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CARE LETTRICI E CARI LETTORI

La nostra newsletter settimanale Noi e il futuro dell'Europa è stata concepita per contribuire ad una corretta informazione sull’Unione europea e partecipare al dibattito sulla riforma dell’Unione, così come abbiamo fatto durante la Conferenza sul futuro dell’Europa e come continueremo a fare in vista delle elezioni europee dal 6 al 9 giugno 2024.

Il Movimento europeo Italia seguirà con particolare attenzione la politica europea dell'Italia dopo le elezioni del 25 settembre 2022 anche attraverso i suoi social Facebook, Instagram, Twitter e infografiche oltre che sulla newsletter.

Ecco l’indice della nostra newsletter di oggi:

Editoriale, che esprime l’opinione del Movimento europeo su un tema di attualità

- Agenda 2030: nessuno sia lasciato indietro

- La settimana del Movimento europeo

- Attiriamo la vostra attenzione

- Eventi principali, sull’Europa in Italia e Testi in evidenza

- Iniziativa dei Cittadini Europei

Siamo come sempre a vostra disposizione per migliorare il nostro servizio di comunicazione e di informazione e per aggiungere vostri eventi di interesse europeo nella speranza di poter contare su un vostro volontario contributo finanziario.

 

 


 L'EDITORIALE

NELL’UNIONE EUROPEA LA VIA DELLA GRANDE COALIZIONE È INEVITABILE

PER ELEGGERE IL SUO GOVERNO E PER CAMBIARE LA SUA COSTITUZIONE

Il Movimento europeo ha chiarito più volte (www.movimentoeuropeo.it) che i metodi di decisione nel Consiglio europeo e nel Parlamento europeo per giungere ad un accordo sul futuro o sulla futura presidente della Commissione europea sono diversi ma che - nonostante la diversità e se non cambieranno radicalmente gli equilibri politici fino al giugno 2024 - sarà inevitabile una grande coalizione fra popolari, socialisti e liberali con l’auspicabile adesione dei Verdi per raggiungere (art. 17.7 TUE) la maggioranza qualificata nel Consiglio europeo e la maggioranza assoluta di 361 seggi nella nuova composizione di 720 deputati del prossimo Parlamento europeo (maggioranza “Ursula”).

Il voto dei conservatori e riformisti dell’ECR e cioè di Fratelli d’Italia, del PiS polacco e di Vox in Spagna, anche se il gruppo ECR al Parlamento europeo dovesse aumentare di un quarto i suoi seggi, sarà matematicamente ininfluente ma la presenza dei polacchi del PiS e/o di Vox potrebbe rendere più complicata la formazione della maggioranza “Ursula” perché l’orientamento sovranista degli uni e/o degli altri sarebbe inaccettabile per socialisti e liberali ma anche per una parte dei popolari.

Non è un caso che il progetto di revisione del Trattato di Lisbona - che vedrà molto faticosamente la luce in settembre fra i relatori della commissione affari costituzionali del Parlamento europeo – potrebbe avere il sostegno di popolari, socialisti, liberali ma anche di verdi e sinistre e non dei conservatori e riformisti dell’ECR né tantomeno dell’estrema destra di Identità e Democrazia.

Nel Consiglio europeo i primi ministri conservatori (ECR) sono per ora solo tre - in Italia, Polonia e Repubblica Ceca - ed essi non sono dunque in grado da soli di costituire una minoranza di blocco che richiede almeno quattro paesi (art. 16.4 TUE) a meno che ad essi si unisca l’ungherese Orban o che la destra estrema condizioni il voto dei primi ministri PPE in Finlandia e Svezia e, naturalmente, se i conservatori del PiS restassero al governo in Polonia dopo le elezioni del prossimo 15 ottobre.

Un’eventuale minoranza di blocco conservatrice nel Consiglio europeo potrebbe impedire la formazione di una maggioranza “Ursula” fra i governi ma non aprirebbe tuttavia la strada ad una coalizione di centro-destra o di destra-centro perché essa non avrebbe la maggioranza qualificata del 55% dei governi che comprendano almeno quindici fra di loro e il 65% della popolazione dell’Unione europea (art. 16.4 TUE).

Del resto i governi a trazione socialista o liberale come in Francia, in Germania, in Spagna, in Belgio, in Portogallo e nel Lussemburgo costituiscono con la loro popolazione una eventuale minoranza di blocco che andrebbe ben oltre il 35% della popolazione europea che era nel 2022 di 448 milioni di abitanti mentre i governi dei  paesi a trazione conservatrice o sovranista (Finlandia, Ungheria, Svezia, Repubblica Ceca, Polonia ed Italia) non raggiungono il 35% della popolazione europea che consentirebbe loro di impedire la formazione di una maggioranza qualificata nel Consiglio europeo.

Allo stato attuale delle cose e in attesa delle elezioni legislative in Slovacchia (30 settembre), nel Lussemburgo (8 ottobre), in Polonia (15 ottobre), nei Paesi Bassi (22 novembre) e nel Belgio (9 giugno) ma forse anche in Bulgaria, in Croazia ed eventualmente in Spagna se né il PSOE né il PP riusciranno ad ottenere la maggioranza alle Cortes - il sistema politico dell’Unione europea non consente dunque di abbandonare la via della “grande coalizione”.

I numeri parlamentari per una rinnovata grande coalizione o per eventuali nuove maggioranze di centro-destra o di centro-sinistra potranno essere verificati naturalmente solo dopo le elezioni europee dal 6 al 9 giugno ricordando che nel 2019 Ursula von der Leyen fu eletta in luglio dal Parlamento europeo con una ristretta maggioranza di nove voti in cui fu determinante il sostegno dei deputati del Movimento 5 Stelle - pur alleati con il partito di Niel Farage Reform UK - che si espressero in dissenso con quelli della Lega che pure erano loro nella stessa coalizione di governo in Italia mentre l’intera Commissione fu approvata a fine novembre con una maggioranza ben più ampia dal Parlamento europeo con l’astensione dei Verdi, il voto favorevole dei PiS polacco, l’opposizione della Lega e di Fratelli d’Italia ed alcuni voti di dissenso fra i socialisti e il  Movimento 5 Stelle.

Appare inoltre evidente che la riforma costituzionale europea all’ordine del giorno della prossima legislatura 2024-2029 in vista e prima dell’ampliamento dell’Unione europea - essendo ormai esclusa una revisione del Trattato di Lisbona negli otto mesi che ci separano ormai dalla fine di questa legislatura fissata dal Parlamento europeo il 25 aprile 2024 - come tutte le riforme costituzionali proscritte a colpi di maggioranza richiederà un accordo fra l’universalismo cristiano, l’internazionalismo socialista e il cosmopolitismo liberale insieme ad un ambientalismo innovatore.

Questa riforma dovrà evidentemente farsi carico di rafforzare sia la capacità di realizzare le politiche europee (le “policies”) che il suo sistema di governo (le “politics”) essendo chiari i rischi di paralisi del sistema attuale quando Consiglio europeo e Parlamento europeo devono trovare un accordo sulla leadership e sulla composizione della Commissione europea.

Roma, 23 agosto 2023

coccodrillo

 

 

 


AGENDA 2030: NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO

Il 18 e 19 settembre 2023 si incontreranno per la prima volta insieme a New York, in occasione della Assemblea annuale delle Nazioni Unite, tutti i leader del mondo per discutere della attuazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile - adottati nel settembre 2015 - sulla base del rapporto sullo stato dell’Agenda 2030 pubblicato nello scorso luglio dall’ONU.

Mancheranno così sette anni e tre mesi e cioè 2660 giorni alla scadenza del 31 dicembre 2030 frutto dell’impegno assunto otto anni fa affinché “nessuno sia lasciato indietro”.

Alla vigilia del Vertice e facendo seguito alla Conferenza organizzata nell’Università di Torino il 17 maggio 2023, la rete europea European Partners for Environment in collaborazione con il Movimento europeo in Italia organizza a New York il 13 settembre un workshop in modalità ibrida sul tema “Blockchain for UN Charter Values and SDGs” sapendo che Papa Francesco ha deciso che il tema della Pace per il 2024 sia l’Intelligenza Artificiale nel suo significato più profondo della tecnologia al servizio della pace e della giustizia.

Se rileggiamo i diciassette obiettivi dello sviluppo sostenibile e le 169 misure o target di carattere economico, sociale, ambientale e istituzionale (www.sdgs.un.org), ci rendiamo conto che siamo ben lontani dalla realizzazione di un piano graduale ma vincolante per il completamento della Agenda 2030 e che il problema essenziale dell’economia mondiale non è la ripresa della crescita ma la sostenibilità sociale, culturale e ambientale delle politiche pubbliche insieme alla responsabilità sociale delle imprese e cioè del mercato nel quadro di una transizione ecologica creativa e non conservativa.

Dopo il G7 sotto presidenza giapponese nel 2023, il coordinamento (non vincolante. come tutte le conclusioni di quel consesso di paesi che erano i più industrializzati nel mondo) del Vertice passerà dal 1° gennaio 2024 e per un anno all’Italia che riunirà sette capi di Stato e di governo, i presidenti (uscenti) delle istituzioni europee Ursula Von der Leyen e Charles Michel e delle istituzioni finanziarie internazionali in Puglia nel mese di giugno 2024 avendo il governo italiano cinque priorità:

  • il supporto all’Ucraina,
  • la sicurezza economica,
  • la sicurezza energetica,
  • le migrazioni,
  • e le relazioni con l’Africa.

Insieme al G7 e ad iniziativa del Presidente brasiliano Lula si riunirà nel 2024 a Rio de Janeiro il G20 e l’uno e l’altro precederanno il “Summit del futuro” convocato a New York dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres dal 22 al 23 settembre 2024 per discutere del rapporto “Multilateral solutions for a better tomorrow”.

Poiché la politica estera dal punto di vista della sicurezza, ambientale, economico e sociale è interesse non solo del governo ma di tutta la società italiana ci chiediamo e chiediamo

  • se il Parlamento italiano ha previsto di organizzare una sessione speciale prima del Vertice delle Nazioni Unite del 18 e 19 settembre per definire gli impegni del governo italiano
  • se i partiti hanno predisposto un programma di priorità da sottoporre alla approvazione del Parlamento italiano
  • e se il governo italiano ha previsto di incontrare i partner sociali, i poteri locali e regionali e le organizzazioni rappresentative della società civile per discutere degli elementi essenziali del discorso che Giorgia Meloni, a nome dell’Italia ed in vista del G7, pronuncerà a New York il 18 e 19 settembre.

Attendiamo inoltre con grande interesse di conoscere la posizione che il Parlamento europeo esprimerà nella sessione plenaria di Strasburgo dall’11 al 14 settembre alla vigilia di quel Vertice e quali saranno le priorità internazionali e geopolitiche che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen indicherà nel suo discorso del 13 settembre sullo ”stato dell’Unione”, a cui si aggiungerà il discorso del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Sappiamo infatti che la priorità essenziale della prossima legislatura europea 2024-2029 dovrà essere dedicata al contributo dell’Unione europea alla realizzazione della Agenda 2030 e dei suoi diciassette obiettivi che rappresentano gli elementi di un piano di governo mondiale – si potrebbe dire una “costituente della terra” - a cominciare dalla lotta alla povertà e alla fame (il primo e il secondo obiettivo) per concludersi con la pace, con la giustizia e con istituzioni forti (il sedicesimo obiettivo) e cioè democratiche – che vogliamo ricordare oggi a sessanta anni esatti dal discorso di Martin Luther KingI have a dream” del 28 agosto 1963 – ricordando che dal 2015 molti conflitti hanno insanguinato e continuano ad insanguinare il mondo sostenuti dalla crescente produzione e vendita delle armi e che l’assenza di pace e di giustizia sono in aperto contrasto  con l’Agenda 2030.

Roma, 28 agosto 2023

Pier Virgilio Dastoli

 

 


LA SETTIMANA DEL MOVIMENTO EUROPEO

31 agosto

  • Torre Pellice (TO), Convegno “Il sogno europeista è nato qui. Una sfida da completare” 

 

 


ATTIRIAMO LA VOSTRA ATTENZIONE

Diversi giornali segnalano che dal 25 agosto scatta la sorveglianza sui grandi operatori digitali prevista nel Regolamento europeo DSA (Digital Services Act). DSA impone novità significative per i Big Tech, definendo una lista di obblighi da seguire per operare in Europa senza incorrere in sanzioni. Di conseguenza, diciannove piattaforme e motori di ricerca con più di 45 milioni di utenti attivi al mese (piattaforme online: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple, AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter (X), Wikipedia, YouTube e Zalando; motori di ricerca: Bing e Google Search) dovranno dimostrare l'allineamento ad alcuni principi e prassi:

- MODERAZIONE DEI CONTENUTI - le piattaforme dovranno contrastare efficacemente contenuti illegali, bot e fake news. Sono previsti sistemi di 'notifica e risposta' per la rimozione diretta dei contenuti illegali o nocivi ed è prevista la responsabilità legale nei confronti degli utenti da parte degli operatori.

- TRASPARENZA - le condizioni di utilizzo dei servizi dovranno essere semplici e concise in tutte le lingue dei Ventisette paesi europei. Anche l'uso degli algoritmi dovrà  essere più  trasparente e le piattaforme dovranno etichettare chiaramente gli annunci pubblicitari.

- NO ALLA PROFILAZIONE - Gli utenti dovranno avere la possibilità di rinunciare alla profilazione e sarà vietata la pubblicità  basata su dati sensibili come l'origine razziale o etnica, l'orientamento sessuale o le opinioni politiche.

- TUTELA DEI MINORI - I sistemi dovranno garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e incolumità  dei minori, introducendo strumenti come la verifica dell'età e il controllo parentale. Vietato qualsiasi tipo di pubblicità mirata nei confronti dei bambini.

- MITIGAZIONE DEL RISCHIO - Le piattaforme sono chiamate a presentare piani annuali di valutazione del rischio per affrontare qualsiasi minaccia che possono rappresentare per la società , compresa la salute pubblica, e quella fisica e mentale anche dei minori. 

- STRESS TEST E AUDIT - Oltre alla supervisione Ue, le piattaforme saranno sottoposte a controlli indipendenti regolari. 

- SANZIONI - Chi non osserva le prescrizioni si espone a sanzioni che possono arrivare al 6% del giro d'affari annuo e, in caso di recidiva, al divieto di operare in Europa.

Google o Microsoft hanno annunciato misure per adeguarsi. TikTok ha reso pubbliche le misure adottate. Amazon ha depositato un ricorso al tribunale del Lussemburgo contestando di dover essere inclusa nell'elenco, al pari di Zalando. Meta (Facebook e Instagram) ha comunicato che gli utenti potranno tornare a vedere i contenuti in ordine cronologico e non secondo l'ordine proposto dall'algoritmo.

24 agosto 2023

Pier Virgilio Dastoli

 

 


IN EVIDENZA

VI SEGNALIAMO

  • 31 agosto, Torre Pellice (TO). Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Torre Pellice (TO) in occasione dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Torre Pellice e dalla Tavola valdese per ricordare l’80mo anniversario del primo discorso pubblico di Altiero Spinelli per l’Europa (1943- 2023), e per incontrare la Comunità Valdese.Una targa in memoria di Altiero Spinelli sarà inaugurata dal Capo dello Stato in Via Repubblica, 20. LOCANDINA incontro mattina. Nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si svolgerà il Convegno “Il sogno europeista è nato qui. Una sfida da completare” presso il Teatro del Forte, sempre promosso dalla Fondazione Centro Culturale Valdese e il Comune di Torre Pellice. LOCANDINA Convegno pomeriggio.
  • 2 settembre, ore 10:30-11:30, Ventotene (LT). Cerimonia di consegna del documento “Proposta di Manifesto per un’Europa federale: sovrana, sociale ed ecologica”, dedicato alla memoria del Presidente David Sassoli e presentato dall’Intergruppo Parlamentare Spinelli al Parlamento Europeo. 
  • 2 settembre, ore 18:00, Ventotene (LT). Evento BELC (Building Europe with Local Councillors/Costruire l’Europa con le autorità locali) che si terrà presso la Sala Conciliare del Comune, (Piazza Castello 1). Il progetto BELC è stato proposto nel 2020 dal deputato al Parlamento Europeo Domènec Ruiz Devesa in seno alla Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo (AFCO) e successivamente è stato approvato come progetto pilota dalla Commissione europea. L’evento sarà un’occasione per la cittadinanza, i membri delle associazioni del terzo settore, i cittadini, i consiglieri regionali, i sindaci del territorio laziale e l’amministrazione isolana per confrontarsi in un dialogo con l’ideatore del Programma, l’europarlamentare Domènec Ruiz Devesa, e con il Responsabile dell'unità “Reti negli Stati membri” alla Commissione Europea, Alessandro Giordani incaricato del programma BELC.

  • 3-8 settembre, Ventotene (LT). La quarantaduesima edizione del Seminario nazionale di formazione federalista avrà luogo sull’isola di Ventotene dal 3 all’8 settembre, promosso dall'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli".Nato nel 1982 su proposta di Altiero Spinelli che in quell’isola scrisse assieme ad Ernesto Rossi il “Manifesto di Ventotene”, il Seminario è diventato uno dei più importanti momenti di riflessione sul futuro dell’Europa e del mondo al quale hanno partecipato nel corso degli anni importanti personalità europee del panorama politico e culturale. Ogni anno vi prendono parte circa 150 giovani europei attraverso 60 ore di formazione e dibattito tenute da circa 30 relatori. In tale quadro, con un dibattito di apertura incentrato sulla capacità del Parlamento europeo di imprimere in questo momento storico una svolta federale al processo di integrazione dell’UE, saranno ricordati anche due importanti anniversari legati alla fondazione delle più rilevanti organizzazioni impegnate per l’unità federale europea ossia i 75 anni del Movimento Europeo e gli 80 anni del Movimento Federalista europeo. PROGRAMMI Seminario Nazionale e Internazionale di Ventotene. Il Comune di Ventotene, in collaborazione con l’Istituto Altiero Spinelli, propone inoltre, in occasione del Seminario di formazione, alcuni eventi dal 3 al 6 settembre: PROGRAMMA.
  • 6-7 settembre, Ventotene (LT). La Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l'Osservatorio Olympus dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, organizza la “Cerimonia di deposito” della Carta di Urbino presso la sala Consiliare Comunale di Ventotene, Capitale morale ed intellettuale d'Europa. Questa Carta sollecita una riflessione sulle problematiche ancora irrisolte della prevenzione, enunciando alcuni valori irrinunciabili per l’effettiva tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora. Scarica e sottoscrivi la Carta di Urbino. PROGRAMMA COMPLETO. Segui la diretta streaming.

 

ARTICOLI E TESTI DELLA SETTIMANA

 

 


SOSTIENI L'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

RACCOLTA FIRME PER L’ICE CONTRO LA VIOLENZA ALLE FRONTIERE

Ricordiamo la raccolta firme per sostenere l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) denominata “Art.4 Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa”, promossa da un rete di cittadini europei attivisti per i diritti fondamentali costituitesi nell’Associazione Stop Border Violence. Anche il Movimento europeo Italia ha aderito all’ICE. Ci sarà un anno di tempo per raccogliere un milione di firme in tutti gli Stati membri UE, con l’obbligo di raggiungere una quota minima in almeno sette paesi.

Con questa ICE si chiede al Parlamento europeo di adottare strumenti normativi adeguati affinché sia applicato in via effettiva quanto sancito nell’art. 4 della Carta dei Diritti fondamentali della UE, che recita testualmente “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a trattamenti disumani e degradanti”.

Nella prima giornata di raccolta delle firme relativa alle politiche migratorie, iniziata il 10 luglio, è stata raggiunta quota 7.000 con 5.000 firme raccolte in Italia.

Per ulteriori informazioni, adesione e partecipazione, vi invitiamo a visitare il sito dell’iniziativa www.stopborderviolence.org.

COMUNICATO STAMPA: Al via la raccolta firme per un’Iniziativa dei Cittadini Europei contro la violenza alle frontiere (Stop Border Violence)

 

 

 

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 Training: How to reach beyond our echo-chambers ahead of the 2024 European elections

Il Movimento Europeo Internazionale organizza un corso di formazione online dal titolo "How to reach beyond your base ahead of the 2024 European elections" in vista delle prossime elezioni europee del 2024.

Il corso consentirà di imparare come utilizzare i dati per ottimizzare campagne e messaggi, definire e costruire un pubblico, promuovere una comunità tramite i social media e ottenere comunicazioni generali e suggerimenti e trucchi di progettazione.

Il corso, gratuito, si svolgerà tra il 25 e il 28 settembre o il 2 e 5 ottobre 2023.

Sarà possibile iscriversi entro il 28 agosto. I posti disponibili sono 50.

PER SAPERNE DI PIU’ E REGISTRARSI, VISITARE IL SITO DEDICATO.

 

 

 

 

 

 

 

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VI SEGNALIAMO

  • 4-5 agosto, Riace (RC). Iniziativa “Estate al villaggio globale”. Manifestazioni a sostegno dell’Esperienza di Riace e di Mimmo Lucano", a cui parteciperà tra gli altri il Presidente Pier Virgilio Dastoli, essendo il Movimento europeo tra i promotori dell'evento. PROGRAMMA.
  • 7 agosto, ore 14:30-17:30, Marcinelle (Belgio). In occasione dell'anniversario del disastro di Marcinelle, avvenuto l'8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, la Cgil, insieme all’Inca nazionale e del Belgio, con la Federazione generale del lavoro belga, FGTB, ha organizzato presso il Bois du Cazier, a Bruxelles, un dibattito su tre argomenti significativi e attuali per il sindacato – immigrazione, sicurezza sul lavoro, democrazia - simbolo di sacrificio, lavoro e conquista di diritti. L’iniziativa sarà coordinata da Filippo Ciavaglia, dell’Area delle politiche europee e internazionali della CGIL nazionale. La CGIL e la FGTB hanno inoltre promosso una cena sociale per le popolazioni dell’Emilia-Romagna presso la storica sede sindacale de La Maison des 8 Heures. LOCANDINA. Ulteriori informazioni.
  • 3-8 settembre, Ventotene (LT). La quarantaduesima edizione del Seminario nazionale di formazione federalista avrà luogo sull’isola pontina dal 3 all’8 settembre, promosso dall'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli". Nato nel 1982 su proposta di Altiero Spinelli che in quell’isola scrisse assieme ad Ernesto Rossi il “Manifesto di Ventotene”, il Seminario è diventato uno dei più importanti momenti di riflessione sul futuro dell’Europa e del mondo al quale hanno partecipato importanti personalità europee del panorama politico e culturale. Ogni anno 150 giovani europei. 60 ore di formazione e dibattito. 30 relatori. PROGRAMMA provvisorio Seminario Nazionale di Ventotene 2023.

 

 

ARTICOLI E TESTI DELLA SETTIMANA

 

 

 

 

 

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UNA CAMALDOLI EUROPEA

PER SUPERARE I NAZIONALISMI E COSTRUIRE LA DEMOCRAZIA TRANSNAZIONALE

Il Movimento europeo in Italia accoglie con favore l’idea lanciata dal Cardinale Matteo Zuppi per una “Camaldoli europea” in occasione della sua prolusione per ricordare il “Codice di Camaldoli” del luglio 1943.

L’obiettivo del Cardinale Matteo Zuppi è quello di discutere, coinvolgere e mobilitare i cittadini di ispirazione cristiana su costituzione, democrazia, cultura e politica in una dimensione europea così come i giovani cattolici italiani discussero a Camaldoli di costituzione, democrazia, cultura e politica in una dimensione italiana che aveva tuttavia come punto di riferimento il superamento dei nazionalismi.

In questo spirito dialogante, il Movimento europeo in Italia ha già deciso di avviare un confronto fra l’universalismo promosso dal popolarismo cristiano, il cosmopolitismo rappresentato dal liberalismo e l’internazionalismo rappresentato dal socialismo a cui si è unito a partire dagli anni Ottanta l’ambientalismo dei movimenti verdi coinvolgendo le fondazioni dei partiti europei favorevoli all’unità politica del continente.

Siamo disponibili a dare il nostro contributo di idee e di iniziative alla proposta del Cardinale Matteo Zuppi in vista delle elezioni europee dal 6 al 9 giugno 2024.

Roma, 24 luglio 2023

Pier Virgilio Dastoli

 

Prolusione al Convegno "Il Codice di Camaldoli" (21 luglio 2023), Cardinale Matteo Maria ZUPPI, Presidente Conferenza Episcopale Italiana

 

 

 

 

 

 

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Polemica politicante sulla proposta di direttiva UE anticorruzione:

la (maggioranza della) Commissione «Politiche dell’Unione europea» della Camera dei Deputati fa sfoggio di sovranismo o di ignoranza? O tanto dell’uno quanto dell’altra?

 

di Nicoletta Parisi e Dino G. Rinoldi

1.  Il 3 maggio scorso la Commissione europea ha adottato un “pacchetto” di misure per aggiornare il quadro giuridico dell’Unione in materia di contrasto alla corruzione - oggi ancora fondato su norme assai datate - indirizzate sia all’interno del proprio ordinamento e a quelli degli Stati membri, sia all’esterno, nell’ambito delle relazioni internazionali dell’UE. È la risposta che l’Unione vuole dare a eventi come quelli che sostanziano il Qatargate (al cui riguardo siamo pur sempre in presenza di un quadro quanto meno provvisorio, essendo ancora in corso la fase delle investigazioni).

La necessità è di fondare azioni integrate a livello mondiale, regionale (continentale-europeo) nonché nazionale, in una dimensione olistica, che coinvolga cioè ogni leva utile al contrasto e tutte le componenti della società europea. Il “pacchetto” si situa, insomma, nella prospettiva che il contrasto (declinato in prevenzione e repressione) alla corruzione sia necessario per proteggere i valori europei (art. 2 TUE)[1] e per garantire efficaci politiche dell’Unione, affermando l’inanità di un contrasto frutto di iniziative individuali degli Stati membri, non sorrette da un dialogo costante, utile ad applicare una strategia comune.

Il “pacchetto” comprende una proposta di direttiva, di cui si dirà, e una Comunicazione (adottata congiuntamente dalla Commissione europea e dall’Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune/PESC) che preannuncia l’adozione di una proposta di regolamento in ambito appunto PESC concernente il regime sanzionatorio dei responsabili di condotte di corruzione che, indipendentemente dal luogo ove queste si producano, ledano (o rischino di ledere) gravemente gli interessi fondamentali dell’Unione e il conseguimento degli obiettivi della PESC stessa, dunque oltre i confini dell’Unione. La Comunicazione fa inoltre il punto sull’esistente in materia di contrasto alla corruzione entro l’ordinamento dell’Unione e rispetto alle strategie degli Stati membri; sugli strumenti di sostegno a questi ultimi; sulle vie per rafforzare una cultura europea dell’integrità[2].

La proposta di direttiva riproduce in sintesi la struttura e i contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (aperta alla firma a Merida nel 2003) detta UNCAC nell’acronimo in lingua inglese. Pure l’Unione europea ne è parte contraente (si veda la decisione del Consiglio 2008/801/UE, 25 settembre 2008) e deve dunque darvi adempimento. A tal fine sono necessarie: misure di prevenzione (artt. 4-6 della proposta di direttiva); norme cosiddette di armonizzazione minima[3] di alcune condotte di corruzione concernenti indifferentemente il comparto pubblico e quello privato (corruzione attiva e passiva, abuso di funzione, traffico di influenze illecite, arricchimento illecito, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia: artt. 7-14); conseguenti sanzioni per le persone fisiche e giuridiche responsabili di tali condotte (disponendosi anche in tema di circostanze attenuanti e aggravanti; artt. 15-18); misure investigative e di cooperazione giudiziaria penale fra Stati membri e fra questi e le agenzie europee, quali Olaf, Europol, Eurojust e Procura europea (intervenendo anche sul regime di privilegi e immunità, nonché sui termini di prescrizione: artt. 19, 21, 23-24); l’obbligo di protezione del whistleblower (art. 22); i criteri di giurisdizione per l’esercizio dell’azione penale da parte di ciascuno degli Stati membri (art.20).

2. Il Protocollo n. 2 allegato ai Trattati di Unione è intitolato «sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità». Per quanto riguarda il ruolo assegnato in materia ai Parlamenti nazionali, il suo art. 6 prevede che ciascuno di essi (o ciascuna sua Camera) possa esprimersi con un «parere motivato» (dunque in modo non vincolante) sui progetti di atti legislativi europei esponendo «le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà»[4].

A questo titolo si è pronunciata la maggioranza della XIV Commissione parlamentare (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei Deputati[5], sostenendo addirittura l’incompetenza dell’Unione, ai sensi del principio di sussidiarietà, nel disciplinare la materia compresa nella proposta di direttiva. Anche la ex Ministra Mariastella Gelmini si situa in questa linea di pensiero avendo affermato nell’intervista rilasciata a margine della polemica sulla riforma dell’abuso d’ufficio che «la materia penale [tutta la materia penale, a dispetto dei Trattati UE!] è e deve rimanere appannaggio dei parlamenti nazionali»[6].

Peraltro, anche il Riksdag svedese si è pronunciato il 21 giugno scorso sulla proposta di direttiva, pervenendo a un risultato critico ma di dimensioni molto ridotte (e ben più puntualmente collaborative) rispetto alla posizione radicalmente negativa appena espressa. Sostiene, infatti, il Parlamento di questo Stato membro che in particolare il regime delle sanzioni proposto (che non consentirebbe di candidarsi per una carica elettiva chi sia stato condannato per corruzione e che introduce sanzioni accessorie) va oltre quanto ritenuto necessario per conseguire l’obiettivo propostosi dalla direttiva stessa, intervenendo sulla materia stessa delle elezioni nazionali.

A parere della Commissione parlamentare italiana, dunque, non vi sarebbe la necessità sul piano europeo di una «disciplina pervasiva che incide profondamente su normative [nazionali] (…) che tengono conto delle specificità dei sistemi, dei dati statistici e delle culture giuridiche, economiche e sociali, nonché dell’ordinamento costituzionale e delle pubbliche amministrazioni di ciascuno Stato membro».

L’affermazione della Commissione parlamentare (e della ex Ministra Gelmini) è singolare – e speriamo resti singolare senza farsi plurale! - alla luce di riscontri oggettivi: «Dalle indagini di Eurobarometro 2023 sulla corruzione risulta che questa continua a essere una grave fonte di preoccupazione per cittadini e imprese nell’Unione europea»[7]. Ciò richiede di prendere sul serio la norma (vincolante nella propria struttura e vigente in quanto accettata da tutti gli Stati membri come pure dall’Unione) contenuta in UNCAC secondo la quale «Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo» (art. 5.4). Che un’azione coordinata a livello internazionale sia necessaria dipende proprio dall’essere la corruzione fonte di preoccupazione per cittadini e imprese: non si contrasta un fenomeno transnazionale con misure dimensionate a livello (solo) nazionale.

Che un’azione coordinata a livello europeo sia necessaria lo dimostra la situazione che emerge dalla citata Relazione sullo Stato di diritto 2023, ove si riscontra che «Permangono differenze tra gli Stati membri». Non è un caso che con il Trattato di Lisbona del 2007, adottato fra l’altro a modifica del Trattato di Maastricht istitutivo dell’Unione, gli Stati membri abbiano deciso (all’unanimità) che la corruzione è una «una sfera di criminalità particolarmente grave» e che per contrastarla il legislatore europeo è autorizzato a «stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni» (art. 83.1 TFUE)[8].

3. La Commissione parlamentare afferma anche che la proposta di direttiva «esorbita [esorbita!] dalla base giuridica richiamata a suo fondamento nella misura in cui (…) disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto».

Al proposito sembra indispensabile un approfondimento. E’ vero che le basi giuridiche individuate dalla proposta di direttiva soffrono di inadeguatezza, ma in una prospettiva diversa da quella espressa dalla Commissione parlamentare: esse, infatti, benché utili non sono sufficienti. Si reputa cioè che le misure di prevenzione individuate nell’atto europeo trovino fondamento non nell’art. 83 TFUE (come si dichiara nella proposta di direttiva) visto che esse non ricadono nell’ambito del diritto penale sostanziale) bensì nell’art. 84 TFUE, proprio predisposto alla bisogna. Tale disposizione, infatti, accorda al legislatore europeo la facoltà (sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà) di «stabilire misure per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità».

Si reputa inoltre che le misure di coordinamento dell’azione delle agenzie di polizia degli Stati e dell’Unione abbiamo un fondamento nell’art. 87 TFUE[9], non essendo adatto il solo art. 82 TFUE (considerato dalla Commissione europea) che si occupa di cooperazione delle autorità (nazionali ed europee) implicate nell’esercizio dell’azione penale.

La Commissione parlamentare non rileva questo aspetto riguardo alla base giuridica della direttiva, bensì un altro che dal nostro punto di vista non ha ragione d’essere. L’art. 83 TFUE tratta di sfere di reato e inserisce fra queste anche la corruzione senza aggettivazione alcuna. Si comprende dunque che alla base dell’equivoco in cui è caduta la Commissione parlamentare sta una questione terminologico-concettuale: quando in ambito giuridico si usa il termine corruzione ci si intende riferire a una fenomenologia di condotte che comprende fattispecie di reato diverse, quali la corruzione attiva e passiva, il traffico di influenze, l’abuso di ufficio, eccetera[10].

Questa distinzione risulta molto chiara consultando i testi normativi: sia il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia le diverse convenzioni internazionali adottate in materia fra cui la più volte citata UNCAC, sia la proposta di direttiva. Se li leggiamo in lingua inglese ne ricaviamo che opera sempre una distinzione fra, da una parte, «corruption» (la categoria generica di condotte criminali che hanno alla base un abuso della funzione)[11] e, da un’altra parte, «bribery» (quella fattispecie di reato che in Italia è denominata corruzione attiva o passiva); quando si utilizza il termine «corruption»  volendosi riferire a una specifica condotta di reato lo si accompagna sempre con l’aggettivazione «active» o «passive»[12].

Dunque, l’art. 83 TFUE non indica come competenza concorrente di Unione e Stati membri il contrasto tramite la leva repressiva della sola corruzione attiva e passiva («corruzione in senso stretto» come, appunto, si dice nel parere), bensì pure delle diverse fattispecie di corruzione che volta a volta venisse considerato necessario contrastare con un’azione normativa europea.

4. Il contenuto del parere ci dice anche che la Commissione parlamentare ignora la portata che nell’ordinamento dell’Unione ha il requisito della transnazionalità del reato ai sensi dell’art. 83 TFUE appena citato[13]. Forse i suoi componenti hanno letto frettolosamente la norma (seppure l’hanno letta …) o comunque non nella sua interezza; cosicché non hanno contezza del fatto che, per gli Stati dell’Unione che l’hanno scritta e inserita nel Trattato di Lisbona in vigore dal 1° dicembre 2009, questo requisito ricorre non soltanto quando la fattispecie di reato coinvolge (soggettivamente o oggettivamente) il territorio di almeno due Stati membri, ma anche quando la sfera di criminalità implicata determina l’utilità (ecco il significato del principio di sussidiarietà capace di ripartire la competenza fra livelli diversi di governo) che sia l’Unione a contrastarla – a contrastarla meglio rispetto a quanto potrebbero fare gli Stati membri individualmente - a motivo del «carattere» o delle «implicazioni» dei reati o di «una particolare necessità di combatterli su basi comuni». Insomma, con questa norma gli Stati hanno fatto applicazione nel campo penale di quella (bella: possiamo definirla cosi?) giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE secondo la quale l’integrità del «mercato interno» europeo deve essere protetta anche da condotte che hanno un’estensione limitata magari al territorio di un solo Stato membro. Si tratta della giurisprudenza intervenuta a definire — in materia, per esempio, di pratiche concorrenziali — nozioni come quella di «incidenza sul», ovvero di «pregiudizio al» commercio tra Stati membri da parte di una condotta rispettivamente anti-competitiva e abusiva, e come quella di «parte sostanziale del mercato comune» quale termine di riferimento per la determinazione della condotta abusiva. In queste occasioni la Corte europea ha utilizzato un’interpretazione estensiva di tali locuzioni, considerando come dato rilevante non tanto il riprodursi di una situazione in grado di coinvolgere un ambito territoriale transnazionale, come tale capace di comportare l’esercizio della giurisdizione di almeno due Stati membri, bensì l’idoneità della condotta a esercitare un’influenza (diretta o indiretta, attuale o potenziale) nelle relazioni commerciali tra Stati membri[14], anche quando essa riguardi il territorio di un solo Paese[15], o magari anche solo una porzione di quest’ultimo[16].

5. La Commissione parlamentare aggiunge che i beni giuridici che la direttiva vuole tutelare («la “democrazia”, la “stabilità e la sicurezza della società”, i “valori universali su cui si fonda l’Unione europea”, lo “Stato di diritto”») si contraddistinguono per «l’ampiezza e la genericità (…) e la conseguente incertezza del nesso tra gli obiettivi dichiarati e gli strumenti mediante i quali raggiungerli»[17].

E’ da notare che si tratta di beni giuridici alcuni dei quali sono espressi nell’art. 2 TUE, già citato, come fondativi degli ordinamenti di ciascuno Stato membro e dunque, proprio in quanto ad essi comuni, sono valori dell’Unione stessa.

Si tratta di beni giuridici che, oltre che a livello sovrannazionale europeo, pure a livello internazionale vengono riconosciuti come degni di tutela di fronte alla compromissione da condotte di corruzione (UNCAC, 1° cpv del Preambolo)[18].

Si tratta di beni giuridici a partire dai quali l’Unione europea ha avviato fin dal 2020 un esercizio di valutazione circa l’aderenza dello Stato membro ad essi: esercizio denominato non a caso “Stato di diritto”, mai contestato da alcuno Paese, giunto alla terza tornata e chiusosi nel 2023 con il Rapporto sopra ricordato[19], accompagnato da raccomandazioni indirizzate individualmente a ciascuno Stato membro. In esso è per esempio molto chiara la definizione di «Stato di diritto», ovvero il «valore dell’Unione sancito nell’articolo 2 TUE», nella cui nozione «rientrano i principi di legalità, della certezza del diritto, del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, della tutela giurisdizionale effettiva, della separazione dei poteri nonché della non discriminazione e dell’uguaglianza di fronte alla legge»[20].

Alla luce della prassi così sinteticamente riassunta pare dunque veramente singolare, persino strabiliante, che la democrazia e lo Stato di diritto vengano considerati concetti generici dai componenti di un Parlamento nazionale, che ne dovrebbe essere il primo interprete e il primo difensore!

6. Conoscendo evidentemente né punto né poco il diritto internazionale, la Commissione parlamentare si spinge infine a riscontrare anche il conflitto fra la pertinente disciplina contenuta nella Convenzione delle NU, che ha per alcuni degli aspetti implicati portata raccomandatoria e la direttiva europea, dotata invece di portata vincolante[21].

Come noto le fonti internazionali sono contraddistinte da un rapporto di elasticità potendosi modificare reciprocamente secondo successione nel tempo[22], salvo il rapporto di supremazia riconosciuto allo ius cogens, situazione che qui non rileva e su cui perciò non ci soffermiamo. Ne consegue che per il limitato gruppo di Stati parti di una convenzione quanto quest’ultima dispone può essere modificato anche da un successivo accordo, il quale evidentemente ha efficacia giuridica esclusivamente fra coloro che vi accedono.

Inoltre, è pure noto che nel diritto internazionale l’ambito territoriale di cooperazione regionale-continentale è destinato proprio a prevedere norme meno lasche rispetto all’ambito di cooperazione universale.

Dunque, che l’Unione europea, nell’applicazione di disposizioni convenzionali stabilite dai propri ventisette Stati membri (ovvero i Trattati di Unione), voglia dotarsi di una normativa più stringente rispetto a quella stabilita in ambito Nazioni Unite non solo è giuridicamente coerente con il sistema internazionali delle fonti, ma è pure una situazione del tutto fisiologica e addirittura auspicabile.

7. La posizione assunta della Commissione parlamentare non sembra essere indenne da alcune convinzioni sostenute da certa parte politica nel passato anche recente e che vede nel processo di integrazione europea non un mezzo per potenziare la sovranità nazionale (che così riuscirebbe finalmente a governare fenomeni e processi trascendenti la limitata e asfittica dimensione compresa entro i confini giuridici e fisici del singolo Stato), e dunque l’efficacia di disciplina su basi appunto nazionali, ma un vulnus proprio alla sovranità. Infatti, non si può certo credere che la Commissione voglia “semplificare” (rinunciando a un’azione comune europea in materia) il lavoro a corrotti e corruttori, tanto nel settore pubblico che in quello privato, dovendo essere i suoi componenti ben consapevoli della pervasività che le condotte di questi ultimi già hanno nei confronti, per esempio, delle risorse destinate al PNRR italiano, che – non lo si dimentichi - sono risorse europee e dagli strumenti anche di questo ordinamento sono e devono essere protette[23].

E’ una posizione, quella che sembra ispirare il parere, preconcetta già manifestatasi nei confronti della legge n. 190/2012 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»). Come noto, essa pone obblighi alle amministrazioni pubbliche nazionali di miglior organizzazione per contrastare sul piano sostanziale le condotte di cattiva amministrazione, di illegalità e anche di corruzione, nella convinzione che a questo fine occorra «un ambiente organizzativo che non lasci il funzionario isolato nello svolgimento dei suoi compiti (…), ma crei un contesto nel quale lo svolgimento del procedimento e la decisione pubblica siano sempre confortati dall’apporto di competenze tecniche adeguate alla complessità delle scelte da compiere» (Merloni)[24]. Nei confronti di questa legge di prevenzione della corruzione – determinata dall’esigenza di dare adempimento alla Convenzione di Merida e ispirata ad altre prassi internazionali consolidate – si è addirittura parlato come di un inutile appesantimento dei compiti propri di una pubblica amministrazione[25].

Vi è poi anche il dubbio che la rovente polemica tutta interna all’ordinamento italiano in materia di abuso d’ufficio abbia condizionato la Commissione parlamentare nel rappresentare l’inutilità di una direttiva che al proprio art. 11 si occupa appunto di «abuso di funzioni», per di più non limitatamente al solo comparto pubblico.

8. La proposta di direttiva deve senza dubbio essere migliorata: è quello che si sta facendo anche grazie all’intenso dibattito che va sviluppandosi pure grazie ai due primi Protocolli allegati ai Trattati di Unione.

E’ un dibattito che, coinvolgendo altri organi dell’Unione[26], i parlamenti nazionali, oltre alla società civile europea[27], servirà alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio per rendere più aderente il contenuto di certe disposizioni alle indubbie necessità di comune contrasto alle condotte di corruzione.

Le modifiche migliorative che già vanno emergendo sono nel senso non di un affievolimento dell’azione europea, bensì di un suo rafforzamento. Il «mercato interno» europeo, lo «spazio [europeo] di libertà, sicurezza e giustizia» e la stabilità delle istituzioni nazionali e internazionali sono beni preziosi che devono essere preservati a fronte di condotte pubbliche e private che attentano alla loro integrità.

A questo serve l’adozione di una disciplina europea di armonizzazione normativa e di coordinamento delle strategie nazionali contro la corruzione.

 

 

[1] «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

[2] Commissione europea/Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Comunicazione congiunta sulla lotta contro la corruzione, 3 maggio 2023, JOIN(2023) 12 final.

[3] Com’è noto l’armonizzazione «minima» prevista da una direttiva UE quale obbligo di risultato da perseguire da parte degli Stati membri corrisponde a uno standard normativo comune almeno sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo oggetto della direttiva, senza precludere che uno Stato membro abbia, nella materia in questione, uno standard normativo più elevato.

[4] Il principio di sussidiarietà è espresso nell’art. 5.3 TUE, secondo il quale:

«In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo».

D’altro canto, rispettivamente l’art. 2 co.1 e l’art. 3 co. 1 del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati di Unione, «sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea» dispongono che «I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali», e che «I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»,

[5] Il testo del parere motivato è pubblicato in appendice a questo scritto.

[6] V. Corriere della Sera, 21 luglio 2023, p. 6.

[7] Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2023, COM(2023) 800 fin., p. 13.

[8] «1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo».

[9] «1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. (…)».

[10] Mongillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, Napoli, 2013.

[11] Per una definizione sociologica di corruzione si veda Commissione europea/Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Comunicazione cit., p. 2,  individuata come l’ «abuso del potere di cui si dispone per il proprio tornaconto».

[12] Si veda al proposito la definizione che della bribery dà l’art. 4.2, lett. a) e b) della direttiva (UE) 2017/1371, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

[13] Lett. j) del parere.

[14] Sentenza 13 luglio 1966, Consten-Grundig.

[15] Sentenza 9 novembre 1983, Michelin, punto 28.

[16] Sentenza 17 maggio 1994, Corsica Ferries, punto 41.

[17] Lett. f) del parere.

[18] «Gli Stati Parte alla presente Convezione,

Preoccupati dalla gravita' dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto, (…)».

[19] Il Rapporto è accompagnato da ventisette capitoli dedicati ciascuno a ognuno degli Stati membri: per lil nostro Paese si veda il Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, adottato dalla Commissione europea il 5 luglio 2023, SWD(2023) 812 final.

[20] Così si esprime la Corte di giustizia UE, sentenza 16 febbraio 2022, in causa C-157/21, Repubblica di Polonia c. PE e Consiglio, punto 154.

[21] Lett. b) e c) del parere.

[22] Conforti, Iovane, Diritto internazionale, Napoli, 201212, p. 195.

[23] Si veda ad esempio lo strumentario messo a disposizione dal diritto dell’Unione a protezione delle risorse conferite all’iniziativa NextGenerationEU e, più in generale, delle risorse finanziarie europee nella loro globalità che sul piano normativo ha un punto di forza nel regolamento (UE) 2020/2092 del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione; nonché  la direttiva (UE) ) 2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode cit.; e nel regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»).

[24] Relazione su Abolizione del reato di abuso d’ufficio e “buona amministrazione”, Firenze 14 luglio 2023.

[25] Cabiddu, Il fenomeno della corruzione visto dalla prospettiva giuspubblicistica, in Benacchio, Cozzio (a cura di), Azioni collettive, strumenti di integrità e trasparenza per il contrasto alla corruzione nel settore pubblico e privato, Trento, 2019, p. 48.

[26] Quali esemplificativamente il Comitato economico e sociale europeo: si veda https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/update-anti-corruption-legislative-framework

[27] https://ec-europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13674-Fighying-against-corruption-in-the-EU-upedated-rules_en

 

 

 

 

 

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