Newsletter n.22/2020 - Carta dei diritti fondamentali

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Come afferma l’articolo 44 della Carta, “Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo”. Questa settimana parliamo dell’articolo che, in occasione del quarentennale dall’avvio del Club del Coccodrillo, afferma un diritto fondamentale che si affianca alle attività parlamentari dei gruppi politici nel dare senso al processo di integrazione europea. Una volta presentata, la petizione viene esaminata dalla Commissione competente del Parlamento europeo – per l’appunto, la Commissione Petizioni – sotto il profilo dell’ammissibilità sia formale, relativa alla corretta modalità di presentazione, che sostanziale, relativa al fatto che la materia della petizione dev’essere di competenza delle istituzioni europee. A seguito di questa prima fase, la Commissione Petizioni prende un provvedimento specifico in base alla situazione; per esempio può:

In ciascuna fase dell’iter, i firmatari della petizione ricevono informazioni in merito alle decisioni prese dalla Commissione Petizioni e alle relative motivazioni. Al fine di affrontare e giungere ad una soluzione sulle questioni sollevate, la Commissione Petizioni può ricorrere a numerosi strumenti: “Le missioni d'informazione, le audizioni pubbliche, la realizzazione di studi, la creazione nel 2016 di una rete per le petizioni che consente una maggiore cooperazione tra le commissioni che si occupano delle petizioni, nonché la cooperazione e il dialogo con i parlamenti e le autorità nazionali, nonché con le altre istituzioni dell'UE quali la Commissione europea e il Mediatore europeo”[2].

 

 

[1] Cfr: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/148/il-diritto-di-petizione.

[2] Ibidem.