specifico in base alla situazione; per esempio può:

  • “chiedere alla Commissione europea di effettuare un esame preliminare della petizione e fornire informazioni sulla sua conformità con la pertinente legislazione dell'UE;
  • trasmettere la petizione ad altre commissioni del Parlamento europeo per informazione o per ulteriori azioni (una commissione può, ad esempio, prendere in considerazione una petizione nella sua attività legislativa);
  • se la petizione riguarda un caso specifico che esige un esame individuale, la commissione può mettersi in contatto con le istituzioni o le autorità competenti o intervenire tramite la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato per trovare una soluzione;
  • adottare ogni altra misura ritenuta appropriata per cercare di risolvere la questione o fornire una risposta adeguata alla petizione”[1].

In ciascuna fase dell’iter, i firmatari della petizione ricevono informazioni in merito alle decisioni prese dalla Commissione Petizioni e alle relative motivazioni. Al fine di affrontare e giungere ad una soluzione sulle questioni sollevate, la Commissione Petizioni può ricorrere a numerosi strumenti: “Le missioni d'informazione, le audizioni pubbliche, la realizzazione di studi, la creazione nel 2016 di una rete per le petizioni che consente una maggiore cooperazione tra le commissioni che si occupano delle petizioni, nonché la cooperazione e il dialogo con i parlamenti e le autorità nazionali, nonché con le altre istituzioni dell'UE quali la Commissione europea e il Mediatore europeo”[2].

 

 

[1] Cfr: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/148/il-diritto-di-petizione.

[2] Ibidem.

 

 

 

 

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