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Il 10 Luglio partirà la raccolta di firme per l’ICE sui migranti Stop border violence.

Il Movimento Europeo italiano aderisce all’Iniziativa.

        1. Il Movimento europeo ha promosso, dopo il Consiglio europeo straordinario del 9.2.2023, una Petizione al Parlamento europeo ([1]) ritenendo che le decisioni, ed ancor prima l’impostazione metodologica di questo Consiglio, costituisse un pericolo di alterazione dell’equilibrio che, secondo le stesse disposizioni dei Trattati (soprattutto se interpretate alla luce della Carta dei diritti), deve sussistere tra le esigenze di controllo delle frontiere esterne e di governo dei flussi migratori e quelle di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi costretti o indotti a lasciare i loro paesi nella ricerca di una speranza di futuro. Il Movimento europeo chiedeva al P.E. di respingere le conclusioni del Consiglio e soprattutto il suo punto n. 23) con il quale si invitava la Commissione europea a mobilitare fondi e mezzi per rafforzare le capacità  e le infrastrutture di protezione delle frontiere, dei mezzi di sorveglianza- compresa la sorveglianza aerea- e delle attrezzature. Chiedeva al Parlamento di pretendere di conoscere l’utilizzazione di questi fondi e di sapere quale parte sarebbe stata destinata anche al miglioramento dei sistemi di accoglienza.

La Petizione ha avuto un numero di adesione notevole, soprattutto tra universitari, magistrati ed avvocati nonché tra esperti ed attivisti dei diritti umani.

Lo sviluppo successivo nell’attività politica- istituzionale sovranazionale non ha fugato la  preoccupazione ([2]) che, in vista dell’approvazione del tanto atteso Migration pact (certamente atto complesso e pluridimensionale)- venga unilateralmente promossa la sola parte dell’attesa Riforma delle politiche dell’immigrazione riguardante il controllo delle frontiere con la costruzione di barriere sempre più invalicabili e senza la predisposizione di strumenti di sostegno ai migranti che necessitano di aiuto (persino in mare) o che chiedono di attivare quel diritto di richiedere asilo e le altre forme di protezione internazionale solennemente riconosciuti agli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti, con respingimenti in massa o rimpatri verso mete insicure  o con la delega a paesi terzi (la cosidetta esternazionalizzazione delle frontiere) di dubbio affidamento umanitario. Mentre sotto i nostri occhi si sono consumate le più gravi tragedie del mare degli ultimi anni, nella plateale dimostrazione che l’Unione non ha costruito una politica comune di una qualche effettività che consenta di assicurare ai migranti la possibilità di far valere in condizioni di sicurezza e di mancanza di pressioni, intimidazioni  e ricatti quei diritti protetti dalla Carta e richiamati all’art. 78 TFUE anche con riferimento al diritto internazionale, gli ultimi vertici dell’Unione hanno insistito sui meccanismi di espulsione, di blindature delle frontiere, di accordi con paesi dello scacchiere mediterraneo sotto osservazione per non rispettare i valori fondanti della democrazia e dello stato di diritto nei loro territori. Certo si è parlato di una maggiore solidarietà tra stati membri, peraltro prevista dall’art. 80 TFUE, ma la solidarietà per chi cerca di sfuggire da tragedie e da guerre non ha trovato spazio alcuno, nemmeno nella forma più elementare della predisposizione di mezzi di soccorso idonei in caso di naufragio in mare.

Naturalmente la partita della  riforma complessiva delle politiche dell’immigrazione è ancora aperta perché è ancora pendente la proposta della Commissione europea (Migration Act) ma ci sembra che nel frattempo le iniziative di sostegno agli stati membri in non meglio identificate operazioni di rafforzamento delle frontiere esterne, le continue erogazioni di aiuti monetari a paesi terzi per compiti non sempre chiari e senza verifiche obiettive sovranazionali preventive e successive, l’ipotesi già approvata di rimpatri anche verso paesi di passaggio etc., sottolineano l’urgenza di un riequilibrio della visione generale dell’Unione in questa materia che sia orientata (con procedure efficaci) anche al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini migranti, alla loro protezione, al loro inserimento o al loro trattamento secondo criteri di umanità e rispetto  nei paesi ove vengono accolti.

Aiuti economici a paesi terzi o contributi agli stati membri per rafforzare le frontiere sono scelte che sono state adottate o implementate con richiamo a disposizioni aperte e molto flessibili, non sempre connesse a discipline organiche di settore che lasciano ampia discrezionalità alla Commissione. Tuttavia queste scelte e la loro attuazione devono rispettare le norme, i valori ed i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che- rispetto all’azione di organi o organismi dell’Unione- è sempre obbligatoria. L’azione è illegittima e può comportare per chi l’ha realizzata anche una responsabilità per danno, se compromette direttamente o indirettamente il nucleo essenziale dei diritti della Carta di Nizza. Va ricordato sul punto la sentenza della Corte di giustizia Ledra del 20.9.2016, C-8/2015 con la quale la Corte dell’Unione, precisando quanto precedentemente affermato sulla sindacabilità (esclusa) delle misure di austerity per violazione dei diritti della Carta, rilevava che nel caso di misure adottate da Cipro in esecuzione di Protocolli sottoscritti con la Troika su aiuti per le banche di quel paese, sebbene queste misure non potessero considerasi di  diritto dell’Unione” perché il Mes e le sue regole sono state approvate da un Trattato internazionale estraneo all’ordinamento europeo, tuttavia avendo la BCE e la CE agito come organi dell’Unione nel prevedere tali misure gli stessi avrebbero dovuto rispettare i diritti della Carta, sicché si poteva ipotizzare la responsabilità per danni (poi esclusa ma con un accertamento di merito) di questi organi laddove avessero pregiudicato i diritti di cittadini europei ledendo i loro fundamental rights. Si tratta di una giurisprudenza che ha trovato poi ulteriori conferme e che stabilisce con nettezza che la Carta obbliga le istituzioni dell’Unione anche laddove queste agiscano persino al di fuori del raggio d’azione del diritto dell’Unione ([3]). Non si possono erogare fondi o prendere accordi anche informali con paesi terzi laddove questi, ad esempio, conducano a rendere impossibile per i migranti azionare il diritto di asilo o portino anche indirettamente a misure di espulsione collettiva o anche limitino illegittimamente il diritto alla libertà di cittadini migranti incolpevoli etc.

La prospettiva di “più Europa nelle politiche dell’immigrazione“, di una maggiore responsabilità diretta dell’Unione in questa incandescente materia, dell’attuazione di un sistema comune di sicurezza delle frontiere insieme a politiche comuni di accoglienza e di trattamento dei diritti dei migranti ci vede del tutto concordi, ma le tappe di realizzazione integrale degli obiettivi già previsti dai Trattati devono essere tracciate in profonda coerenza con i diritti dei cittadini di paesi terzi in situazione di rischio di rischio esistenziale, cosa che non ci pare stia accadendo .

       2. In questa prospettiva l’Assemblea generale del Movimento europeo del 26.6. 2023  ha approvato all’unanimità dei partecipanti la decisione di aderire alla Iniziativa dei cittadini europei (ICE), promossa da un rete di cittadini europei attivisti per i diritti fondamentali costituitesi nell’associazione Stop Border Violence, sul tema dei diritti dei migranti ([4]. L’associazione ha presentato alla Commissione europea il testo dell’ICE, incentrata sulla piena applicazione dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, che ha autorizzato il 12.1.2023 la raccolta di firme, che in effetti partirà il 10 luglio di quest’anno per concludersi il 9.7.2024. Si sta registrando una notevole confluenza di altre associazioni, ONG e  gruppi di cittadini in tutt’Italia.

L’ICE si propone questi obiettivi:

Chiediamo all’Unione Europea:

un’azione concreta tesa a garantire il pieno rispetto da parte dei suoi Membri dell’art. 4 della Carta UE dei diritti fondamentali, che prescrive l’obbligo non solo di repressione ma anche di prevenzione di atti di tortura, trattamenti disumani e degradanti nei confronti di TUTTI gli individui.

Chiediamo di proteggere le persone migranti o richiedenti asilo, attraverso:

l’istituzione di meccanismi di monitoraggio volti a rilevare e fermare gli abusi dei diritti fondamentali e gli atti lesivi della dignità umana, tanto alle frontiere che nello spazio comune europeo; il recesso ovvero la NON stipulazione pro futuro di accordi internazionali in materia di contenimento dei flussi migratori con Stati terzi colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani; la definizione di standard minimi di accoglienza validi per tutti i Paesi membri e per l’interno periodo di permanenza sui loro territori; l’eventuale previsione di sanzioni specifiche in caso di violazione delle normative UE.

Il Testo dell’ICE richiama pertinentemente l’art. 4 della Carta dei diritti in quanto l’art. 4 cosi come l’art. 3 della Cedu (in tutto simile) dovrebbero godere, secondo la concorde giurisprudenza delle due Corti europee (del Lussemburgo e di Strasburgo), di una sorta di privilegio applicativo ed assiologico. L’art. 4 della Carta dei diritti, che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti  ha un ruolo centrale nel sistema garantistico apprestato dal Bill of rights dell’Unione perché le sue prescrizioni hanno un carattere assoluto (stessa logica segue la Convenzione europea così come interpretata dalla Corte di Strasburgo) rappresentando uno sviluppo analitico del principio dell’inviolabilità della dignità della persona (art. 1) e non possono essere bilanciate con esigenze di ordine generale o per tutelare altre pretese individuali e collettive. Nessuno può richiamare nobili fini, situazioni emergenziali o prerogative di terzi per rompere il tabù dell’intangibilità della zona di rispetto dovuta ad una persona, indipendentemente dalle sue condotte: si tratta di prerogative assolute che il diritto internazionale, dal secondo novecento, vuole proteggere in ogni comunità politica e che le Corti  europee di diritti recepiscono pienamente.

 La giurisprudenza delle due Corti europee ha certamente conosciuto un’evoluzione che ha nel tempo allargato la sfera di protezione dei soggetti dalle situazioni più estreme, come sono quelle delle pratiche di tortura o delle violenze sistematiche nei confronti dei detenuti o delle persone in custodia, a trattamenti crudeli che mortificano programmaticamente le persone che vi sono sottoposte umiliandole anche al fine di fiaccarne il carattere e la capacità di resistenza. Inoltre la norma è  stata progressivamente orientata alla prevenzione del rischio di dover subire situazioni come quelle prima descritte anticipando la soglia di attenzione delle autorità giurisdizionali ([5]). La giurisprudenza delle due Corti, in particolare di quella della Corte di Strasburgo che comunque deve essere presa prioritariamente in considerazione ex art. 52.3 della Carta di Nizza anche per interpretare i diritti di quest’ultima se di contenuto simile, ha enucleato nel tempo i doveri “positivi“ che hanno gli stati nel prevenire queste violazioni così estreme e gravi: non basta punire chi le compie anche severamente ma occorre mettere in campo ogni mezzo per anticipare la commissione di atti che contravvengono così radicalmente al senso di umanità.

Avere posto a base dell’ICE l’art. 4 della Carta vuol dire quindi da un lato riaffermare che gli stati e l’Unione non possono accampare alcun interesse generale o altri diritti concorrenti per giustificare la commissione di questa atrocità di cui siano responsabili anche indirettamente o per omissione; dall’altra che non basta la repressione di simile condotte laddove sia evidente che gli stati o l’Unione sapevano del rischio (serio) di una loro commissione e non hanno fatto nulla per impedirla (potrebbe essere il caso degli accordi con paesi terzi sospettati di non rispettare i diritti umani dei migranti).

Nelle richieste del testo ICE alla Commissione rilevano (anche se non citati) anche altri diritti della Carta come l’art. 1 sulla dignità della persona; l’art. 2 diritto alla vita, l’art. 6 diritto alla libertà, gli artt. 18 e 19 di cui si è già parlato, l’art. 47 sul diritto ad un ricorso effettivo (che tipo di tutela è assicurata  per il richiedente asilo ove sia obbligato a fare domanda in Libia?).

In conclusione chiederemo alle organizzazioni nostre aderenti di partecipare alla raccolta delle firme offrendo ogni informazione sull’andamento della campagna ivi compreso il calendario delle iniziative in Italia ed in Europa; contatteremo gli altri Movimenti europei spiegando le ragioni di questa adesione. Costruiremo in appoggio alla campagna ICE iniziative di discussione e riflessione sul tema di politiche dell’immigrazione dell’Unione coerenti con il principio di umanità e con il rispetto dei diritti del Bill of rights dell’UE.

Giuseppe Bronzini

Segretario Generale Movimento Europeo

 

 

[1] https://movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/2432-petizione-al-parlamento-europeo-sul-rispetto-del-diritto-internazionale-dei-valori-dell-unione-e-dei-diritti-fondamentali

[2] Cfr. l’Editoriale di Piervirgilio Dastoli L’accordo di Lussemburgo è antistorico e un pessimo segnale per l’Europa, Newsletter del Movimento europeo  12.6.2023

[3] Cfr. G. Bronzini Corte di giustizia, Verso la sindacabilità delle misure di austerity, in Rivista italiana di diritto del lavoro n. 2/2017 p. 220 ss.

[4] Notizie e testo completo dell’ICE sono disponibili del sito https://www.stopborderviolence.org/; l’ICE è in tutto simile ad un’altra promossa dalla città francese di Rennes attraverso una consultazione della cittadinanza anch’essa già autorizzata dalla Commissione e la cui raccolta di firme è già iniziata.

[5] Cfr. Corte di Giustizia (Grande Sezione),  18 aprile 2023, C-699/2021, EDL. Rimando al mio G. Bronzini Le due Corti europee e l’inviolabilità della dignità umana. Quale conseguenze nelle politiche per i  “migranti”?, in Newsletter del Movimento europeo 4.5.2023

 

 

 

 

 

 

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL FUTURO DELL’EUROPA

Il Parlamento europeo ha incaricato nel maggio 2022 la sua Commissione Affari Costituzionali di elaborare dei progetti di revisione del Trattato di Lisbona firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel dicembre 2009, un trattato suddiviso in due parti:

  • il trattato sull’Unione europea (TUE) che si ispira al progetto di trattato-costituzione elaborato dalla Convenzione sull’avvenire dell’Europa poi modificato dalla Conferenza intergovernativa (55 articoli);
  • Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) - che riprende tutti gli articoli dei trattati precedenti così come fu deciso dai governi dei paesi membri, (355 articoli) - a cui si aggiungono i protocolli e le dichiarazioni insieme alla Carta dei diritti fondamentali divenuta con il Trattato giuridicamente vincolante.

Al lavoro della Commissione Affari Costituzionali - affidato a sei relatori dei gruppi PPE, S&D, Renew Europe, Verdi, ECR e Left con l’esclusione del Gruppo ID e dei non iscritti - si è affiancato il lavoro “per parere” delle commissioni di merito.

A Guy Verhofstadt, che ha guidato la delegazione del Parlamento europeo nella Conferenza sul futuro dell’Europa, è stato affidato il compito di coordinare il lavoro dei relatori e contribuire alla ricerca dei compromessi fra tutti i gruppi per facilitare l’approvazione della relazione prima in commissione e poi in aula.

L’idea iniziale della Commissione Affari Costituzionali che si ispirava ai lavori e alle raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell’Europa, era quella di limitare le modifiche ai trattati ad una trentina di questioni essenziali relative alla ripartizione delle competenze, alla semplificazione e all’estensione del voto a maggioranza nel Consiglio, alla trasparenza e al carattere democratico del sistema europeo nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dall’art. 48 TUE.4

Nell’affrontare la questione della revisione dei trattati di Lisbona (TUE e TFUE) i sei relatori hanno deciso di andare al di là del mandato iniziale della Commissione Affari Costituzionali arrivando alla conclusione che la coerenza del lavoro parlamentare, le raccomandazioni delle Conferenza sul futuro dell’Europa e i pareri delle commissioni di merito esigevano una revisione più ampia a cui si sono naturalmente aggiunti gli orientamenti politici e culturali dei relatori e dei gruppi.

Allo stato attuale del lavoro dei relatori, che dovrebbe concludersi con un testo di compromesso da presentare in Commissione Affari Costituzionali alla ripresa delle riunioni autunnali in vista della sua discussione ed eventuale approvazione in seduta plenaria, sono state elaborate 24 proposte di modifica di articoli del Trattato sull’Unione europea (su 55) e più di 80 proposte di modifica di articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (su 355).

Il lavoro dell’AFCO o, meglio, dei suoi relatori si iscrive nel quadro dell’art. 48 TUE che prevede proposte di modifica dei trattati, l’obbligo del Consiglio di trasmetterle senza discussione e senza modifiche al Consiglio europeo e la decisione del Consiglio europeo a maggioranza semplice (che non è sottoposta a vincoli di tempo) di convocare o di non convocare una convenzione per la revisione dei trattati.

Globalmente le proposte dei relatori prevedono dunque quasi cento articoli nuovi o modificati da sottoporre alla revisione dei due trattati che possono essere così sintetizzati:

  • una diversa ripartizione delle competenze fra Stati e Unione europea attribuendo all’Unione nuove competenze concorrenti o condivise nei settori della politica estera e della difesa, delle infrastrutture per la protezione delle frontiere esterne, della salute, della protezione civile, dell’industria e dell’educazione o competenze esclusive nei settori dell’ambiente e della biodiversità,
  • la generalizzazione del voto a maggioranza qualificata o semplice nel Consiglio e nel Consiglio europeo con qualche eccezione come nell’art. 22 TUE consacrato agli obiettivi strategici dell’UE decisi dal Consiglio europeo,
  • la generalizzazione della procedura legislativa ordinaria, del potere di co-decisione - anche nella formulazione dei grandi orientamenti di politica economica, che è ora dominio riservato del Consiglio con la previsione della consultazione costante dei partner sociali, nell’adozione delle misure di emergenza per aiutare paesi membri in grave difficoltà come è ora avvenuto con la pandemia, delle regole previste nel Protocollo relativo al Patto di Stabilità e delle linee direttrici sulle politiche dell’occupazione - e di iniziativa legislativa del Parlamento europeo insieme al suo diritto di esprimere il suo accordo sulle azioni nella politica estera e della sicurezza e decidere sulla sua composizione, con l’esclusione di alcuni casi come la nomina dei giudici della Corte di Giustizia,
  • l’intervento dei parlamenti regionali con poteri legislativi allo stesso livello dell’intervento dei parlamenti nazionali nell’applicazione del principio di sussidiarietà,
  • la garanzia della trasparenza e il diritto di accesso ai documenti così come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali,
  • la re-introduzione di una composizione della Commissione di un numero di commissari inferiore rispetto a quello degli Stati membri così come era stato previsto nel testo iniziale del Trattato di Lisbona,
  • un processo di revisione “ordinaria” dei trattati a maggioranza super-qualificata con l’introduzione del referendum confermativo (ancora non condiviso da tutti i relatori) mantenendo tuttavia il potere confederale dei governi di restituire competenze dall’Unione agli Stati membri,
  • il rafforzamento della cittadinanza europea e la lotta contro ogni genere di discriminazione con particolare riferimento ai diritti delle minoranze,
  • la garanzia che gli aiuti di Stato rispettino la neutralità ambientale, la protezione dell’ambiente e il Pilastro dei diritti sociali,
  • una nuova visione della politica fiscale in cui il Consiglio vota a maggioranza agendo in codecisione con il Parlamento europeo,
  • un quadro finanziario pluriennale di una durata di cinque anni che coincide con la durata della legislatura europea,
  • l’accento su un livello elevato di occupazione, sull’economia sociale di mercato e sul Pilastro europeo dei diritti sociali,
  • l’introduzione dell’idea di un Protocollo sul progresso sociale a partire dalla Carta Sociale Europea rivista firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori nel 1989, il Pilastro Sociale di Göteborg e la Carta dei diritti fondamentali,
  • il principio secondo cui le misure europee in materia sociale non possono costituire la base per ridurre il livello di protezione offerto ai lavoratori negli Stati membri,
  • la conferma dell’obiettivo del limite dell’aumento della temperatura all’1.5 ° C al di sopra dei livelli preindustriali.

Sono ancora in sospeso degli accordi fra i relatori su varie questioni che riguardano

  • l’introduzione di un unico presidente dell’Unione europea unificando le presidenze del Consiglio europeo e della Commissione
  • la composizione della Commissione europea
  • l’introduzione del referendum paneuropeo
  • i rapporti fra gli Stati che accetteranno le revisioni dei trattati e coloro che non accetteranno invece di ratificarle e che potrebbero decidere di uscire dall’Unione europea usando la clausola di recesso
  • il ruolo del COREPER e il livello dei rappresentanti dei governi nel Consiglio,
  • le procedure di adesione all’Unione europea
  • il rispetto dello stato di diritto attraverso l’introduzione delle decisioni alla maggioranza qualificata nella procedura dell’art. 7 TUE e del ruolo della Corte di Giustizia insieme al rafforzamento dei poteri del Procuratore europeo, di Eurojust e di Europol,
  • alcuni aspetti legati ai rapporti tra competitività e convergenza delle economie in cui viene messo l’accento sulla piena occupazione e il progresso sociale,
  • e last but not least il tema della difesa europea e della autonomia strategica dell’Unione europea.

Sollecitati dagli orientamenti più restrittivi dei governi e della Commissione sulle politiche migratorie e sulla gestione dei flussi di richiedenti asilo, i relatori della Commissione Affari Costituzionali hanno messo l’accento sul controllo delle frontiere esterne e sulla lotta alla immigrazione illegale piuttosto che sulla protezione dei diritti fondamentali nel titolo dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che era stato introdotto nel Trattato di Amsterdam per mettere al centro la persona umana arrivando fino al punto di sopprimere il riferimento alla garanzia del principio del non-respingimento nell’art. 78 TFUE e di sottolineare la necessità di porre dei limiti al pull e al push factor, di collegare le politiche rivolte ai migranti economici alla stabilità economica e sociale degli Stati membri, alla sostenibilità del mercato interno e alla limitazione dei flussi migratori anche da parte del diritto degli Stati membri, ai dati sulla criminalità e alla durata minima dei soggiorni, alla rapidità e all’efficacia dei rimpatri, ai rapporti con i paesi terzi da cui provengono i migranti e che non rispettano le condizioni di ingresso.

Vale la pena di sottolineare che pesano sul negoziato e sull’accordo finale le riserve e le ostilità del Gruppo ECR - a cui appartengono i partiti che guidano i governi in Italia, Polonia e Repubblica Ceca e che sono recentemente entrati al governo in Finlandia e Svezia – su una parte sostanziale delle proposte e che riguardano: l’insieme delle riforme istituzionali, la politica estera e della difesa, la procedura di nomina e di elezione del Presidente della Commissione/Unione, l’applicazione del principio di sussidiarietà e la procedura di entrata in vigore di un nuovo Trattato attraverso un referendum confermativo, la procedura di revisione del TFUE, i diritti di cittadinanza e delle minoranze e il diritto di famiglia, il rafforzamento dei poteri del Procuratore Europeo, il voto a maggioranza e la codecisione nella politica fiscale, i poteri di inchiesta del PE (art. 226 TFUE) e le dimissioni di un singolo commissario (art. 234 TFUE), i poteri di sanzione della Commissione nei confronti di uno Stato membro (art. 258 TFUE), i poteri della Corte sulla PESC (art. 275 TFUE), l’accordo del PE nella nomina dei membri della Corte dei Conti (art. 286 TFUE), la codecisione in materia di risorse proprie (art. 311 TFUE), il voto a maggioranza nella cooperazione rafforzata (art. 329 TFUE), tutte le azioni in materia di educazione previste all’art. 165 TFUE e ambientali previste agli articoli 191-192-194 TFUE, la politica commerciale prevista agli articoli. 206-207 TFUE, la clausola di emergenza prevista all’art. 222 TFUE, la legge elettorale europea prevista all’art. 223 TFUE, il Pilastro Sociale ed infine l’introduzione della maggioranza qualificata nell’art. 352 TFUE.

In alcuni casi di ostilità espresse dall’ECR, il PPE ha affermato che il gruppo si riserva di esprimere una sua opinione sull’accordo finale a cui esso ha aggiunto l’opposizione all’inserimento nel Trattato (art. 168 TFUE) di un approccio unico (one health approach) per la salute delle persone, degli animali e della qualità dell’ambiente.

La Commissione LIBE ha espresso invece la sua contrarietà alla modifica degli articoli 77-79 TFUE che riguardano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ad eccezione delle riforme che hanno l’obiettivo di rafforzare i poteri del Parlamento europeo.

La grande maggioranza dei governi ha poi fatto sapere che non ci sono le condizioni per convocare una convenzione per la revisione dei trattati prima delle elezioni europee del 2024 ed in questo spirito si è mossa la presidenza svedese che fa parte del trio insieme alla Francia e alla Repubblica Ceca.

Resta dunque aperta la questione sul metodo e sui tempi della riforma del sistema europeo prima che le porte dell’Unione europea si aprano ai paesi candidati e dunque se emergerà nel nuovo Parlamento europeo eletto o la volontà di avviare un processo di natura costituente come viene richiesto da alcuni Movimenti europei in una lettera inviata al Parlamento europeo in occasione dell’anniversario dell’iniziativa che, il 9 luglio 1980, portò il primo Parlamento europeo eletto nel 1979 ad adottare il progetto di Trattato che istituisce l’Unione europea il 14 febbraio 1984 o se invece prevarrà l’idea di sottostare alle regole confederali del Trattato di Lisbona che resterebbero in vigore fino a quando non entrerà in vigore all’unanimità un nuovo trattato sapendo che la procedura adottata dal Parlamento europeo nel 1980 aveva lo scopo di evitare lo scoglio di una conferenza intergovernativa e di rafforzare la dimensione della democrazia rappresentativa nella cooperazione fra Parlamento europeo e parlamenti nazionali.

Sulla base di queste analisi, il Movimento europeo ha deciso di convocare una riunione della Piattaforma per la Conferenza sul futuro dell’Europa che si svolgerà lunedì 10 luglio 2023 dalle 15h30 alle 18h30 in occasione dell’anniversario dell’iniziativa del primo Parlamento eletto e all’inizio della sessione di Strasburgo.  

Roma, 3 luglio 2023

coccodrillo

 

 

 

 

 

 

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La nostra newsletter settimanale Noi e il futuro dell'Europa è stata concepita per contribuire ad una corretta informazione sull’Unione europea e partecipare al dibattito sulla riforma dell’Unione, così come abbiamo fatto durante la Conferenza sul futuro dell’Europa e come continueremo a fare in vista delle elezioni europee del maggio 2024.

Il Movimento europeo Italia seguirà con particolare attenzione la politica europea dell'Italia dopo le elezioni del 25 settembre 2022 anche attraverso i suoi social Facebook, Instagram, Twitter e infografiche oltre che sulla newsletter.

Ecco l’indice della nostra newsletter di oggi:

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 L'EDITORIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL FUTURO DELL’EUROPA

Il Parlamento europeo ha incaricato nel maggio 2022 la sua Commissione Affari Costituzionali di elaborare dei progetti di revisione del Trattato di Lisbona firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel dicembre 2009, un trattato suddiviso in due parti:

  • il trattato sull’Unione europea (TUE) che si ispira al progetto di trattato-costituzione elaborato dalla Convenzione sull’avvenire dell’Europa poi modificato dalla Conferenza intergovernativa (55 articoli);
  • Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) - che riprende tutti gli articoli dei trattati precedenti così come fu deciso dai governi dei paesi membri, (355 articoli) - a cui si aggiungono i protocolli e le dichiarazioni insieme alla Carta dei diritti fondamentali divenuta con il Trattato giuridicamente vincolante.

Al lavoro della Commissione Affari Costituzionali - affidato a sei relatori dei gruppi PPE, S&D, Renew Europe, Verdi, ECR e Left con l’esclusione del Gruppo ID e dei non iscritti - si è affiancato il lavoro “per parere” delle commissioni di merito.

A Guy Verhofstadt, che ha guidato la delegazione del Parlamento europeo nella Conferenza sul futuro dell’Europa, è stato affidato il compito di coordinare il lavoro dei relatori e contribuire alla ricerca dei compromessi fra tutti i gruppi per facilitare l’approvazione della relazione prima in commissione e poi in aula.

L’idea iniziale della Commissione Affari Costituzionali che si ispirava ai lavori e alle raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell’Europa, era quella di limitare le modifiche ai trattati ad una trentina di questioni essenziali relative alla ripartizione delle competenze, alla semplificazione e all’estensione del voto a maggioranza nel Consiglio, alla trasparenza e al carattere democratico del sistema europeo nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dall’art. 48 TUE.4

Nell’affrontare la questione della revisione dei trattati di Lisbona (TUE e TFUE) i sei relatori hanno deciso di andare al di là del mandato iniziale della Commissione Affari Costituzionali arrivando alla conclusione che la coerenza del lavoro parlamentare, le raccomandazioni delle Conferenza sul futuro dell’Europa e i pareri delle commissioni di merito esigevano una revisione più ampia a cui si sono naturalmente aggiunti gli orientamenti politici e culturali dei relatori e dei gruppi.

Allo stato attuale del lavoro dei relatori, che dovrebbe concludersi con un testo di compromesso da presentare in Commissione Affari Costituzionali alla ripresa delle riunioni autunnali in vista della sua discussione ed eventuale approvazione in seduta plenaria, sono state elaborate 24 proposte di modifica di articoli del Trattato sull’Unione europea (su 55) e più di 80 proposte di modifica di articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (su 355).

Il lavoro dell’AFCO o, meglio, dei suoi relatori si iscrive nel quadro dell’art. 48 TUE che prevede proposte di modifica dei trattati, l’obbligo del Consiglio di trasmetterle senza discussione e senza modifiche al Consiglio europeo e la decisione del Consiglio europeo a maggioranza semplice (che non è sottoposta a vincoli di tempo) di convocare o di non convocare una convenzione per la revisione dei trattati.

Globalmente le proposte dei relatori prevedono dunque quasi cento articoli nuovi o modificati da sottoporre alla revisione dei due trattati che possono essere così sintetizzati:

  • una diversa ripartizione delle competenze fra Stati e Unione europea attribuendo all’Unione nuove competenze concorrenti o condivise nei settori della politica estera e della difesa, delle infrastrutture per la protezione delle frontiere esterne, della salute, della protezione civile, dell’industria e dell’educazione o competenze esclusive nei settori dell’ambiente e della biodiversità,
  • la generalizzazione del voto a maggioranza qualificata o semplice nel Consiglio e nel Consiglio europeo con qualche eccezione come nell’art. 22 TUE consacrato agli obiettivi strategici dell’UE decisi dal Consiglio europeo,
  • la generalizzazione della procedura legislativa ordinaria, del potere di co-decisione - anche nella formulazione dei grandi orientamenti di politica economica, che è ora dominio riservato del Consiglio con la previsione della consultazione costante dei partner sociali, nell’adozione delle misure di emergenza per aiutare paesi membri in grave difficoltà come è ora avvenuto con la pandemia, delle regole previste nel Protocollo relativo al Patto di Stabilità e delle linee direttrici sulle politiche dell’occupazione - e di iniziativa legislativa del Parlamento europeo insieme al suo diritto di esprimere il suo accordo sulle azioni nella politica estera e della sicurezza e decidere sulla sua composizione, con l’esclusione di alcuni casi come la nomina dei giudici della Corte di Giustizia,
  • l’intervento dei parlamenti regionali con poteri legislativi allo stesso livello dell’intervento dei parlamenti nazionali nell’applicazione del principio di sussidiarietà,
  • la garanzia della trasparenza e il diritto di accesso ai documenti così come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali,
  • la re-introduzione di una composizione della Commissione di un numero di commissari inferiore rispetto a quello degli Stati membri così come era stato previsto nel testo iniziale del Trattato di Lisbona,
  • un processo di revisione “ordinaria” dei trattati a maggioranza super-qualificata con l’introduzione del referendum confermativo (ancora non condiviso da tutti i relatori) mantenendo tuttavia il potere confederale dei governi di restituire competenze dall’Unione agli Stati membri,
  • il rafforzamento della cittadinanza europea e la lotta contro ogni genere di discriminazione con particolare riferimento ai diritti delle minoranze,
  • la garanzia che gli aiuti di Stato rispettino la neutralità ambientale, la protezione dell’ambiente e il Pilastro dei diritti sociali,
  • una nuova visione della politica fiscale in cui il Consiglio vota a maggioranza agendo in codecisione con il Parlamento europeo,
  • un quadro finanziario pluriennale di una durata di cinque anni che coincide con la durata della legislatura europea,
  • l’accento su un livello elevato di occupazione, sull’economia sociale di mercato e sul Pilastro europeo dei diritti sociali,
  • l’introduzione dell’idea di un Protocollo sul progresso sociale a partire dalla Carta Sociale Europea rivista firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori nel 1989, il Pilastro Sociale di Göteborg e la Carta dei diritti fondamentali,
  • il principio secondo cui le misure europee in materia sociale non possono costituire la base per ridurre il livello di protezione offerto ai lavoratori negli Stati membri,
  • la conferma dell’obiettivo del limite dell’aumento della temperatura all’1.5 ° C al di sopra dei livelli preindustriali.

Sono ancora in sospeso degli accordi fra i relatori su varie questioni che riguardano

  • l’introduzione di un unico presidente dell’Unione europea unificando le presidenze del Consiglio europeo e della Commissione
  • la composizione della Commissione europea
  • l’introduzione del referendum paneuropeo
  • i rapporti fra gli Stati che accetteranno le revisioni dei trattati e coloro che non accetteranno invece di ratificarle e che potrebbero decidere di uscire dall’Unione europea usando la clausola di recesso
  • il ruolo del COREPER e il livello dei rappresentanti dei governi nel Consiglio,
  • le procedure di adesione all’Unione europea
  • il rispetto dello stato di diritto attraverso l’introduzione delle decisioni alla maggioranza qualificata nella procedura dell’art. 7 TUE e del ruolo della Corte di Giustizia insieme al rafforzamento dei poteri del Procuratore europeo, di Eurojust e di Europol,
  • alcuni aspetti legati ai rapporti tra competitività e convergenza delle economie in cui viene messo l’accento sulla piena occupazione e il progresso sociale,
  • e last but not least il tema della difesa europea e della autonomia strategica dell’Unione europea.

Sollecitati dagli orientamenti più restrittivi dei governi e della Commissione sulle politiche migratorie e sulla gestione dei flussi di richiedenti asilo, i relatori della Commissione Affari Costituzionali hanno messo l’accento sul controllo delle frontiere esterne e sulla lotta alla immigrazione illegale piuttosto che sulla protezione dei diritti fondamentali nel titolo dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che era stato introdotto nel Trattato di Amsterdam per mettere al centro la persona umana arrivando fino al punto di sopprimere il riferimento alla garanzia del principio del non-respingimento nell’art. 78 TFUE e di sottolineare la necessità di porre dei limiti al pull e al push factor, di collegare le politiche rivolte ai migranti economici alla stabilità economica e sociale degli Stati membri, alla sostenibilità del mercato interno e alla limitazione dei flussi migratori anche da parte del diritto degli Stati membri, ai dati sulla criminalità e alla durata minima dei soggiorni, alla rapidità e all’efficacia dei rimpatri, ai rapporti con i paesi terzi da cui provengono i migranti e che non rispettano le condizioni di ingresso.

Vale la pena di sottolineare che pesano sul negoziato e sull’accordo finale le riserve e le ostilità del Gruppo ECR - a cui appartengono i partiti che guidano i governi in Italia, Polonia e Repubblica Ceca e che sono recentemente entrati al governo in Finlandia e Svezia – su una parte sostanziale delle proposte e che riguardano: l’insieme delle riforme istituzionali, la politica estera e della difesa, la procedura di nomina e di elezione del Presidente della Commissione/Unione, l’applicazione del principio di sussidiarietà e la procedura di entrata in vigore di un nuovo Trattato attraverso un referendum confermativo, la procedura di revisione del TFUE, i diritti di cittadinanza e delle minoranze e il diritto di famiglia, il rafforzamento dei poteri del Procuratore Europeo, il voto a maggioranza e la codecisione nella politica fiscale, i poteri di inchiesta del PE (art. 226 TFUE) e le dimissioni di un singolo commissario (art. 234 TFUE), i poteri di sanzione della Commissione nei confronti di uno Stato membro (art. 258 TFUE), i poteri della Corte sulla PESC (art. 275 TFUE), l’accordo del PE nella nomina dei membri della Corte dei Conti (art. 286 TFUE), la codecisione in materia di risorse proprie (art. 311 TFUE), il voto a maggioranza nella cooperazione rafforzata (art. 329 TFUE), tutte le azioni in materia di educazione previste all’art. 165 TFUE e ambientali previste agli articoli 191-192-194 TFUE, la politica commerciale prevista agli articoli. 206-207 TFUE, la clausola di emergenza prevista all’art. 222 TFUE, la legge elettorale europea prevista all’art. 223 TFUE, il Pilastro Sociale ed infine l’introduzione della maggioranza qualificata nell’art. 352 TFUE.

In alcuni casi di ostilità espresse dall’ECR, il PPE ha affermato che il gruppo si riserva di esprimere una sua opinione sull’accordo finale a cui esso ha aggiunto l’opposizione all’inserimento nel Trattato (art. 168 TFUE) di un approccio unico (one health approach) per la salute delle persone, degli animali e della qualità dell’ambiente.

La Commissione LIBE ha espresso invece la sua contrarietà alla modifica degli articoli 77-79 TFUE che riguardano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ad eccezione delle riforme che hanno l’obiettivo di rafforzare i poteri del Parlamento europeo.

La grande maggioranza dei governi ha poi fatto sapere che non ci sono le condizioni per convocare una convenzione per la revisione dei trattati prima delle elezioni europee del 2024 ed in questo spirito si è mossa la presidenza svedese che fa parte del trio insieme alla Francia e alla Repubblica Ceca.

Resta dunque aperta la questione sul metodo e sui tempi della riforma del sistema europeo prima che le porte dell’Unione europea si aprano ai paesi candidati e dunque se emergerà nel nuovo Parlamento europeo eletto o la volontà di avviare un processo di natura costituente come viene richiesto da alcuni Movimenti europei in una lettera inviata al Parlamento europeo in occasione dell’anniversario dell’iniziativa che, il 9 luglio 1980, portò il primo Parlamento europeo eletto nel 1979 ad adottare il progetto di Trattato che istituisce l’Unione europea il 14 febbraio 1984 o se invece prevarrà l’idea di sottostare alle regole confederali del Trattato di Lisbona che resterebbero in vigore fino a quando non entrerà in vigore all’unanimità un nuovo trattato sapendo che la procedura adottata dal Parlamento europeo nel 1980 aveva lo scopo di evitare lo scoglio di una conferenza intergovernativa e di rafforzare la dimensione della democrazia rappresentativa nella cooperazione fra Parlamento europeo e parlamenti nazionali.

Sulla base di queste analisi, il Movimento europeo ha deciso di convocare una riunione della Piattaforma per la Conferenza sul futuro dell’Europa che si svolgerà lunedì 10 luglio 2023 dalle 15h30 alle 18h30 in occasione dell’anniversario dell’iniziativa del primo Parlamento eletto e all’inizio della sessione di Strasburgo.  

Roma, 3 luglio 2023

coccodrillo

 

 

 


ULTIME DA BRUXELLES

Il 10 Luglio partirà la raccolta di firme per l’ICE sui migranti Stop border violence.

Il Movimento Europeo italiano aderisce all’Iniziativa.

        1. Il Movimento europeo ha promosso, dopo il Consiglio europeo straordinario del 9.2.2023, una Petizione al Parlamento europeo ([1]) ritenendo che le decisioni, ed ancor prima l’impostazione metodologica di questo Consiglio, costituisse un pericolo di alterazione dell’equilibrio che, secondo le stesse disposizioni dei Trattati (soprattutto se interpretate alla luce della Carta dei diritti), deve sussistere tra le esigenze di controllo delle frontiere esterne e di governo dei flussi migratori e quelle di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi costretti o indotti a lasciare i loro paesi nella ricerca di una speranza di futuro. Il Movimento europeo chiedeva al P.E. di respingere le conclusioni del Consiglio e soprattutto il suo punto n. 23) con il quale si invitava la Commissione europea a mobilitare fondi e mezzi per rafforzare le capacità  e le infrastrutture di protezione delle frontiere, dei mezzi di sorveglianza- compresa la sorveglianza aerea- e delle attrezzature. Chiedeva al Parlamento di pretendere di conoscere l’utilizzazione di questi fondi e di sapere quale parte sarebbe stata destinata anche al miglioramento dei sistemi di accoglienza.

La Petizione ha avuto un numero di adesione notevole, soprattutto tra universitari, magistrati ed avvocati nonché tra esperti ed attivisti dei diritti umani.

Lo sviluppo successivo nell’attività politica- istituzionale sovranazionale non ha fugato la  preoccupazione ([2]) che, in vista dell’approvazione del tanto atteso Migration pact (certamente atto complesso e pluridimensionale)- venga unilateralmente promossa la sola parte dell’attesa Riforma delle politiche dell’immigrazione riguardante il controllo delle frontiere con la costruzione di barriere sempre più invalicabili e senza la predisposizione di strumenti di sostegno ai migranti che necessitano di aiuto (persino in mare) o che chiedono di attivare quel diritto di richiedere asilo e le altre forme di protezione internazionale solennemente riconosciuti agli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti, con respingimenti in massa o rimpatri verso mete insicure  o con la delega a paesi terzi (la cosidetta esternazionalizzazione delle frontiere) di dubbio affidamento umanitario. Mentre sotto i nostri occhi si sono consumate le più gravi tragedie del mare degli ultimi anni, nella plateale dimostrazione che l’Unione non ha costruito una politica comune di una qualche effettività che consenta di assicurare ai migranti la possibilità di far valere in condizioni di sicurezza e di mancanza di pressioni, intimidazioni  e ricatti quei diritti protetti dalla Carta e richiamati all’art. 78 TFUE anche con riferimento al diritto internazionale, gli ultimi vertici dell’Unione hanno insistito sui meccanismi di espulsione, di blindature delle frontiere, di accordi con paesi dello scacchiere mediterraneo sotto osservazione per non rispettare i valori fondanti della democrazia e dello stato di diritto nei loro territori. Certo si è parlato di una maggiore solidarietà tra stati membri, peraltro prevista dall’art. 80 TFUE, ma la solidarietà per chi cerca di sfuggire da tragedie e da guerre non ha trovato spazio alcuno, nemmeno nella forma più elementare della predisposizione di mezzi di soccorso idonei in caso di naufragio in mare.

Naturalmente la partita della  riforma complessiva delle politiche dell’immigrazione è ancora aperta perché è ancora pendente la proposta della Commissione europea (Migration Act) ma ci sembra che nel frattempo le iniziative di sostegno agli stati membri in non meglio identificate operazioni di rafforzamento delle frontiere esterne, le continue erogazioni di aiuti monetari a paesi terzi per compiti non sempre chiari e senza verifiche obiettive sovranazionali preventive e successive, l’ipotesi già approvata di rimpatri anche verso paesi di passaggio etc., sottolineano l’urgenza di un riequilibrio della visione generale dell’Unione in questa materia che sia orientata (con procedure efficaci) anche al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini migranti, alla loro protezione, al loro inserimento o al loro trattamento secondo criteri di umanità e rispetto  nei paesi ove vengono accolti.

Aiuti economici a paesi terzi o contributi agli stati membri per rafforzare le frontiere sono scelte che sono state adottate o implementate con richiamo a disposizioni aperte e molto flessibili, non sempre connesse a discipline organiche di settore che lasciano ampia discrezionalità alla Commissione. Tuttavia queste scelte e la loro attuazione devono rispettare le norme, i valori ed i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che- rispetto all’azione di organi o organismi dell’Unione- è sempre obbligatoria. L’azione è illegittima e può comportare per chi l’ha realizzata anche una responsabilità per danno, se compromette direttamente o indirettamente il nucleo essenziale dei diritti della Carta di Nizza. Va ricordato sul punto la sentenza della Corte di giustizia Ledra del 20.9.2016, C-8/2015 con la quale la Corte dell’Unione, precisando quanto precedentemente affermato sulla sindacabilità (esclusa) delle misure di austerity per violazione dei diritti della Carta, rilevava che nel caso di misure adottate da Cipro in esecuzione di Protocolli sottoscritti con la Troika su aiuti per le banche di quel paese, sebbene queste misure non potessero considerasi di  diritto dell’Unione” perché il Mes e le sue regole sono state approvate da un Trattato internazionale estraneo all’ordinamento europeo, tuttavia avendo la BCE e la CE agito come organi dell’Unione nel prevedere tali misure gli stessi avrebbero dovuto rispettare i diritti della Carta, sicché si poteva ipotizzare la responsabilità per danni (poi esclusa ma con un accertamento di merito) di questi organi laddove avessero pregiudicato i diritti di cittadini europei ledendo i loro fundamental rights. Si tratta di una giurisprudenza che ha trovato poi ulteriori conferme e che stabilisce con nettezza che la Carta obbliga le istituzioni dell’Unione anche laddove queste agiscano persino al di fuori del raggio d’azione del diritto dell’Unione ([3]). Non si possono erogare fondi o prendere accordi anche informali con paesi terzi laddove questi, ad esempio, conducano a rendere impossibile per i migranti azionare il diritto di asilo o portino anche indirettamente a misure di espulsione collettiva o anche limitino illegittimamente il diritto alla libertà di cittadini migranti incolpevoli etc.

La prospettiva di “più Europa nelle politiche dell’immigrazione“, di una maggiore responsabilità diretta dell’Unione in questa incandescente materia, dell’attuazione di un sistema comune di sicurezza delle frontiere insieme a politiche comuni di accoglienza e di trattamento dei diritti dei migranti ci vede del tutto concordi, ma le tappe di realizzazione integrale degli obiettivi già previsti dai Trattati devono essere tracciate in profonda coerenza con i diritti dei cittadini di paesi terzi in situazione di rischio di rischio esistenziale, cosa che non ci pare stia accadendo .

       2. In questa prospettiva l’Assemblea generale del Movimento europeo del 26.6. 2023  ha approvato all’unanimità dei partecipanti la decisione di aderire alla Iniziativa dei cittadini europei (ICE), promossa da un rete di cittadini europei attivisti per i diritti fondamentali costituitesi nell’associazione Stop Border Violence, sul tema dei diritti dei migranti ([4]. L’associazione ha presentato alla Commissione europea il testo dell’ICE, incentrata sulla piena applicazione dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, che ha autorizzato il 12.1.2023 la raccolta di firme, che in effetti partirà il 10 luglio di quest’anno per concludersi il 9.7.2024. Si sta registrando una notevole confluenza di altre associazioni, ONG e  gruppi di cittadini in tutt’Italia.

L’ICE si propone questi obiettivi:

Chiediamo all’Unione Europea:

un’azione concreta tesa a garantire il pieno rispetto da parte dei suoi Membri dell’art. 4 della Carta UE dei diritti fondamentali, che prescrive l’obbligo non solo di repressione ma anche di prevenzione di atti di tortura, trattamenti disumani e degradanti nei confronti di TUTTI gli individui.

Chiediamo di proteggere le persone migranti o richiedenti asilo, attraverso:

l’istituzione di meccanismi di monitoraggio volti a rilevare e fermare gli abusi dei diritti fondamentali e gli atti lesivi della dignità umana, tanto alle frontiere che nello spazio comune europeo; il recesso ovvero la NON stipulazione pro futuro di accordi internazionali in materia di contenimento dei flussi migratori con Stati terzi colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani; la definizione di standard minimi di accoglienza validi per tutti i Paesi membri e per l’interno periodo di permanenza sui loro territori; l’eventuale previsione di sanzioni specifiche in caso di violazione delle normative UE.

Il Testo dell’ICE richiama pertinentemente l’art. 4 della Carta dei diritti in quanto l’art. 4 cosi come l’art. 3 della Cedu (in tutto simile) dovrebbero godere, secondo la concorde giurisprudenza delle due Corti europee (del Lussemburgo e di Strasburgo), di una sorta di privilegio applicativo ed assiologico. L’art. 4 della Carta dei diritti, che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti  ha un ruolo centrale nel sistema garantistico apprestato dal Bill of rights dell’Unione perché le sue prescrizioni hanno un carattere assoluto (stessa logica segue la Convenzione europea così come interpretata dalla Corte di Strasburgo) rappresentando uno sviluppo analitico del principio dell’inviolabilità della dignità della persona (art. 1) e non possono essere bilanciate con esigenze di ordine generale o per tutelare altre pretese individuali e collettive. Nessuno può richiamare nobili fini, situazioni emergenziali o prerogative di terzi per rompere il tabù dell’intangibilità della zona di rispetto dovuta ad una persona, indipendentemente dalle sue condotte: si tratta di prerogative assolute che il diritto internazionale, dal secondo novecento, vuole proteggere in ogni comunità politica e che le Corti  europee di diritti recepiscono pienamente.

 La giurisprudenza delle due Corti europee ha certamente conosciuto un’evoluzione che ha nel tempo allargato la sfera di protezione dei soggetti dalle situazioni più estreme, come sono quelle delle pratiche di tortura o delle violenze sistematiche nei confronti dei detenuti o delle persone in custodia, a trattamenti crudeli che mortificano programmaticamente le persone che vi sono sottoposte umiliandole anche al fine di fiaccarne il carattere e la capacità di resistenza. Inoltre la norma è  stata progressivamente orientata alla prevenzione del rischio di dover subire situazioni come quelle prima descritte anticipando la soglia di attenzione delle autorità giurisdizionali ([5]). La giurisprudenza delle due Corti, in particolare di quella della Corte di Strasburgo che comunque deve essere presa prioritariamente in considerazione ex art. 52.3 della Carta di Nizza anche per interpretare i diritti di quest’ultima se di contenuto simile, ha enucleato nel tempo i doveri “positivi“ che hanno gli stati nel prevenire queste violazioni così estreme e gravi: non basta punire chi le compie anche severamente ma occorre mettere in campo ogni mezzo per anticipare la commissione di atti che contravvengono così radicalmente al senso di umanità.

Avere posto a base dell’ICE l’art. 4 della Carta vuol dire quindi da un lato riaffermare che gli stati e l’Unione non possono accampare alcun interesse generale o altri diritti concorrenti per giustificare la commissione di questa atrocità di cui siano responsabili anche indirettamente o per omissione; dall’altra che non basta la repressione di simile condotte laddove sia evidente che gli stati o l’Unione sapevano del rischio (serio) di una loro commissione e non hanno fatto nulla per impedirla (potrebbe essere il caso degli accordi con paesi terzi sospettati di non rispettare i diritti umani dei migranti).

Nelle richieste del testo ICE alla Commissione rilevano (anche se non citati) anche altri diritti della Carta come l’art. 1 sulla dignità della persona; l’art. 2 diritto alla vita, l’art. 6 diritto alla libertà, gli artt. 18 e 19 di cui si è già parlato, l’art. 47 sul diritto ad un ricorso effettivo (che tipo di tutela è assicurata  per il richiedente asilo ove sia obbligato a fare domanda in Libia?).

In conclusione chiederemo alle organizzazioni nostre aderenti di partecipare alla raccolta delle firme offrendo ogni informazione sull’andamento della campagna ivi compreso il calendario delle iniziative in Italia ed in Europa; contatteremo gli altri Movimenti europei spiegando le ragioni di questa adesione. Costruiremo in appoggio alla campagna ICE iniziative di discussione e riflessione sul tema di politiche dell’immigrazione dell’Unione coerenti con il principio di umanità e con il rispetto dei diritti del Bill of rights dell’UE.

Giuseppe Bronzini

Segretario Generale Movimento Europeo

 

 

[1] https://movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/2432-petizione-al-parlamento-europeo-sul-rispetto-del-diritto-internazionale-dei-valori-dell-unione-e-dei-diritti-fondamentali

[2] Cfr. l’Editoriale di Piervirgilio Dastoli L’accordo di Lussemburgo è antistorico e un pessimo segnale per l’Europa, Newsletter del Movimento europeo  12.6.2023

[3] Cfr. G. Bronzini Corte di giustizia, Verso la sindacabilità delle misure di austerity, in Rivista italiana di diritto del lavoro n. 2/2017 p. 220 ss.

[4] Notizie e testo completo dell’ICE sono disponibili del sito https://www.stopborderviolence.org/; l’ICE è in tutto simile ad un’altra promossa dalla città francese di Rennes attraverso una consultazione della cittadinanza anch’essa già autorizzata dalla Commissione e la cui raccolta di firme è già iniziata.

[5] Cfr. Corte di Giustizia (Grande Sezione),  18 aprile 2023, C-699/2021, EDL. Rimando al mio G. Bronzini Le due Corti europee e l’inviolabilità della dignità umana. Quale conseguenze nelle politiche per i  “migranti”?, in Newsletter del Movimento europeo 4.5.2023

 

 

 

 


LA SETTIMANA DEL MOVIMENTO EUROPEO

3 luglio

  • Roma, Tavola rotonda “Approccio europeo alle migrazioni: verso una svolta?” (Istituto Luigi Sturzo)

 

4 luglio

  • Ventotene, Congresso istitutivo del circolo PD di Ventotene

 

5 luglio

  • Roma, Assemblea Generale CIDA 2023 (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità)
  • Prima riunione coordinamento territoriale del Movimento europeo Italia in Emilia-Romagna

 

6 luglio

  • Roma, Convegno "OTT E CONSUMATORI: RISCHI E BENEFICI" (Consumers’ Forum)
  • Roma, Camera dei Deputati, incontro “L’interesse dell’Italia di fronte alle sfide politiche ed economiche del nuovo quadro internazionale. Verso un’Unione europea politica più vicina ai cittadini?” (Movimento Federalista Europeo)

 

7-8 luglio

  • Lucca, Scuola di Politiche Europee - Ursula Hirschmann - Edizione luglio 2023 (Casa Europa Viareggio in collaborazione con il Movimento Europeo Italia, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.)

 

10 luglio

  • Riunione della “Piattaforma italiana per la Conferenza sul futuro dell'Europa” (Movimento europeo Italia)

 

 

 


IN EVIDENZA

VI SEGNALIAMO

  • 6 luglio, ore 10:00-13:30, Roma. Consumers’ Forum, associazione indipendente composta da importanti Associazioni di Consumatori, Istituzioni, numerose Imprese Industriali e di servizi e loro Associazioni di categoria, in collaborazione con TIM, organizza un convegno dal titolo “OTT E CONSUMATORI: RISCHI E BENEFICI”, per riflettere insieme a Authority, imprese e consumatori sul tema degli Over The Top e del rapporto con Consumatori e TELCO. MAGGIORI INFORMAZIONI, ISCRIZIONE E PROGRAMMA.
  • 6 luglio, ore 16:30-18:30, Roma. Si terrà alla Camera dei Deputati (presso la Sala del Refettorio) un incontro di dibattito dal titolo “L’interesse dell’Italia di fronte alle sfide politiche ed economiche del nuovo quadro internazionale. Verso un’Unione europea politica più vicina ai cittadini?”, organizzato dal Movimento Federalista Europeo per promuovere anche nel Parlamento italiano il confronto sulla necessità di imprimere una svolta esistenziale all’Unione europea attraverso una profonda riforma dei Trattati. L’incontro vedrà gli interventi di membri del Parlamento in rappresentanza di un ampio spettro delle forze politiche. MAGGIORI INFORMAZIONI E PROGRAMMA. Attenzione, le registrazioni resteranno aperte fino al 3 luglio sera !
  • 7-8 luglio, Lucca. La “Scuola di Politiche Europee 2023”, si svolgerà sotto forma di atelier formativo presso la Sala del Trono del Palazzo Ducale di Lucca. La Scuola nasce su iniziativa di Casa Europa Viareggio in collaborazione con il Movimento Europeo Italia, con l’intento di migliorare la conoscenza diffusa delle politiche europee, base dell'operato dell'UE e dei programmi di finanziamento, in collegamento diretto con le istituzioni europee e il Consiglio d'Europa. L’obiettivo è quello di costruire una cittadinanza europea attiva e consapevole, guardando in modo particolare al percorso di crescita dei giovani e a una futura classe dirigente europeista nella politica, nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nel terzo settore. L'iniziativa si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, del Consiglio Regionale della Toscana, di AICCRE Toscana, della Provincia di Lucca e della Città di Viareggio. L'edizione 2023 della Scuola, sempre dedicata alla figura emblematica di “madre fondatrice” dell'Europa Ursula Hirschmann, vedrà approfondimenti tematici su diritti e Green Deal, ed è infatti sottotitolata "Verso un'Europa verde, equa e inclusiva". PROGRAMMA.
  • 10 luglio, ore 15:30-18:30. XIII riunione della “Piattaforma italiana per la Conferenza sul futuro dell'Europa” in occasione dell’anniversario dell’iniziativa che, il 9 luglio 1980, portò il primo Parlamento europeo eletto nel 1979 ad adottare il progetto di Trattato che istituisce l’Unione europea il 14 febbraio 1984. La "Piattaforma" è stata creata dal Movimento europeo nel settembre del 2019, dopo la proposta del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron nella sua lettera ai cittadini europei del 4 marzo 2019 e sostenuta dalla Presidente Ursula von der Leyen. L’incontro si terrà online. Per maggiori informazioni, inviare un’email all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

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