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Newsletter n.33/2020 - La giurisprudenza europea

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Quello della fiscalità comune è una priorità per il futuro dell’Europa e, soprattutto, per una maggiore coesione delle politiche, per una migliore allocazione delle risorse, insomma un elemento sul quale si gioca la possibilità di avanzamento di una maggiore integrazione. Un caso su cui è stato necessario l’intervento della Corte di Giustizia dell’Ue può aiutare a comprendere meglio la situazione, sul piano pratico. La controversia è stata considerata data la sua particolare attualità: la sentenza è stata pronunciata dalla Corte il 14 ottobre scorso ed ha riguardato l’interpretazione dei principi di leale cooperazione, di equivalenza e di effettività. Essa è insorta tra una società di diritto rumeno, la Valoris srl, e la Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Craiova – Amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Vâlcea, Romania, nonché l’amministrazione del Fondo per l’ambiente di Romania.

Ecco i fatti:

Il 25 agosto 2014, la Valoris, società di diritto rumeno, ha versato, ai fini della prima immatricolazione in Romania di un autoveicolo usato proveniente dai Paesi Bassi, una tassa di 2451 lei rumeni (RON) (circa EUR 510) a titolo di «bollo ambientale per gliautoveicoli», conformemente all’articolo 4, lettera a), dell’OUG n. 9/2013”. È da notare che l’OUG è un’ordinanza governativa urgente romena e che quella appena menzionata è stata sostituita il 7 agosto 2017 dalla OUG n. 52/2017; quest’ultima è stata adottata dopo alcune sentenze della CGUE che hanno dichiarato contrarie al diritto dell’Unione “diverse tasse sull’inquinamento applicabili agli autoveicoli istituite dalla Romania, tra le quali figura la tassa prelevata a titolo di detto bollo ambientale”.

In particolare, “L’OUG n. 52/2017 ha concesso ai contribuenti, […] il diritto di chiedere il rimborso degli importi da essi versati […] oltre al versamento degli interessi legali dovuti per il periodo compreso tra la data della riscossione e la data del rimborso. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 1, in deroga alle disposizioni dell’articolo 219 del codice di procedura tributaria, tali domande dovevano essere presentate all’organo tributario competente, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2018.

Il 6 dicembre 2018 la Valoris ha presentato una domanda di rimborso della somma che aveva pagato a titolo di bollo ambientale per gli autoveicoli, presso l’amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Vâlcea, la quale ha respinto tale domanda, con lettera del 7 gennaio 2019, con la motivazione che essa era stata depositata tardivamente.

Il 30 gennaio 2019, la Valoris ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunalul Vâlcea (Tribunale superiore di Vâlcea, Romania), al fine di ottenere la condanna delle autorità rumene al rimborso della tassa controversa, oltre ai relativi interessi di mora al tasso legale, sebbene non abbia rispettato il termine di decadenza previsto all’articolo 1, paragrafo 2, dell’OUG n. 52/2017. A sostegno del proprio ricorso, ha fatto valere, da un lato, che tale termine ad hoc violava il diritto dell’Unione in quanto limitava la facoltà dei contribuenti di ottenere il rimborso di tasse dichiarate contrarie a tale diritto e, dall’altro, che un termine compreso tra tre e cinque anni, per poter avvalersi di tale facoltà, era stato considerato come un termine ragionevole nella giurisprudenza della Corte”.

A fronte di tale ricorso, il Tribunale superiore di Vâlcea ha deciso di sospendere il procedimento per consultare la Corte sul fatto se una normativa quale l’OUG n. 52/2017, “che ha fissato un termine di decadenza di circa un anno per la presentazione delle domande di restituzione di talune tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, qualora la normativa nazionale non preveda un termine analogo per l’esercizio del diritto alla restituzione delle somme percepite in violazione di norme nazionali” sia in contrasto con i principi di leale cooperazione, di equivalenza e di effettività a cui si ispira il diritto dell’Unione europea.

La sentenza della Corte del 14 ottobre 2020 ha focalizzato l’accento sui principi di equivalenza e di effettività, entrambi in combinato disposto con quello di leale cooperazione e la normativa OUG n. 52/2017 è stata ritenuta in contrasto solo con il principio di equivalenza.

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