Via Angelo Brunetti, 60   06.36001705  06.87755731  segreteriacime@tin.it  segreteria@movimentoeuropeo.it

Newsletter n.10/2021 - La giurisprudenza europea

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

Questa settimana poniamo alla vostra attenzione una sentenza interessante perché consente di conoscere nel dettaglio alcuni meccanismi relativi alle modalità concrete attraverso cui avviene l’accesso al credito da parte di stati e istituti finanziari che ne facciano richiesta. Le parti in causa sono da un lato il Consiglio dell’Ue, sostenuto dalla Finlandia e, dall’altro, un gruppo di cittadini e imprese cipriote; parti convenute in primo grado sono l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, la Banca Centrale europea e l’Eurogruppo.

L’iter si è sviluppato lungo un arco temporale che va dal 2012 al 2020 – si è infatti concluso con la sentenza del 16 dicembre scorso – ed ha riguardato la seguente vicenda:

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2012, la Repubblica ellenica e i suoi creditori obbligazionisti privati hanno proceduto ad uno scambio di titoli di credito greci con un taglio sostanziale sul valore nominale del debito greco detenuto dagli investitori privati [Private Sector Involvement (in prosieguo: il «PSI»)]. Quale conseguenza della loro esposizione sui titoli oggetto del PSI, diverse banche stabilite a Cipro, fra cui la Laiki (Cyprus Popular Bank Public Co. , ndr) e la BoC (Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia, ndr), hanno subito perdite considerevoli ed hanno incontrato problemi di sottocapitalizzazione. […].

In tali circostanze, la Repubblica di Cipro ha reputato necessario intervenire a sostegno del settore bancario cipriota, segnatamente ricapitalizzando la Laiki nella misura di EUR 1,8 miliardi nel giugno del 2012. Nel corso dello stesso mese, la BoC ha annunciato di avere domandato anch’essa alle autorità cipriote un sostegno in capitale, ma di non averlo ottenuto. Il 25 giugno 2012, la Repubblica di Cipro ha presentato al presidente dell’Eurogruppo una domanda di assistenza finanziaria del MES o del Fondo europeo di stabilità finanziaria.

Con dichiarazione del 27 giugno 2012, l’Eurogruppo ha indicato che l’assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita alla Repubblica di Cipro da tale Fondo o dal MES, nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico che doveva concretizzarsi in un protocollo d’intesa, la cui negoziazione sarebbe stata condotta, da un lato, dalla Commissione, di concerto con la BCE e con il FMI, e, dall’altro, dalle autorità cipriote. Il 29 novembre 2012, alcuni rappresentanti della Commissione, della BCE, del FMI e della Repubblica di Cipro hanno redatto un progetto di protocollo d’intesa.

Nel marzo del 2013, la Repubblica di Cipro e gli altri SMME (Stati membri la cui moneta è l’euro, ndr) sono pervenuti ad un accordo politico su tale progetto di protocollo d’intesa. Con dichiarazione del 16 marzo 2013, l’Eurogruppo ha accolto positivamente tale accordo, ed ha prospettato alcune misure di aggiustamento che le autorità cipriote si sono impegnate a prendere, tra le quali la creazione di un’imposta sui depositi bancari, la ristrutturazione e la ricapitalizzazione di banche, nonché misure di bailin nei riguardi dei detentori di obbligazioni subordinate”.

L’iter è assai lungo e complesso, ma questo punto aiuta a comprendere la controversia: risparmiatori e correntisti ciprioti hanno infatti presentato dei “ricorsi intesi ad ottenere, in via principale, che il Consiglio, la Commissione, la BCE e l’Eurogruppo […] siano condannati a pagare loro gli importi indicati in allegato ai loro ricorsi, maggiorati degli interessi decorrenti dal 16 marzo 2013 fino alla data della pronuncia delle sentenze del Tribunale, e, in via subordinata, che venga dichiarata la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e/o dei convenuti e che venga stabilita la procedura da seguire per accertare le perdite recuperabili che essi hanno effettivamente subito”.

Tuttavia, la sentenza del 16 dicembre 2020 (in estrema sintesi) ha portato a rigettare o ritenere irricevibili i ricorsi presentati e ha condannato i ricorrenti a sopportare le spese proprie e quelle sostenute dalle istituzioni europee.

Il testo integrale della sentenza è disponibile cliccando qui.

  

 

 

 centricoo

altiero

ImmagineLIBRO VERDE xsito

 BannerPROCESSO UE

bileurozona

rescue

casaeuropa

agorabanner

coccodrillo

banner fake


Le Nostre Reti

eumov

eucivfor

logo asvis

Comitato Eeinaudi desktop 1 1

ride logoretepace

routecharlemagne


Partner e Sostenitori

parleuitarapprita

banner12

banner11


 ed logo

Gioiosa Jonica  -  Modena  -  Nuoro  - Capo d’Orlando


 

Registrati per ricevere le nostre newsletter.
 

Sostieni le iniziative del Movimento Europeo con una piccola donazione


© Movimento Europeo - Via Angelo Brunetti, 60  ||  Realizzato da logoims

Search