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Newsletter n.1/2021 - La giurisprudenza europea

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Tra le priorità future di un'Europa coesa, vi è per i cittadini – e di questi tempi si direbbe che sia in vetta all'attenzione – il diritto alla sicurezza sociale e alla salute. Ecco perché vi proponiamo, sul tema, una sentenza della Corte di Giustizia europea che ha riguardato un cittadino ungherese denominato WO. La sua vicenda è così riassunta: “Nel corso del 1987 [...] ha sofferto di un distacco della retina all’occhio sinistro ed ha perso la visione da tale occhio. Nel corso del 2015, a WO è stato diagnosticato un glaucoma all’occhio destro. Le cure somministrategli in diversi istituti di cura ungheresi sono risultate inefficaci, il campo visivo del ricorrente continuava a ridursi e la pressione intraoculare continuava a presentare valori elevati. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, il 29 settembre 2016, WO contattava un medico esercente a Recklinghausen (Germania) e otteneva da quest’ultimo un appuntamento ai fini di un consulto medico per il 17 ottobre 2016. Il medico lo informava che avrebbe dovuto prolungare il suo soggiorno fino al 18 ottobre 2016, data in cui avrebbe avuto luogo, se del caso, un intervento oftalmologico. Nel frattempo, attraverso un esame medico effettuato in Ungheria il 15 ottobre 2016, a WO veniva riscontrata una pressione intraoculare pari a 37 mmHg, ossia un valore ben superiore a quello di 21 mmHg, oltre il quale la pressione intraoculare è considerata anormale. In seguito al consulto medico cui WO si è sottoposto il 17 ottobre 2016 in Germania, il medico esercente in tale Stato membro ha ritenuto che l’intervento oftalmologico dovesse essere effettuato d’urgenza per salvare la vista di WO. Quest’ultimo veniva operato con successo il 18 ottobre 2016”.

Tuttavia, la sua domanda di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria transfrontaliera veniva successivamente respinta sia dal servizio amministrativo della città di Vas che, a seguito di ricorso, da quello di Budapest: “Secondo tale ufficio, l’intervento oftalmologico era una cura programmata per la quale WO non aveva ottenuto l’autorizzazione preventiva necessaria per poter ottenere un rimborso”.

Perciò, WO si è rivolto al Tribunale amministrativo e del lavoro di Szombathely (Ungheria) avverso la decisione di rigetto del rimborso di tale assistenza sanitaria. Il giudice competente ha ritenuto, in relazione alle istanze del ricorrente, di consultare la Corte di Giustizia europea per l'interpretazione:

  • dell’articolo 56 TFUE,
  • dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1),
  • dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1), nonché
  • dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.

Si tratta perciò di un testo complesso, perché fornisce risposte interpretative su una pluralità di meccanismi giuridici che coinvolgono da un lato il livello istituzionale europeo e dall'altro l'ordinamento ungherese. Basterà qui portare all'attenzione un punto chiave della sentenza del 23 settembre 2020 sull'interpretazione dellarticolo 56 TFUE e l’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2011/24/UE: la Corte chiarisce che tali articoli ostano ad una normativa nazionale che escluda “in assenza di autorizzazione preventiva, il rimborso, nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia dello Stato di affiliazione, delle spese di consultazione medica sostenute in un altro Stato membro”. Un altro punto della sentenza richiama il fatto che, se la persona avente diritto era impossibilitata a richiedere tale autorizzazione, non può essere escluso il rimborso delle spese sanitarie da essa sostenute.

Per leggere il testo della sentenza, clicca qui.

 

 

 

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