Newsletter n.7/2021 - Carta dei diritti fondamentali

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Continuando a trattare il tema dei diritti dei lavoratori – questione, come si ricorda, connessa al tema della solidarietà – questa settimana ci soffermiamo sull'articolo 32 della Carta dei diritti fondamentali, dedicato al divieto del lavoro minorile e alla protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Sono due aspetti molto importanti e vengono trattati fissando alcuni capisaldi in base ai quali il legislatore possa orientare le sue scelte. In tema di minori, si stabilisce anzitutto che “Il lavoro minorile è vietato” e che “L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate”. Forse nelle società europee si dà per scontato che valgano tali principi, eppure esistono contesti in cui tali principi devono ancora trovare affermazione. Se si pensa alle storie di minori addestrati dalla criminalità organizzata - senza quindi necessariamente guardare a situazioni di sfruttamento del lavoro minorile in Paesi extraeuropei - è noto che tali attività illecite si basano proprio sul coinvolgimento anche di minori che, proprio per la loro innocenza, possono meglio contribuire a fornire inconsapevolmente delle coperture nel traffico di stupefacenti, per esempio. La crisi da covid 19 ha messo in chiaro, rispetto al perseguimento di reati a livello europeo, che ci si trova di fronte ad una sfida che deve essere affrontata, per contrastare in ogni modo l'avanzamento della criminalità; è peraltro anche uno dei punti chiave dell'azione del nuovo governo.

Venendo al secondo comma dell'articolo 32, si apprende come si rivolga ai giovani nel fissare condizioni adeguate all'avvio della propria attività lavorativa; afferma infatti che “I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione”. Ciascuna delle aree di prevenzione a cui fa riferimento questo comma potrebbero essere trattate a sé, dedicando una riflessione o realizzando un focus sullo stato dell'arte. Tuttavia, rimanendo sul tema dell'azione che può e deve essere realizzata dall'Italia, in qualità di Stato membro e fondatore dell'Unione europea, attualmente ci si trova di fronte al compito – in salita – di fornire risposte adeguate alla crisi in corso, guardando anzitutto alle nuove generazioni e assumendosi le connesse onerose responsabilità con uno slancio e una determinazione adeguati: le nuove generazioni – si sente di dire spesso in questi giorni – giudicheranno l'operato di questi mesi di attività politico – istituzionale, perché la qualità del futuro che ci aspetta è strettamente connesso al coraggio delle scelte che si attueranno.