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Newsletter n.32/2020 - La giurisprudenza europea

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È noto che, a livello europeo, sono state formulate dalla Commissione una serie di nuove proposte legislative nell’ambito del nuovo patto sull’immigrazione e l’asilo. Per comprendere meglio il fatto che le direttive in vigore sul fenomeno dell’immigrazione e connessi (es.:il rimpatrio), abbiano dato luogo, per gli Stati  membri, all’esigenza di consultare la Corte di Giustizia europea, ricostruiamo l’iter di una causa che ha riguardato un cittadino colombiano, denominato “MO”. Costui è stato destinatario, il 14 gennaio 2017, di un procedimento “sommario prioritario di allontanamento immediato” da parte del commissariato di polizia di Talavera de la Reina, in Spagna. Al procedimento è seguita, il 3 febbraio 2017, una decisione di allontanamento da parte del rappresentante governativo a Toledo. Questa la motivazione alla base di tale provvedimento: a MO veniva contestato sia il soggiorno irregolare in Spagna, sia un elemento negativo nella sua condotta: “Nel procedimento principale, tali elementi si riferivano al fatto che tale persona non aveva giustificato l’ingresso in Spagna attraverso un valico di frontiera, non aveva indicato la durata del suo soggiorno in tale Stato membro ed era priva di qualsiasi documento d’identità. Inoltre, il suddetto rappresentante ha constatato che l’allontanamento non avrebbe comportato, per quanto riguarda MO, uno sradicamento familiare, in quanto egli non aveva dimostrato l’esistenza di legami con ascendenti o discendenti diretti legalmente residenti in Spagna”.

A fronte di tale decisione, MO ha presentato ricorso prima al Tribunale amministrativo di Toledo, con esito negativo e conseguente respingimento dello stesso. Successivamente, MO ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte superiore di giustizia di Castiglia La Mancia. In questa fase del giudizio, la situazione si è rovesciata. Il giudice del rinvio, infatti, ha ritenuto che “il rappresentante del governo abbia errato nel constatare la presenza di un elemento negativo nella condotta di MO. Quest’ultimo avrebbe infatti esibito, nel corso del procedimento, un passaporto valido, un visto di entrata nel territorio spagnolo nonché titoli di soggiorno fino al 2013. Inoltre, MO sarebbe radicato in Spagna tanto sul piano sociale quanto su quello familiare. Per quanto riguarda la condotta di MO, tale giudice rileva che il fascicolo sottoposto al suo esame non contiene alcun elemento negativo che si aggiunga al semplice soggiorno irregolare dell’interessato in Spagna”.

Ma questa controversia ha posto all’attenzione anche la necessità di chiarire alcuni punti della direttiva 2008/115, che “stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”; è da notare che la stessa “lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall’acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo”. Secondo una precedente sentenza del 23 aprile 2015 (C‑38/14, EU:C:2015:260) – richiamata nella sentenza di cui stiamo parlando – tale direttiva “dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa di uno Stato membro che impone, in caso di soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nel territorio di tale Stato, a seconda delle circostanze, o una sanzione pecuniaria o l’allontanamento, misure queste applicabili l’una ad esclusione dell’altra”.

Il giudice della Corte superiore di giustizia spagnola, a cui si è appellato MO, ha quindi deciso di chiedere chiarimenti sull’interpretazione di tale direttiva alla Corte di Giustizia dell’Ue, in particolare sul fatto se uno Stato membro possa basarsi direttamente su di essa per adottare una decisione di rimpatrio; il magistrato al quale si è appellato MO, nel sospendere il procedimento e rivolgersi alla CGUE, ha richiamato all’attenzione “la giurisprudenza della Corte che esclude la possibilità di applicare direttamente le disposizioni di una direttiva nei confronti di un singolo, in particolare le sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84), e dell’11 giugno 1987, X (14/86, EU:C:1987:275)”. Similmente, nel testo della sentenza sul caso di MO, dell’8 ottobre scorso, la CGUE ha stabilito che lo Stato membro non può basarsi su tale direttiva 2008/115 per adottare una decisione di rimpatrio “ed eseguire tale decisione, anche in assenza di dette circostanze aggravanti”.

Per conoscere più nel dettaglio i fatti leggendo tutto il testo della sentenza, clicca qui.

 

 

 

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