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Newsletter n.7/2021 - La giurisprudenza europea

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In tema di lavoro, questa settimana vi proponiamo una sentenza dell'8 maggio 2019 relativa alle modalità di calcolo dell’indennità di licenziamento e dell’indennità per congedo di riqualificazione spettanti a una lavoratrice: si tratta di un caso interessante perché consente si comprendere come possa verificarsi, in situazioni del genere, una forma di discriminazione indiretta su cui la Corte è chiamata ad esprimersi; tale situazione è descritta nel testo della sentenza come quella “in cui un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini sceglie di beneficiare di un congedo parentale a tempo parziale”. I fatti sono i seguenti:

Il 22 novembre 1999, RE è stata assunta da Materials Research Corporation, divenuta Praxair MRC, in qualità di assistente commerciale, nel contesto di un contratto di lavoro a tempo determinato e in regime di tempo pieno. Con un’appendice del 21 luglio 2000, questo contratto di lavoro è stato trasformato in un contratto in regime di tempo pieno a tempo indeterminato, a far data dal 1° agosto 2000.

RE ha beneficiato di un primo congedo di maternità per il periodo dal 4 febbraio al 19 agosto 2001, seguito da un congedo parentale per l’educazione dei figli dal 6 settembre 2001 al 6 settembre 2003. Successivamente, ha fruito di un secondo congedo di maternità per il periodo dal 6 novembre 2007 al 6 giugno 2008, seguito da un congedo parentale per l’educazione dei figli a far data dal 1° agosto 2008, in forma di riduzione pari a un quinto del suo orario di lavoro. Quest’ultimo congedo doveva terminare il 29 gennaio 2011.

Il 6 dicembre 2010, RE è stata licenziata nel contesto di una procedura di licenziamento collettivo per motivi economici ed ha accettato un congedo di riqualificazione di una durata di nove mesi. Dopo aver rinunciato alla riduzione dell’orario di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2011, RE ha definitivamente lasciato Praxair MRC in data 7 settembre 2011.

Il 30 settembre 2011, RE ha adito il Conseil de prud’hommes de Toulouse (Tribunale del lavoro di Tolosa, Francia) contestando il licenziamento e proponendo varie domande, in particolare per ottenere il pagamento di EUR 941,15 a titolo di integrazione dell’indennità di licenziamento ed EUR 1 423,79 a titolo di integrazione dell’assegno per congedo di riqualificazione. Con decisione del 12 settembre 2013, detto giudice ha respinto le due domande di RE. Con sentenza del 14 ottobre 2016, la cour d’appel de Toulouse (Corte d’appello di Tolosa, Francia) ha confermato il rigetto di dette domande proposte da RE dinanzi al conseil de prud’hommes de Toulouse (Tribunale del lavoro di Tolosa).

Il 14 dicembre 2016, RE ha proposto ricorso in cassazione avverso detta sentenza”.

L'iter ha portato, a partire da questa fase del giudizio, a una diversa attenzione alla situazione dell'interessata nel riconoscimento dei suoi diritti. In particolare, la Corte di Cassazione francese ha ritenuto di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea alcuni quesiti attinenti alle richieste della ricorrente riguardanti sia l'intepretazione della “Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE”, sia l'articolo 157 del TFUE relativo alla parità di retribuzione tra uomo e donna. Entrambe queste fonti ostano, come si apprende leggendo il testo della sentenza, a che “Quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, l’indennità di licenziamento e l’indennità per congedo di riqualificazione da versare a detto lavoratore siano determinate, quantomeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento”.

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