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In merito al diritto di famiglia, spesso la Corte di Giustizia europea è chiamata ad interpretazioni dei Trattati. Ne è un esempio la recente sentenza del 27 febbraio 2020, riguardante la possibilità di violazione dell’articolo 20 del TFUE nel caso del matrimonio “tra un cittadino marocchino di maggiore età e una cittadina spagnola di maggiore età che non aveva mai esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione”, avvenuto il 13 novembre 2015. A seguito di ciò, l’uomo presentava domanda di permesso di soggiorno temporaneo, in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, ma tale richiesta veniva respinta, il 20 gennaio 2016, dall’autorità amministrativa competente “sulla base del rilievo secondo cui la moglie non aveva dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7 del regio decreto 240/2007. Più in particolare, si considerava che la moglie non aveva dimostrato di disporre di risorse economiche sufficienti per provvedere ai bisogni del coniuge mentre, ai sensi di detto articolo 7, l’obbligo di disporre di tali risorse incombeva esclusivamente ad essa”. Il marito presentava contro tale decisione un ricorso amministrativo, che veniva accolto considerando che l’articolo 7 del regio decreto 240/2007 non era applicabile a lui, familiare di una cittadina spagnola. Tuttavia, l’amministrazione dello Stato proponeva a sua volta appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo sollevava in merito alla controversia una serie di punti, tra cui la violazione dell’articolo 20 del TFUE da parte dello Stato spagnolo. Come si può leggere nella ricostruzione dei fatti:

  • “il giudice del rinvio si interroga sul punto se l’articolo 20 TFUE non osti alla prassi spagnola che impone al cittadino spagnolo che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione di provare che dispone di risorse finanziarie sufficienti per se stesso e il coniuge per non diventare un onere per il sistema previdenziale. Detto giudice rileva, più in particolare, che questa prassi automatica dello Stato spagnolo, senza possibilità di adattamento a situazioni particolari, potrebbe essere in contrasto con l’articolo 20 se comportasse che il cittadino spagnolo debba lasciare il territorio dell’Unione”;
  • “il giudice del rinvio ritiene che, in ogni caso, l’articolo 20 TFUE sia violato dalla prassi dello Stato spagnolo consistente nel rifiutare automaticamente il ricongiungimento familiare di un cittadino di un paese terzo con un cittadino spagnolo che non abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, in base all’unico rilievo secondo cui detto cittadino non dispone di un certo tenore di vita, senza che le autorità abbiano esaminato se esiste, tra il cittadino dell’Unione e detto cittadino di un paese terzo, un rapporto di dipendenza di una natura tale per cui, in caso di diniego dell’autorizzazione a quest’ultimo di un diritto di soggiorno derivato, detto cittadino sarebbe costretto, di fatto, a lasciare il territorio dell’Unione complessivamente considerato”.

Ecco quindi che in tali circostanza il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna) decideva di sospendere il procedimento e di consultare la Corte. Nella dettagliata sentenza del 27 febbraio scorso, essa ha affermato, da un lato, che l’articolo 20 TFUE osta alla prassi spagnola di cui sopra e, dall’altro, che l’articolo 20 TFUE “deve essere interpretato nel senso che non sussiste un rapporto di dipendenza, tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, per la sola ragione che il cittadino di uno Stato membro, di maggiore età e che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione, e il coniuge, di maggiore età e cittadino di un paese terzo, sono tenuti alla convivenza, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di provenienza del cittadino dell’Unione europea”.

Il testo integrale della sentenza è disponibile cliccando qui.

 

 

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La famiglia, luogo di formazione della personalità, considerata “istituzione primaria”, nel lessico sociologico, trova il suo inquadramento giuridico nella Carta dei diritti fondamentali all’articolo 9, che garantisce “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia […] secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. Similmente, tali diritti sono richiamati anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’articolo 12, che recita: ”A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto” con una differenza fondamentale fra la Carta che fa riferimento alla persona e alla Convenzione che fa riferimento a uomo e donna. La Carta menziona poi all’articolo 33 la garanzia della protezione della famiglia, sotto il piano giuridico, economico e sociale. A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Famiglia del 15 maggio scorso, vogliamo qui soffermarci su un particolare aspetto, riguardante il rapporto tra le leggi nazionali menzionate nell’articolo 9 e le istituzioni europee. Queste ultime, infatti, nonostante il richiamo alla competenza degli Stati membri nel garantire i diritti sopracitati, hanno visto accrescere il proprio ruolo nel tempo. Afferma infatti Lina Panella, docente ordinario di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Messina: “L’integrazione tra storie, culture, identità, ma nel rispetto della democrazia e dei valori degli Stati membri, ci sembra che trovi un esempio significativo in quanto è avvenuto nell’ambito della protezione della“famiglia” o per meglio dire nell’evoluzione del diritto di famiglia”[1].

Discipline come la sociologia e la filosofia aiutano, assieme alla giurisprudenza, a comprendere il valore etico di questi diritti, ancor di più in un mondo sempre più interconnesso e, come direbbe Zygmunt Bauman, in una “società liquida”. Le parole del filosofo possono essere facilmente fraintese, se la lettura non fosse attenta: il senso delle analisi di Bauman non è in realtà affatto di rassegnazione di fronte alla “liquidità” delle esistenze e alla volatilità di molte esperienze, nell’epoca del tempo sospeso e delle ricorrenti crisi di sistema. L’idea di fondo, sottostante alle numerose pubblicazioni di Bauman, è che vada ricercata l’integrità e la lealtà nei rapporti e nella vita e che, a tale scopo, proprio di fronte ad una dimensione fuggevole, sia molto importante poter coltivare rapporti solidi, durevoli nel tempo, di amicizia e di amore. È per dare consistenza a questa possibilità che il diritto europeo interviene sempre più di frequente. Continua in merito la prof.ssa Panella, “Con la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, si è, infatti, provveduto a disciplinare il diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari extracomunitari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, precisando, a tal fine, che nella nozione di “familiare” sono inclusi non solo il coniuge, ma anche il partner che abbia contratto con il cittadino europeo un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro che la equipari al matrimonio, nonché i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o partner e, infine, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (art. 2)”. Come si può notare, ci troviamo di fronte ad uno scenario in cui si può verificare una pluralità di situazioni che sempre più frequentemente richiedono di essere trattate in una dimensione sovranazionale. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, per esempio, il discorso è da intendersi in un’ottica che sempre più di frequente travalica i confini degli Stati. Ce ne parla ancora nelle conclusioni del suo saggio Lina Panella, sottolineando che “La Corte di cassazione (italiana, ndr) si dimostra sempre più aperta verso i principi di diritto internazionale e di diritto europeo, quando afferma che l’interesse preminente da tutelare è quello del minore”, istanza che a sua volta si ricollega sia all’art. 3 della Convenzione di New York che all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

[1] Le citazioni sono tratte dal saggio “LO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA E LAFAMIGLIA NELLA PLURALITÀ DEI MODELLI CULTURALI”, all’interno di “Lo Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia a vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere”, a cura di Angela di Stasi, Lucia Serena Rossi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp.  215 – 231.

 

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Vi ricordiamo, per orientarsi nell’ambito delle istituzioni europee, questa guida del cittadino. Scaricabile su tutti i numeri della newsletter, è stata realizzata all’interno di un programma di formazione promosso dalla DG Comunicazione della Commissione Europea. Tramite questo strumento, è possibile risalire al ruolo delle istituzioni e degli organi dell’Unione e ricostruire il cammino svolto in questi settant’anni, attraverso i principali cenni storici.

Indicata sia per neofiti che per addetti ai lavori.

 

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