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Newsletter n.37/2020 - Carta dei diritti fondamentali

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Ci siamo già occupati del fenomeno migratorio, in settembre, con la newsletter n. 30 intitolata "Immigrazione e asilo, le inadeguatezze europee". Ritorniamo ora sul tema, a fronte di una nuova prova delle carenze esistenti nella risposta europea al problema. E’ necessaria e urgente una maggiore coesione nel superamento del principio secondo cui la responsabilità della prima accoglienza spetta al Paese di “primo sbarco”, come afferma il regolamento di Dublino. L’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali di cui ci occupiamo questa settimana, ci ricorda peraltro che esistono altre fonti di riferimento sul diritto di asilo: esso infatti, come afferma l’unico comma dell’articolo, “è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea”. Per esempio, l’articolo 80 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue afferma, evidentemente in contraddizione con quanto stabilito a Dublino, che “le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio”.

Appare evidente il carattere paradossale del regolamento di Dublino, perché il principio del Paese di “primo sbarco” oltre ad essere in contraddizione con i valori europei, è evidentemente incompatibile anche con quanto afferma una fonte primaria del diritto dell’Ue. Se poi si indaga sull’approccio adottato nei confronti dell’immigrazione, sembrerebbe che l’orientamento istituzionale di questi tempi sia stato più guidato da logiche minuziose che distinguono il richiedente asilo dal migrante economico, l’apolide dall’extra-comunitario, il rifugiato dal clandestino e che si soffermano sulla situazione specifica dell’eco-profugo; e che, tuttavia, nel porre dei distinguo e nell’adottare in base alla casistica una strategia differente, rischiano di perdere di vista i principi e i valori fondanti di una Unione che, per dirsi davvero tale, in coerenza specialmente con il principio della solidarietà, vede dinnanzi a sé la necessità di riformare le sue modalità di azione, per poter dimostrare una coerenza, rispetto a tali principi, molto più rispetto a quanto non si sia fatto finora.

 

 

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