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Newsletter n.25/2020 - Carta dei diritti fondamentali

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Questa settimana ci occupiamo dell’articolo 41, che tratta il diritto ad una buona amministrazione non solo per i cittadini europei, ma per “ogni individuo”, che “ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione”, come afferma il primo comma, facendo riferimento quindi al rispetto sia del principio di efficienza che di efficacia.

All’interno di tale articolo si fa riferimento anche al diritto di accesso, del diritto alla trasparenza e alla privacy e dell’obbligo di motivazione: tutti questi aspetti sono connessi al diritto ad una buona amministrazione, come afferma il secondo comma, secondo cui “tale diritto comprende in particolare: il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni”.

Si fa cenno poi anche al concetto di responsabilità delle istituzioni europee, al terzo comma, affermando che “ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri”.

Come ci si può rivolgere alle istituzioni europee? La risposta è nel quarto comma:  “ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua”.

Ecco quindi che il quadro è vasto e si intuisce come questo semplice articolo racchiuda al suo interno contenuti che possono essere ampiamente trattati in manuali di diritto, anche solo su aspetti specifici, come le nuove tutele per la privacy all’interno dell’Unione con il GDPR oppure la giurisprudenza europea sul tema della buona amministrazione all’interno degli Stati membri.

Poniamo alla vostra attenzione anche il fatto che le recenti conclusioni del Consiglio europeo, reperibili tra i documenti chiave di questa settimana, si sono esplicitamente soffermate sul diritto ad una buona amministrazione.

Come si afferma infatti al punto 127 del documento, “Una pubblica amministrazione europea altamente professionale, reclutata sulla base geografica più ampia possibile, svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare l'Unione a realizzare le sue priorità e ad attuare politiche e programmi nell'interesse europeo comune. Allo stesso tempo, pur ricordando gli sforzi di riforma precedenti e attuali, i cittadini europei si aspettano che ogni amministrazione pubblica e il suo personale operino nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito di un'Unione a 27 Stati membri è necessario consolidare continuamente tali riforme e migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione europea”.

 

 

 

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