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VI SEGNALIAMO

  • Lunedì 16 gennaio, Roma. Alle ore 17:00, presso la Sala conferenze della Fondazione Lelio e Lisli Basso, avrà luogo la presentazione del volume "Solidarietà" di Stefano Giubboni (Editoriale Scientifica, 2022). L'incontro, che è promosso dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso e dal Movimento europeo Italia, si svolgerà in modalità mista presenza/distanza e sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Fondazione, all'indirizzo: https://youtu.be/_rijmsfUAOw. Presiede e conclude: Franco Ippolito, presidente della Fondazione Basso. Introduce: Giuseppe Bronzini, segretario del Movimento europeo. Ne discutono: Madia D’Onghia, Università di Foggia, Elena Granaglia, Università Roma Tre, Giuseppe Allegri, Sapienza, Università di Roma. LOCANDINA
  • Giovedì 19 gennaio, Roma, ore 9:30/17:00. Convegno “Comunità energetiche e cittadini: stato dell’arte, opportunità e sostenibilità” presso la Sala del Parlamentino del CNEL (Viale David Lubin, 2). Con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Consumers’ Forum in collaborazione con il gruppo di ricerca “Enabling Consumer to become prosumer” dell’Università di Camerino e con EnSiEL - Consorzio Interuniversitario Nazionale "Energia e Sistemi Elettrici”, organizza un convegno sul tema delle Comunità Energetiche, per promuovere l’incontro tra diversi saperi e competenze nella consapevolezza che soltanto un dialogo tra consumatori, imprese e istituzioni può rendere effettivo il diritto ad una energia pulita e accessibile. Scopo dell’incontro è quello di favorire la creazione di un tavolo permanente di confronto tra chi opera nel settore dell’energia fornendo ricerca e tecnologia, chi regola il mercato, chi produce e consuma energia.  ULTERIORI INFORMAZIONI E PROGRAMMA. Convegno in presenza con posti limitati. Per iscrizioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Diretta streaming: https://www.youtube.com/watch?v=1QH3Eu_bwUo  
  • Giovedì 19 gennaio, Roma, ore 10:00/13:00. Cittadinanzattiva promuove l’incontro “Bisogni di salute nelle aree interne, tra desertificazione sanitaria e PNRR” che si terrà il presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea (Via Quattro Novembre, 149) a Roma. L’evento mira ad approfondire i bisogni di salute nelle aree interne del Paese a partire dal difficoltoso accesso alle cure causato anche della desertificazione sanitaria, e di come le risorse previste dal PNRR possano rappresentare una incoraggiante risposta ai bisogni delle comunità locali. INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
  • Venerdì 20 gennaio, Reggio Calabria, ore 16:00-20:00. Il Laboratorio di formazione decentrata Gaius in materia di diritto europeo Immagini europee, promuove la discussione e proiezione del docu-film “Tutti i nostri desideri” (versione in italiano), di Vincent Lindon presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria (Aula della formazione decentrata - Via Castello, 2). E' prevista la relazione del Segretario generale del Movimento europeo Giuseppe Bronzini dal titolo "L'Unione europea e il riequilibrio delle diseguaglianze: madre o matrigna?". LOCANDINA.
  • 20-21 gennaio, Viareggio. Casa Europa Viareggio promuove la "SCUOLA DI POLITICHE EUROPEE - URSULA HIRSCHMANN". Due giorni di formazione sulle politiche europee per conoscere meglio l’Europa, il suo funzionamento, le istituzioni, gli organismi e le dinamiche che ne regolano il funzionamento e la capacità di intervento. Una scuola realizzata in collegamento diretto con le istituzioni europee, con le cariche istituzionali e gli alti funzionari europei per trattare l’Europa di ieri e quella futura, della rappresentanza dei cittadini nell'UE, del ruolo europeo in Italia, delle prospettive e delle grandi sfide che stiamo affrontando, delle politiche portate avanti in Europa e delle loro ricadute su tutti i settori a livello nazionale e locale. Con la collaborazione del Movimento Europeo Italia e AICCRE e con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo si rivolge in particolare ai giovani dei partiti politici europeisti, delle organizzazioni e associazioni europeiste, degli enti, delle organizzazioni territoriali e del terzo settore per aiutare a formare una cittadinanza e una classe dirigente, presente e futura, consapevolmente europeista nella politica, nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nel terzo settore. PRESENTAZIONE Scuola di Politiche. PROGRAMMA.

 

ARTICOLI E TESTI DELLA SETTIMANA

 

 

 

 

 

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16 gennaio

  • Roma, incontro con la Sottosegretaria di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi
  • Roma, presentazione del volume "Solidarietà" di Stefano Giubboni (Editoriale Scientifica, 2022)

 

18 gennaio

  • Riunione Consiglio di Presidenza del Movimento europeo

 

19 gennaio 

  • Roma, Convegno Consumers’ Forum “Comunità energetiche e cittadini: stato dell’arte, opportunità e sostenibilità”
  • Roma, incontro Cittadinanzattiva “Bisogni di salute nelle aree interne, tra desertificazione sanitaria e PNRR”

 

20 gennaio

  • Evento di lancio del progetto europeo contro la disinformazione “Media Literacy For Democracy” (FIDU - Federazione Italiana Diritti Umani)
  • Reggio Calabria, discussione e proiezione del docu-film “Tutti i nostri desideri” (versione in italiano), di Vincent Lindon
  • Viareggio, Scuola di Politiche Europee - Ursula Hirschmann (Casa Europa Viareggio)

 

21 gennaio

  • Viareggio, Scuola di Politiche Europee - Ursula Hirschmann (Casa Europa Viareggio)
  • Viareggio, Riunione costitutiva del Centro di coordinamento regionale toscano del Movimento europeo

 

 

 

 

 

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 Sentenza della Corte di giustizia sulla discriminazione dei lavoratori autonomi

Per la Corte di giustizia il lavoratore autonomo non può essere escluso da un rapporto di collaborazione in atto a causa del suo orientamento sessuale, né tale orientamento può essere la ragione per il mancato rinnovo del contratto di lavoro.

          1. La sentenza della Corte di giustizia del 12.1.2023  J.K., C-356/2021 ([1]) appare di  notevole  rilievo sotto diversi profili. Innanzitutto la decisione, interpretando in senso evolutivo ed estensivo le disposizioni della direttiva 2000/78/CEE, afferma con nettezza che la tutela del lavoratore nei confronti di atti di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale deve riguardare  -per tutti gli aspetti della vicenda lavorativa - anche  gli autonomi e può portare a sindacare anche il mancato rinnovo di un contratto di collaborazione (oltre che la sua interruzione prima della scadenza), rinnovo che viene così ad essere sottratto alla discrezionalità datoriale che quindi non può dispoticamente troncare una collaborazione che mostri una certa continuità nel tempo perché il datore  è venuto a conoscenza degli orientamenti sessuali del dipendente. Il secondo aspetto è che la sentenza rappresenta un momento importante verso il processo di ampliamento del pianeta delle tutele di matrice europea ai lavoratori indipendenti non solo perché la protezione di costoro sul piano antidiscriminatorio, alla luce della sentenza, risulta oggi particolarmente ampia in un campo così cruciale nei rapporti lavoristici contemporanei, ma perché nella controversia si sono inserite delle lungimiranti conclusioni dell’Avvocato Generale (Tamara Capeta) che ha invitato, con una certa radicalità, a riflettere se la dicotomia lavoro dipendente/lavoro autonomo non sia arretrata rispetto al dispiegamento delle dinamiche produttive del presente che invitano a formulare nuovi contenitori più generali ed inclusivi  di ogni attività umana svolta con prestazioni a carattere prevalentemente personale a favore di terzi e compensate con risorse in grado di garantire un’esistenza libera e dignitosa. Sebbene la Corte di giustizia sia rimasta ancorata al caso esaminato (risolto però in una prospettiva molto aperta alla logica di universalizzazione delle tutele) rimane il fatto storico che dentro le aule della Corte più autorevole del vecchio continente, e forse del pianeta, sia stata avanzata la tesi (oggi ancora in certi ambienti accademici e sindacali “eretica”) che la riconduzione del pianeta della tutele al solo lavoro dipendente sia anacronistica ed iniqua. Infine la sentenza della Corte del Lussemburgo ha stigmatizzato la normativa polacca per non avere attribuito al profilo della discriminazione a causa dell’orientamento sessuale un’importanza uguale  a quella riconosciuta ad altri motivi discriminatori nel limitare la libertà contrattuale dei datori di lavoro.

            2. Ma andiamo per ordine. Il caso in sintesi è il seguente: un lavoratore autonomo tra il 2010 ed il 2017 realizza per una società di natura pubblica polacca, che gestisce un canale televisivo, montaggi audiovisivi, trailer e servizi di costume e società in virtù di contratti di collaborazione di breve periodo rinnovati nel tempo. Il lavoratore nel 2017 pubblica su Youtube un video musicale con il quale viene auspicata e  promossa la tolleranza verso le coppie gay. A questo punto la società cancella sia gli impegni lavorativi derivanti dal contratto ancora in essere tra le parti (che contemplavano anche dei turni lavorativi) e non procede alla scadenza alla rinnovazione del contratto. Il lavoratore ricorre al Tribunale di Varsavia lamentando una discriminazione diretta  a ragione del suo orientamento sessuale; il Tribunale dispone il rinvio pregiudiziale chiedendo se il caso possa rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 78/2000/CEE e se la normativa polacca, che non include l’orientamento sessuale tra le ragioni per le quali è esclusa una piena discrezionalità  contrattale del datore (tra cui la decisione di rinnovare o meno un contratto a tempo con un lavoratore autonomo), sia compatibile con il diritto dell’Unione, alla luce dei casi di deroga al principio della parità di trattamento previste dalla stessa direttiva.

La Corte si trova quindi ad esaminare in primo luogo se il mancato rinnovo del contratto sia legittimo ove sia dipeso (su questo accertamento di merito  la parola spetta correttamente al giudice nazionale anche se sembra piuttosto scontato che il comportamento datoriale sia stato adottato in relazione alla pubblicazione  su Youtube del video pro-coppie gay) dall’orientamento sessuale del lavoratore. La direttiva (art. 3) prevede la sua applicazione (lettera a) “ alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomi compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione …”. Poiché la norma fa espressamente riferimento anche al lavoro autonomo (un esempio eccezionale di attenzione ai non dipendenti) la questione in gioco è l’interpretazione dell’espressione “condizioni di accesso all’occupazione “che la Polonia vorrebbe limitare alle condizioni generali per esercitare l’attività (in specie per le professioni ). La Corte sul punto ricorda le ragioni ideali e valoriali che hanno portato ad una tutela antidiscriminatoria anche per i lavoratori autonomi (ricordiamo che il capitolo sociale dell’Unione fondato sulle competenze legislative dell’art. 153 TFUE è in grandissima parte limitato ai soli dipendenti):

“in particolare, il considerando 9 di detta direttiva sottolinea che l’occupazione e il lavoro sono elementi chiave per garantire a tutti pari opportunità e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione dei cittadini alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale. Parimenti in tal senso, il considerando 11 della medesima direttiva enuncia che la discriminazione basata, segnatamente, sull’orientamento sessuale può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del Trattato FUE, e in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone….  Pertanto, la direttiva 2000/78 non rappresenta un atto di diritto derivato dell’Unione come quelli, fondati segnatamente sull’articolo 153, paragrafo 2, TFUE, che concernono solo la tutela dei lavoratori quale parte più debole di un rapporto di lavoro, ma è volta a eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori all’accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla forma giuridica in virtù della quale esso è fornito” ( punti 42-45).

Posto che risulta che si trattava di un’attività professionale reale ed effettiva e non di una fornitura occasionale ed episodica di servizi appare applicabile l’art. 3 (lettera a) della direttiva e tra le condizioni di accesso devono ricomprendersi anche gli ostacoli opposti imperativamente e di fatto dal datore di lavoro allo svolgimento dell’attività che non possono dipendere dalle opinioni del soggetto cui non viene rinnovato il contratto. Il rifiuto di concludere tale contratto è quindi sindacabile alla luce della direttiva.

Il secondo punto che viene esaminato è se sia anche illegittima la sospensione del contratto in atto. Qui viene in questione la lettera c) dell’art. 3 che stabilisce l’applicabilità della direttiva “all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione”. Il problema si pone in quanto la norma, al contrario della lettera a), non menziona anche il lavoro autonomo. Qui la Corte  si spinge ad una interpretazione teleologica della normativa,ribadendo la volontà di protezione universalistica della direttiva antidiscriminatoria del 2000.

“Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte citata al punto 43 della presente sentenza, la direttiva 2000/78 non concerne solo la tutela dei lavoratori quale parte più debole di un rapporto di lavoro, ma è volta a eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori all’accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla forma giuridica in virtù della quale esso è fornito. Ne consegue che la tutela offerta dalla direttiva 2000/78 non può dipendere dalla qualificazione formale di un rapporto di lavoro nel diritto nazionale o dalla scelta operata all’atto dell’assunzione dell’interessato tra l’uno o l’altro tipo di contratto… poiché, come rilevato al punto 36 della presente sentenza, i termini di tale direttiva devono essere intesi in senso ampio. Dato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, quest’ultima si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene «alle condizioni di accesso (...) al lavoro (...) autonomo», l’obiettivo perseguito da tale direttiva non potrebbe essere raggiunto qualora la tutela offerta da quest’ultima contro qualsiasi forma di discriminazione fondata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva, quali, in particolare, l’orientamento sessuale, non consentisse il rispetto del principio di parità di trattamento dopo l’accesso a tale lavoro autonomo e, dunque, segnatamente, per quanto concerne le condizioni di esercizio e di cessazione di tale lavoro. La suddetta tutela si estende dunque al rapporto professionale di cui trattasi nella sua integralità.   Siffatta interpretazione risponde all’obiettivo della direttiva 2000/78, che consiste nello stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate in particolare sull’orientamento sessuale per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, sicché le nozioni che, all’articolo 3 di detta direttiva, ne precisano l’ambito di applicazione non possono essere interpretate restrittivamente… Pertanto, da un’interpretazione teleologica dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 risulta che la nozione di «[condizioni di ]occupazione e (...) di lavoro» ivi contenuta riguarda, in senso ampio, le condizioni applicabili a qualsiasi forma di lavoro dipendente e autonomo, a prescindere dalla forma giuridica in cui esso viene svolto” (punti 51-55).

La Corte considera pertanto l’interruzione unilaterale  del rapporto un atto assimilabile ad un licenziamento  visto che

“occorre sottolineare, in particolare, che, analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il suo lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un’attività autonoma può trovarsi costretta a cessare tale attività a causa della sua controparte contrattuale e trovarsi, per tale motivo, in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato” (punto 63).

Infine  le deroghe previste alla parità di trattamento  dalla direttiva per “garantire una tutela dei diritti e delle libertà  indispensabili al funzionamento di una società democratica” non possono giustificare la norma dell’ordinamento  polacco che garantisce la libertà contrattuale di scegliere un contraente purché tale scelta non sia fondata sul sesso, razza, sull’origine etnica o sulla nazionalità ma non include anche se la scelta è determinata in relazione alle opinioni sessuali:

 “…..lo stesso legislatore polacco ha ritenuto che il fatto di operare una discriminazione non potesse essere considerato necessario per garantire la libertà contrattuale in una società democratica. Orbene, nulla consente di ritenere che la situazione sarebbe diversa a seconda che la discriminazione di cui trattasi sia fondata sull’orientamento sessuale o su uno degli altri motivi espressamente considerati a tale articolo 5, punto 3. Del resto, ammettere che la libertà contrattuale consenta di rifiutare di contrarre con una persona in base all’orientamento sessuale di quest’ultima equivarrebbe a privare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 del suo effetto utile, in quanto tale disposizione vieta precisamente qualsiasi discriminazione fondata su un motivo siffatto per quanto riguarda l’accesso al lavoro autonomo. Alla luce di quanto precede, si deve affermare che l’articolo 5, punto 3, della legge sulla parità di trattamento non può giustificare, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un’esclusione della protezione contro le discriminazioni, conferita dalla direttiva 2000/78, qualora tale esclusione non sia necessaria, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva, alla tutela dei diritti e delle libertà altrui in una società democratica. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, in virtù della libera scelta della controparte contrattuale, ha l’effetto di escludere dalla tutela contro le discriminazioni, che deve essere offerta in forza di tale direttiva, il rifiuto, fondato sull’orientamento sessuale di una persona, di concludere o di rinnovare con quest’ultima un contratto avente ad oggetto la realizzazione, da parte di tale persona, di talune prestazioni nell’ambito dell’esercizio di un’attività autonoma. (punti 76-79)

 La conclusione certamente è un invito a disapplicare la norma polacca tanto più che il datore è pubblico e quindi è certamente possibile un effetto verticale della direttiva che ha chiaramente un effetto diretto.

         3. Vorremmo in conclusione sottolineare  che il caso è risolto energicamente dalla Corte di giustizia nel senso di un piena estensione delle tutele antidiscriminatorie al lavoro autonomo nei vari momenti di sviluppo del rapporto di lavoro (con l’unico limite che non si deve trattare di una mera fornitura di un bene o di un servizio), il  che può essere marginale in Italia dove la direttiva è stata correttamente recepita e la giurisprudenza è piuttosto avanzata ma che in un quadro europeo certamente rafforza, non poco, la fondante linea  strategica ugualitaria dell’Unione consacrata dall’art. 2 del Trattato (TUE) sui valori che menziona l’uguaglianza e dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali. Ci sembra che la progressiva egemonia del lessico dei diritti fondamentali, veicolato attraverso l’implementazione (dopo l’entrata in vigore del Lisbon Treaty) della Carta dei diritti, sia in via legislativa che, soprattutto, in via giudiziaria, abbia comportato una certa tensione tra il carattere selettivo delle protezioni sociali approvate ai sensi del capitolo sociale dell’Unione (che è sostanzialmente rimasto immutato dal Trattato di Amsterdam) rivolte ai soli subordinati e la logica universalistica ed espansiva immanente ai fundamental social rights, irriducibile alle operazioni irrigidite di classificazione delle attività lavorative, in cui si dilettano i giuristi con la complicità delle corporazioni e dei potentati economico-istituzionali. Un nuovo vento di emancipazione del “Lavoro” dalle griglie mortificanti in cui l’hanno confinato legislatori poco lungimiranti  consigliati da giuristi conservatori e formalisti spira in Europa e si fa strada lungo i canali più innovativi del diritto dell’Unione, nella stessa legislazione (sia pure a macchia di leopardo) con specifiche aperture alla tutela del lavoro autonomo, dalla direttiva antidiscriminatoria del 2000, alla disciplina dell’orario di lavoro per gli auto-trasportatori autonomi, alla direttiva 2019/1937/UE sul whisteblowing, alla proposta di direttiva della Commissione sul lavoro intermediato da piattaforme riguardo i diritti alla trasparenza algoritmica rivolti anche ai non dipendenti etc. Ora in questa tensione riformatrice si innesta anche la giurisprudenza della Corte di giustizia che pure ha creato gravi problemi al garantismo sociale  per aver ritenuto i lavoratori autonomi assimilabili alle imprese ai fini della cosidetta  competion law nella discutibile sentenza del 2014 sugli orchestrali olandesi, escludendo così la legittimità della contrattazione collettiva per questo settore, cui la Commissione europea ha cercato recentemente di porre un rimedio per alcune situazioni di debolezza contrattuale con le Guidelines sulla contrattazione del lavoro indipendente.

Nelle conclusioni l’A.G. ha richiamato con forza una  prospettiva di cambiamento di prospettiva:

“ Il 21º secolo esige una concezione più ampia di persona che lavora ). Al giorno d’oggi, una persona che lavora è una persona che investe tempo, conoscenze, competenze, energie e, spesso, entusiasmo per fornire un servizio o per creare un prodotto per un’altra persona, e non per se stessa, ragion per cui le è (in linea di principio) promessa una remunerazione. Per lavoro s’intende tanto l’attività, quanto il risultato di tale attività. Ai fini dell’applicazione delle norme antidiscriminazione nel settore dell’«occupazione e delle condizioni di lavoro», è irrilevante il fatto che un lavoratore consegni in anticipo il risultato del proprio lavoro al suo destinatario, come avviene nel rapporto di lavoro classico, oppure che lo consegni in seguito, sotto forma di bene o servizio ai suoi destinatari. In entrambi i casi, il lavoratore si guadagna da vivere e partecipa alla società investendovi il suo lavoro personale. Lo stesso lavoro può essere prestato in numerose forme, anche se un lavoro tradizionale, inteso come lavoro a tempo pieno, a tempo indeterminato e nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e bilaterale, rappresenta tuttora il modello più comune. Le forme di lavoro non tradizionali, tuttavia, sono aumentate, determinando una frammentazione del mercato del lavoro  e imponendo nuove sfide normative. Una persona può guadagnarsi da vivere lavorando al servizio di uno o più «datori di lavoro»; per periodi più o meno lunghi; a tempo parziale o soltanto stagionalmente; in un unico luogo o in luoghi diversi; utilizzando i propri strumenti o quelli altrui. Parimenti, è possibile pattuire un lavoro su base oraria (ad esempio, 20 ore al mese) o sulla base dei compiti da svolgere (ad esempio, dipingere sei pareti di bianco. Vi sono, quindi, diversi modi in cui una persona può svolgere lo stesso lavoro. Ciò significa anche che lo svolgimento di uno stesso lavoro può ricevere un inquadramento giuridico differente. L’inquadramento giuridico disponibile applicabile a un determinato tipo di lavoro può variare da uno Stato membro all’altro. La nozione di «lavoro personale» è stata sviluppata, nel settore del diritto del lavoro, in reazione alla frammentazione del lavoro, che aveva determinato l’esclusione di numerose persone dalla tutela offerta dal diritto del lavoro, in quanto non rientranti nella concezione classica di lavoratore. Il lavoro personale è stato proposto quindi come criterio per determinazione quali lavoratori godano e quali non godano dei diritti dei lavoratori “ (punti 60 e ss.)

Molto coraggiosamente ha, in un lungo obiter, cercato di difendere l’idea che questa nozione più comprensiva di lavoro offra protezioni anche quanto l’attività di fornitura di beni o servizi, prevalentemente personale, si svolga attraverso il crisma dell’impresa offrendo esempi importanti di casi che meriterebbero protezione. L’A.G. si è appoggiata, come risulta dal passaggio prima riportato, sulla sempre più influente Scuola, condivisa anche da ambienti vicini al sindacato europeo ed all’ILO, che sviluppa la nozione ricomprensiva  di “ personal work”([2]). Ma va citato anche il recente volume di Adalberto Perulli e Tiziano Treu “ In tutte le sue forme ed applicazioni. Per un nuovo Statuto del lavoro”([3]), che offre anche un’ipotesi spendibile  di riformulazione della tavola delle tutele, di un Nuovo Statuto che offra protezioni essenziali ad ogni forma contrattuale  di lavoro ([4]), sia pure modulate diversamente (anche in via giurisprudenziale) non solo per la specificità dell’attività svolta ma anche dal grado di urgenza e di necessità di una schermatura legislativa e/o giurisdizionale contro le dinamiche del mercato, in una logica di universalismo selettivo guidato da principi e valori  costituzionali.

Una tendenziale convergenza verso questo progetto normativo garantista tra legislatore europeo, Corte di giustizia e Dottrina pro-labour, meno nostalgica del mondo com’era è, quindi, certamente possibile, anzi, volendo essere ottimisti, in costruzione.

 

Giuseppe Bronzini

Segretario generale Movimento europeo  

 

 

[1] Cfr. Giampiero Falasca Lavori autonomi non discriminabili a causa dell’orientamento sessuale, in  IlSole24ore 13.1.2023

[2] Cosi le note alle conclusioni rispettivamente n. 32 “Sul concetto di lavoro personale v., ad esempio, Freedland, M., Countouris, N., The Legal Construction of Personal Work Relations, OUP, Oxford, 2011, pagg. 5 e 42; Supiot, A. «Towards a European policy on work» in Countouris, N., Freedland, M. (a cura di), Resocialising Europe in a Time of Crisis, CUP, Cambridge, 2013, pagg. da 19 a 35, in particolare pag. 35; Countouris, N., De Stefano, V., New trade union strategies for new forms of employment, ETUC, Bruxelles, 2019, pag. 64.” e n. 33. “Tale definizione di rapporto di lavoro personale è stata proposta da N. Countouris e V. De Stefano, in (2019) New trade union strategies for new forms of employment. ETUC. Bruxelles, pag. 65: «la nozione di “rapporto di lavoro personale” può essere utilizzata per definire l’ambito di applicazione ratione personae del diritto del lavoro come applicabile a qualsiasi persona contrattata da un’altra al fine di svolgere un lavoro, salvo che tale persona eserciti effettivamente un’attività d’impresa per proprio conto»

[3] Pubblicato da Giappichelli, Torino, 2022  

[4]  Come prometteva l’art. 35 della nostra Costituzione,ma la proposta ha anche, se non soprattutto, una dimensione europea

 

 

 

 

 

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Verso le elezioni europee nel 2024

Come e perché è necessaria una via pragmatica verso il federalismo europeo

Il nostro sasso nello stagno europeo sull’idea di una coalizione di innovatori in vista delle elezioni europee nel 2024 (newsletter 9 gennaio 2023 www.movimentoeuropeo.it) - a partire dagli esempi esistenti di governi in Germania, Belgio e Lussemburgo - ha suscitato per ora limitate reazioni in Italia dove gli spazi delle culture politiche europee (il popolarismo cristiano, la socialdemocrazia, il liberalismo, l’ambientalismo) sono in pieno subbuglio e sia il popolarismo cristiano che il liberalismo sono rivendicati nello stesso tempo dal centro-destra e dal centro-sinistra.

Il nostro sasso ha suscitato interessanti reazioni in Europa soprattutto nello spazio politico di quella che era una volta la cultura del popolarismo cristiano e che appartiene in buona parte oggi e sempre di più al conservatorismo economico e sociale.

Questa cultura è stata alla base del progetto europeo nato nella “piccola Europa” (Germania, Italia Francia e Benelux) e non è un caso che nella lista ristretta dei “padri dell’Europa” venivano inizialmente collocati solo esponenti di quell’area culturale come Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi dimenticando tre esponenti di cultura socialista come Paul-Henry Spaak, di cultura liberale come Jean Monnet e di cultura federalista come Altiero Spinelli.

Per molti anni il popolarismo cristiano è stato egemone nei governi della “piccola Europa” in coalizione con i liberali e più tardi con i socialdemocratici con scelte politiche che univano all’idea della democrazia occidentale atlantista scelte economiche di quella che è stata chiamata poi nel Trattato di Lisbona la “economia sociale di mercato” essendo ancora lontani i tempi del cosiddetto “ordoliberismo”.

E’ oggi interessante notare che nessun capo di Stato (con funzioni governative) o di governo nel Consiglio europeo a nome dei paesi della “piccola Europa” appartiene al popolarismo cristiano.

L’Unione europea, come sappiamo, è uno strano soggetto politico in cui il confederalismo rappresentato dal Consiglio europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e da centinaia di comitati intergovernativi - dove si decide normalmente secondo il principio del consenso anche quando i trattati prevedono il voto a maggioranza qualificata o addirittura a maggioranza semplice - convive con il federalismo rappresentato dal Parlamento europeo - ma anche dalla Corte di Giustizia essendo i suoi giudici vincolati al principio della totale indipendenza dagli Stati di provenienza, dalla BCE dove si decide a maggioranza, dalla Corte dei Conti e da organi monopersonali come il Mediatore o l’OLAF senza dimenticare la nuova Procura europea (EPPO) – e con la Commissione europea di ispirazione monnettiana che è un ermafrodito strattonato dai governi e dal Parlamento europeo, a lungo considerata (più a torto che a ragione) come un segretariato del Consiglio, i cui membri provengono dalle maggioranze governative nazionali ma sono da esse indipendenti con un(a) presidente espressione invece di una maggioranza politica nel Parlamento europeo che non sempre coincide con quella dei suoi commissari.

Nonostante questa stranezza, le Comunità europee prima e l’Unione europea poi hanno fatto molti passi in avanti andando al di là del mercato comune e sviluppando parziali politiche comuni per rispondere a sfide non previste e non prevedibili ai tempi dei trattati di Roma e dotandosi fra le altre cose di una moneta unica, di una “carta dei diritti fondamentali” e di un provvisorio debito pubblico europeo con il Next Generation EU oltre che di un considerevole acquis communautaire dotato di regolamenti, direttive e decisioni che, nei settori di competenza dell’Unione europea, prevalgono sui diritti nazionali.

Per superare la logica delle risposte emergenziali (il governo dei flussi migratori, la sicurezza interna ed esterna, un’economia socialmente ed ecologicamente sostenibile, le risorse energetiche…), l’Unione europea deve tuttavia dotarsi di una sua capacità di governo per programmare il proprio futuro nel rispetto della democrazia e delle sue diversità sapendo che, se essa resterà uno strano soggetto politico, non potrà avere una capacità di governo per programmare il proprio futuro.

Per uscire da questo stato di cose, in vista e dopo le elezioni europee del 2024, possono essere percorse due strade alternative:

  • La prima consiste nel tentare di rendere coerente in tutte le sue istituzioni la dimensione confederale con una battaglia politica che coinvolga sia i livelli nazionali che quello europeo per far prevalere nel Consiglio europeo e dunque nel Consiglio dell’Unione europea maggioranze di ispirazione confederale o sovranista in occasione delle prossime elezioni nazionali che avranno luogo in Finlandia, in Estonia, in Grecia, in Spagna, in Slovacchia, in Polonia e in Bulgaria con coalizioni simili a quelle che governano in Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca ed ora in Svezia e in Italia dove il PPE ha deciso di sostenere coalizioni a trazione sovranista, per far vincere alle elezioni europee una maggioranza parlamentare confederale o sovranista e per eleggere poi una Commissione dello stesso colore di questa maggioranza. La stranezza politica del soggetto europeo renderebbe tuttavia impervia questa strada perché in qualche “provincia dell’impero sovranista” e cioè in qualche Stato membro c’è e ci sarà una maggioranza europeista che esprimerà un(a) commissario(a) europeista, i giudici della Corte difenderanno nelle loro sentenze il primato del diritto europeo e la BCE agirà governando la politica monetaria nel pieno rispetto della sua indipendenza dai governi nazionali. A questi equilibri o squilibri istituzionali si aggiungeranno ed anzi si sovrapporranno gli interessi nazionali che spesso non coincidono ed anzi divergono nella ricerca di un accordo sulla politica economica e monetaria fra paesi dell’euro e paesi al di fuori dell’euro, sulle politiche di bilancio fra paesi contributori netti e paesi beneficiari, sulle politiche migratorie fra paesi di prima accoglienza e paesi con frontiere ermeticamente chiuse, sulla transizione ecologica fra paesi con forti e paesi con deboli politiche ambientali, sulla politica estera fra paesi più o meno sensibili all’attrazione verso l’Est o verso il Sud. L’Unione europea sarebbe presto paralizzata dai veti incrociati e gli interessi nazionali non otterrebbero risposte adeguate a livello europeo.
  • La seconda strada consiste nel tentativo di far prevalere quella che noi abbiamo chiamato “la via pragmatica verso il federalismo europeo” lavorando alacremente e nei prossimi mesi su un programma di idee e di politiche europee per pianificare e governare il futuro che si traduca a termine in un patto costituzionale e in un nuovo trattato secondo la logica della “linea di divisione” - a cui ci richiamava il Manifesto di Ventotene - fra innovatori e immobilisti o, se volete, fra federalisti e nazionalisti. Affinché le cittadine e i cittadini europei siano consapevoli della scelta europea che dovrà emergere dalle elezioni europee nel 2024, gli innovatori dovrebbero tradurre il programma di idee e di politiche nella condivisione di un(a) candidato(a) comune alla presidenza della futura Commissione europea proponendo di unificarla con la presidenza del Consiglio europeo con una leadership di coalizione secondo il metodo suggerito da Tommaso Padoa Schioppa e dalla Fondazione Delors nel 1999 e non nella contrapposizione di Spitzenkandidaten indicati dai singoli partiti europei destinati ad essere l’espressione di una maggioranza relativa come fu suggerito da Martin Schulz nel 2018 e come fu tradotto poi in una proposta dei gruppi politici nel Parlamento europeo. Se sarà impossibile trovare un accordo su una comune leadership di coalizione, i partiti europei e/o le liste nazionali che condivideranno un programma di idee e di politiche europee destinato a tradursi in un patto costituzionale almeno potrebbero impegnarsi ad eleggere solo il candidato o la candidata del partito che avrà più voti fra coloro che avranno sottoscritto quel programma essendo consapevoli che la forza (o la debolezza) elettorale di quel programma sarà legata alla scelta o alla non-scelta di un’unica Varrebbe la pena che i promotori della via pragmatica al federalismo europeo intervengano nelle prossime campagne elettorali nazionali il cui significato sarà europeo e non nazionale.

La strada di una coalizione di innovatori è irta di ostacoli perché l’idea di “contarsi” alle elezioni europee come se fosse un secondo appello trasformando il confronto transnazionale in una contrapposizione per la conquista del governo nazionale su temi nazionali è purtroppo molto diffusa nei partiti mentre il confronto tra programmi europei è pressoché inesistente.

L’idea di una coalizione di innovatori come risposta all’ipotesi di una coalizione di centro-destra emersa nei due colloqui romani fra il capo-gruppo europeo del PPE Manfred Weber e la presidente dei Conservatori e Riformisti europei Giorgia Meloni ha sollecitato nel frattempo l’attenzione negli ambienti del PPE in Germania e in Polonia dove CDU e CSU da una parte e la Piattaforma Civica dall’altra hanno escluso una alleanza elettorale fra PPE e ECR ricordando che sia Ursula von der Leyen che Roberta Metsola sono state elette grazie alla grande coalizione fra popolari, socialdemocratici e liberali, che il sostegno dell’ECR è stato nei due casi ininfluente e che alle prossime elezioni legislative in Polonia la Piattaforma Civica che aderisce al PPE e il Partito Diritto e Giustizia al governo dal 2015 che aderisce a ECR si presenteranno con liste contrapposte.

Lo stesso Manfred Weber ha cercato del resto di fare un goffo passo indietro affermando che la collaborazione fra PPE e ECR si realizza case by case come sta avvenendo in queste settimane sulla direttiva relativa alla prestazione energetica negli edifici con un’azione di vero e proprio filibustering che ignora l’azione di S&D, Renew Europe e Verdi per ottenere un miglior equilibrio fra aspetti economici, ambientali e sociali, come è avvenuto ancor sul tema del rispetto dello stato di diritto in Polonia e Ungheria, sul progetto di un nuovo Protocollo sociale e come sta avvenendo nei lavori della commissione affari costituzionali sulla questione del primato del diritto dell’Unione europea.

Appare così chiaro che il futuro dell’Unione europea in occasione delle elezioni europee nel 2024 sarà legato alla scelta fra la prevalenza della dimensione confederale - e cioè di un’estensione delle competenze degli Stati membri, di un indebolimento del ruolo del Parlamento europeo e della Commissione, di un congelamento della Carta dei diritti e dell’attuazione del Pilastro Sociale, di un rallentamento della transizione ecologica, di un rinvio sine die del Patto sulla migrazione e di una permanente complicità con chi viola lo stato di diritto e il principio del primato del diritto europeo – e la via pragmatica del federalismo europeo che richiederà un’azione convergente di movimenti politici, di attori della società civile, di portatori di interesse nel mondo del lavoro e della produzione sostenibile, di reti giovanili, di realtà innovatrici nella ricerca e nell’università per costruire una coalizione di idee e di progetti con l’obiettivo di tradurli in un patto costituzionale europeo.

Per far cambiare rotta all’Unione europea sarà necessario far cambiare rotta ai partiti e nei partiti europei sapendo che la scelta radicale fra il confederalismo e il federalismo potrebbe aprire la strada a inimmaginabili divisioni negli spazi politici che sono per ora chiusi nella difesa di ideologie superate dalle nuove sfide della società europea e che l’Unione europea si integra o si disintegra solo se le elezioni europee del 2024 saranno colte e sfruttate come una occasione irripetibile per una sua riforma profonda che eviti il rischio di una paralisi fatale impossibile da sostenere.

Roma, 16 gennaio 2023

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