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Newsletter n.41/2020 - Carta dei diritti fondamentali

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Dopo aver esaminato l’articolo 51 della Carta, veniamo a quello successivo, sempre ricompreso nelle disposizioni generali e dedicato alla portata dei diritti garantiti. Si tratta di un articolo che fissa sia alcuni principi, sia alcune modalità attraverso cui tutelare diritti altrui. Il primo comma afferma infatti che “Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. Si fa poi riferimento al modo in cui si esercitino i diritti della Carta, nel loro rapporto con i trattati: “I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi”. Si passa poi a citare il rapporto con la CEDU: “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione”. E infine, questo terzo comma interviene sul fatto che, per quanto siano previste al suo interno delle notevoli tutele, “La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”.

L’articolo 52 afferma chiaramente, in tema di diritti, che sia necessario tutelarli con ogni mezzo legittimo, includendo anche modalità di tutela rafforzata. C’è da chiedersi se e come tale obiettivo possa conciliarsi con esigenze di natura differente, come quelle di carattere economico: oggi spiace constatare che esiste il rischio, in alcune aree dell’Unione - che abbiamo definito “zone d’ombra” - che le condizioni di vita siano incompatibili con i principi dello stato di diritto; ecco perché porre un freno alle ambizioni di un Consiglio europeo che, mentre corre alla ricerca di accordi, dimentica quanto la sua tutela sia essenziale. Si tratta di un aspetto imprescindibile per porre le condizioni di una società aperta e solidale – di cui ci siamo peraltro occupati spesso, nel corso di questa edizione della newsletter – e nell’Unione europea che oggi stringe accordi per porre le basi di una maggiore collaborazione futura ciò andrebbe sempre ricordato.

 
 

 

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