Queste organizzazioni condividono la finalità federale del processo rivolto a tutti gli Stati europei democratici che possano e vogliano aderirvi in piena parità di diritti e di doveri.
Il Movimento europeo iscrive inoltre la sua azione nel quadro di quel che afferma il Manifesto di Ventotene secondo cui “quando, si abbraccino in una visione di insieme tutti i popoli che costituiscono l’umanità, bisogna pur riconoscere che la federazione europea è l’unica concepibile garanzia che i rapporti con i popoli asiatici e americani si possano svolgere su una base di pacifica cooperazione”.
Il Movimento europeo e queste organizzazioni ritengono che solo una decisa riforma costituzionale dell’Unione in senso solidale, democratico e federale possa consentire agli Stati membri e ai cittadini di realizzare politiche economiche e sociali fondate sul principio della solidarietà e di una prosperità condivisa, promuovere uno sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, assicurare una società basata sulla conoscenza, esprimere una politica estera e di sicurezza comune e consentire alla democrazia europea di avere un ruolo protagonista nel mondo globalizzato, contribuendo attivamente a un ordine internazionale fondato sulla cooperazione fra i popoli, la pace, la libera circolazione delle persone e delle idee, la promozione della dignità umana e dei diritti fondamentali. A tal fine il Movimento Europeo svolge in primo luogo la funzione di organo coordinatore tra le forze aderenti e di strumento di proposta, di stimolo e di pressione nei confronti del Parlamento e del Governo nazionale così come dei poteri regionali e locali.
Il Movimento Europeo si propone, inoltre, di diffondere anche attraverso una politica di informazione e di comunicazione in più vasti strati dell'opinione pubblica italiana e in primo luogo tra le giovani generazioni la cultura europea e la consapevolezza che la creazione di una Comunità federale, rispettosa delle autonomie regionali e locali, sia indispensabile alla prosperità e alla reale indipendenza dei popoli europei e che lo sviluppo di nuovi strumenti di controllo democratico a livello europeo costituisca una garanzia insostituibile per il consolidamento delle nostre libere istituzioni.
In questo spirito, il Movimento europeo intende contribuire allo sviluppo di una cittadinanza attiva e della democrazia partecipativa, paritaria a livello europeo facilitando anche l’impegno delle comunità locali e regionali.
Il Movimento Europeo è aperto, ai diversi livelli della propria organizzazione, all'adesione di quanti – singole personalità e organizzazioni democratiche - ne condividano le finalità e i metodi di azione senza pregiudizio dell’autonoma caratterizzazione politica e culturale di ciascuno.
Art.1
É costituito il Consiglio italiano del Movimento Europeo (CIME), sezione italiana del Movimento Europeo Internazionale, la cui denominazione nell’uso corrente è Movimento Europeo - Italia.
Il Movimento Europeo - Italia è costituito sotto forma di associazione senza scopo di lucro ai sensi del codice civile e della normativa vigente in materia e si impegna ad operare nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dell’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché allo svolgimento di attività di istruzione e formazione, di promozione della cultura, della tutela dei diritti civili e della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
Art.2
Possono essere membri di pieno diritto del Movimento Europeo – Italia (definito a seguito anche solo come Movimento Europeo):
- le associazioni rappresentative della cultura federalista,
- le forze politiche,
- le organizzazioni sindacali e di rappresentanza economica,
- le associazioni rappresentative della società civile e le organizzazioni degli enti locali e regionali.
Tutte queste organizzazioni possono aderire al Movimento Europeo a condizione che abbiano regole interne democratiche e approvino esplicitamente i principi fondamentali del federalismo europeo concepiti nella resistenza al nazifascismo come richiamati nel Preambolo dello Statuto e che facciano formale richiesta di adesione.
Possono essere membri a pieno diritto del Movimento Europeo i gruppi parlamentari alla Camera e al Senato secondo gli stessi criteri del comma precedente.
Possono inoltre aderire con il titolo di membri associati organismi, fondazioni, associazioni, centri di ricerca ed enti che abbiano finalità di promozione europeistica e che si dedichino a particolari settori di attività o che, avendo finalità di carattere sociale, economico e culturale, possano offrire al Movimento Europeo un'utile collaborazione per il perseguimento dei fini da esso proposti. Tali soggetti operano nel Movimento Europeo con una posizione statutaria diversa rispetto alle organizzazioni di pieno diritto quanto all'entità delle quote associative e al numero dei loro delegati negli organi statutari.
Sono membri del Movimento Europeo soci individuali sostenitori fino a un massimo di cento.
Sono membri del Movimento Europeo come soci onorari, previa designazione o revoca del Consiglio di Presidenza, personalità che agiscono in campo europeo per il conseguimento delle finalità indicate nel preambolo del presente statuto o che abbiano contribuito con continuità all’azione del Movimento Europeo.
Sono membri, inoltre, del Movimento Europeo in qualità di soci onorari temporanei e previa loro accettazione, gli italiani che rivestono all’interno delle Istituzioni o Organi europei delle posizioni apicali. Tali soci durante i loro rispettivi mandati sono invitati a prendere parte ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni di lavoro.
L’Assemblea decide, a maggioranza dei delegati presenti e su proposta del Consiglio di Presidenza, sul riconoscimento di propri Centri di coordinamento a livello regionale o territoriale, composti dai soggetti costitutivi del Movimento Europeo cui possono essere associati enti o centri che agiscono a livello locale.
Art.3
L'ammissione delle organizzazioni di pieno diritto o associate, nonché dei soci individuali sostenitori o onorari di cui al precedente articolo 2 è decisa, a maggioranza dei delegati presenti, dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
Art.4
Organi del Movimento Europeo sono:
a) l’Assemblea
b) Il Presidente
c) il Consiglio di Presidenza
Le cariche elettive sono volontarie.
Art.5
Partecipano all’Assemblea, con pieno diritto di voto:
a) i delegati delle organizzazioni di pieno diritto e di quelle associate rispettivamente con 4 e con 2 membri ciascuna designati per la durata di tre anni con comunicazione scritta al Presidente, tre rappresentanti del Consiglio parlamentare, un rappresentante del Consiglio accademico e un rappresentante per ciascun centro di coordinamento regionale o territoriale. Nella composizione delle loro delegazioni, i membri collettivi tengono conto dell’equilibrio di genere e generazionale.
b) i membri eletti del Consiglio di Presidenza che non siano delegati dalle proprie organizzazioni.
senza diritto voto:
c) i soci individuali sostenitori
d) il Tesoriere, il Segretario generale ed eventuali segretari generali aggiunti
e) i membri italiani eletti nel Board del Movimento Europeo Internazionale ove non componenti dell’assemblea ad altro titolo
f) i soci onorari di cui all’art. 2
g) un rappresentante per qualunque organizzazione abbia un accordo di partenariato con il Movimento Europeo per attività specifiche
h) gli ex-Presidenti e gli ex-Segretari generali del Movimento Europeo.
L’Assemblea coopta fra i suoi membri con diritto di voto un massimo di cinque soci individuali sostenitori.
Art.6
L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente e con trenta giorni di preavviso, almeno due volte l'anno per l’approvazione delle linee programmatiche, per l'esame delle attività svolte e per dibattere sulla linea politica del Movimento Europeo approvandone le dichiarazioni.
L’Assemblea adotta annualmente su proposta del Consiglio di Presidenza, entro e non oltre il 31 ottobre, il bilancio preventivo e, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo, il bilancio consuntivo alla chiusura dell’anno finanziario trasmettendolo all’organo di vigilanza entro questa stessa data. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti a norma di legge.
Su proposta del Consiglio di Presidenza, l’Assemblea può decidere di far aderire il Movimento Europeo a reti di organizzazioni italiane o europee rappresentative della società civile che condividono l’obiettivo di un’Europa unita, solidale e democratica.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide qualora al voto partecipino almeno la metà dei membri collettivi aventi diritto di voto e con almeno un proprio rappresentante o attraverso una delega. La maggioranza richiesta è quella dei presenti. Ciascun delegato può rappresentare un altro delegato anche non appartenente alla sua stessa organizzazione.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi delegati con diritto di voto con almeno 14 giorni di anticipo.
Art.7
L'Assemblea elegge per la durata di tre anni il Presidente e quattro Vice Presidenti fra i propri componenti delegati delle organizzazioni di pieno diritto e di quelle associate o fra i soci individuali sostenitori o fra i soci onorari.
L'Assemblea elegge altresì nel suo seno, con la stessa maggioranza, quattordici membri del Consiglio di Presidenza, tenendo conto dell’equilibrio di genere, generazionale e fra le diverse culture politiche. I membri così eletti non rappresentano nel Consiglio di Presidenza le organizzazioni da cui provengono ma il Movimento europeo nel suo insieme.
L’Assemblea elegge tre membri effettivi e due membri supplenti del Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
Tutte queste elezioni avvengono a maggioranza di due terzi dei delegati presenti in'Assemblea e con diritto di voto.
Art.8
Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente, è l'organo d’indirizzo politico ed esecutivo del Movimento Europeo, nella sua prima riunione conferisce le competenze proposte dal Presidente ai Vicepresidenti di cui uno vicario e, eventualmente, agli altri membri. Nelle sue deliberazioni in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Presidenza elegge nella sua prima riunione il Tesoriere, per una durata di tre anni, e il Segretario generale per un periodo di tempo che non supera la durata del Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza può nominare uno o due Segretari generali aggiunti.
Partecipano ai lavori del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto:
a) i membri italiani del Board del Movimento Europeo Internazionale ove non componenti dell’organo ad altro titolo.
b) i soci onorari di cui all’art. 2 che hanno contribuito con continuità all’azione del Movimento Europeo.
c) la presidente della commissione “parità”.
d) Il Tesoriere, il Segretario generale ed eventuali Segretari generali aggiunti.
Il Consiglio di Presidenza discute ed elabora le dichiarazioni politiche e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, esamina e approva i progetti con conseguenze finanziarie che gli vengono sottoposti dal Segretario Generale in accordo con il Tesoriere.
Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono valide qualora al voto partecipino almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o su richiesta della metà dei componenti l’organo.
Il Consiglio di Presidenza costituisce commissioni tematiche. A farne parte possono essere chiamate persone scelte per la loro specifica competenza anche al di fuori dei membri del Consiglio di Presidenza e dei delegati in Assemblea.
Nell’articolazione di tali Commissioni, si dovrà tener conto delle Commissioni politiche istituite a livello del Movimento Europeo Internazionale (MEI) e il coordinatore della Commissione del Movimento Europeo rappresenta l’organizzazione nelle pertinenti Commissioni politiche del MEI.
Il Consiglio di Presidenza costituisce la commissione “parità”, il cui programma di attività viene discusso e approvato all’inizio di ogni anno su proposta della presidente della stessa commissione.
Art.9
Nello sviluppo delle proprie attività, il Movimento Europeo agisce anche attraverso un Consiglio parlamentare, un Consiglio accademico e reti tematiche e generali della società civile. come la coalizione “Cambiamo rotta all’Europa”
a) il Consiglio parlamentare, che aderisce al Movimento con autonoma decisione all’inizio della legislatura, è composto da deputati, senatori e parlamentari europei che condividono gli obiettivi del Movimento Europeo definiti nel preambolo e che si sono impegnati ad agire nelle loro assemblee per facilitarne la realizzazione. Il Consiglio parlamentare designa al suo interno due coordinatori che partecipano ai lavori dell’Assemblea e coopera con le iniziative promosse dal Gruppo Spinelli nei parlamenti italiano ed europeo così come con gli intergruppi federalisti laddove si siano costituiti in altri parlamenti nazionali.
b) il Consiglio accademico, composto dai docenti delle Università italiane che aderiscono ai principi di azione del Movimento europeo per la realizzazione della comunità federale e l’integrazione europea. In questo quadro il Movimento europeo collabora strettamente con tutte le altre iniziative europee che esistono nelle Università italiane.
Art.10
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Presidenza, ne dirige i lavori e dà le direttive necessarie all’Ufficio di Segreteria per l’esecuzione delle deliberazioni.
Il Presidente è il portavoce e il rappresentante legale del Movimento.
Il Presidente guida le delegazioni del Movimento Europeo nelle riunioni del Consiglio dei Membri e dell’Assemblea federale del MEI.
Il Presidente sottopone al Consiglio di Presidenza e all’Assemblea proposte di dichiarazioni e documenti di lavoro politici.
Art.11
Il Segretario generale dirige le attività della Segreteria, esegue le decisioni operative dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza e coordina i progetti con conseguenze finanziarie d’intesa con il Tesoriere. Assicura i contatti con la Segreteria generale del MEI e partecipa alla riunione annuale dei Segretari generali. Verbalizza le sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza. Assicura le relazioni regolari con i membri e con i comitati di coordinamento regionale o territoriale promuovendo la costituzione di comitati laddove essi non esistono.
Art.12
Le violazioni dello Statuto e delle decisioni degli organi statutari del Movimento Europeo e i comportamenti che ledono l’onore e la dignità dello stesso sono sottoposti dal Consiglio di Presidenza al Collegio dei probiviri che può decidere sanzioni fino all’espulsione dal Movimento europeo – Italia. Le decisioni del Collegio dei probiviri, che devono essere assunte entro 60 giorni di tempo dalla richiesta di intervento, sono insindacabili.
Art.13
Il Patrimonio è costituito da:
• le quote associative così come determinate ai sensi del comma successivo;
• sovvenzioni, donazioni e sponsorizzazioni di terzi;
• sovvenzioni dello Stato o dell’Unione europea e di altri enti pubblici;
• progetti a contratto;
• cessioni di beni connessi all’attività dell’associazione;
• proventi e corrispettivi derivanti dell’esercizio di attività inerenti alle finalità di cui al preambolo del presente statuto;
• ogni altro finanziamento permesso dalla legge.
Ogni organizzazione membro di pieno diritto, ovvero associata, nonché ogni socio individuale sostenitore è tenuto al versamento di un contributo annuo la cui entità è stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza, in relazione alle varie fattispecie di cui all’art.2. Il mancato pagamento del contributo per più di un anno comporta la sospensione del diritto di voto.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, può deliberare la decadenza, dallo status di membri o soci, di coloro che non adempiono ai rispettivi obblighi di pagamento per un periodo consecutivo di minimo tre anni.
Art.14
Le modifiche statutarie vengono approvate dall’Assemblea convocata con almeno 30 giorni di anticipo su proposta del Consiglio di Presidenza.
Esse devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati presenti in Assemblea e con diritto di voto.
Si prevede l’eventuale redazione ed approvazione di un “Regolamento di applicazione dello Statuto” che contenga prescrizioni utili a chiarire l’applicazione in dettaglio di procedure ed indicazioni contenute nello Statuto stesso, nonché di permettere la creazione e la disciplina di articolazioni e strumenti in grado di rafforzare le attività del Movimento Europeo dal punto di vista organizzativo, di comunicazione e di formazione. Tale regolamento non deroga ad alcuna disposizione dello Statuto.
Il “Regolamento di applicazione dello Statuto” deve essere approvato a maggioranza semplice dei delegati presenti in Assemblea con diritto di voto su proposta del Consiglio di Presidenza e potrà essere modificato con la medesima modalità.
Art.15
Le riunioni degli organi del Movimento Europeo devono aver luogo a mezzo di convocazione scritta, anche per posta elettronica.
Art.16
Il Movimento Europeo ha durata illimitata. Esso può essere sciolto con il voto a maggioranza di almeno quattro quinti dei membri aventi diritto di voto.
In tal caso l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto a un ente o istituzione senza fini di lucro designati dalla stessa Assemblea.
STATUTO DEL MOVIMENTO EUROPEO ITALIA
“Regolamento di applicazione dello Statuto”