Per la crescita del Paese occorrono progetti efficaci,
garanzia per l’erogazione di risorse europee
Nelle scorse settimane abbiamo evocato la necessità di velocità ed efficienza nell’esecuzione dei progetti contenuti nel PNRR: si tratta di qualità e condizioni che non possono essere aggirate per godere delle risorse europee. Ma esse non sono sufficienti a garantirne l’erogazione.
Occorre infatti che questi progetti siano anche utili per il Paese, per la sua crescita economica e per la sua coesione sociale. Per il Paese-Italia. in quanto inserito nella cooperazione europea. l’Unione europea richiede, infatti, che ciascuno dei progetti contenuti nel PNRR – nonché il PNRR nel suo complesso - sia in grado di produrre ed effetti duraturi per il bene comune.
Questo requisito viene declinato molto chiaramente dalla disciplina che le istituzioni europee vanno adottando per sostenere l’intera operazione finanziaria, da oggi sostenibile grazie alle risorse raccolte sul mercato internazionale. È infatti da segnalare con soddisfazione il successo che il 15 giugno ha avuto la prima operazione di prestito lanciata dalla Commissione europea, sulla base della “strategia di finanziamento per il NGEU” adottata il 14 aprile scorso: essa ha permesso di raccogliere 20 degli 800 miliardi collocando le prime emissioni obbligazionarie europee con scadenza 4 luglio 2031.
L’art. 19 del regolamento (UE) 2021/241 - che detta le “condizionalità” cui è subordinata l’erogazione delle risorse europee a ciascuno dei Paesi membri dell’Unione europea - è molto esplicito nell’individuare i parametri di efficacia che il PNRR globalmente, e ogni singolo progetto in esso contenuto singolarmente, devono raggiungere.
Vi si prevede: che esso rappresenti una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri stabiliti dalle linee strategiche europee; che affronti in modo efficace le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per Paese; che rafforzi efficacemente il potenziale di crescita, contribuendo anche alla riduzione delle disuguaglianze e alla coesione economica, sociale e territoriale senza che nessuna misura arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali. Anzi, si chiede che le misure contemplate contribuiscano efficacemente alla transizione verde, oltre che alla transizione digitale, affrontando ancora una volta efficacemente le sfide che ne conseguono.
L’intero Piano deve dimostrare a priori di poter avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato, contemplando misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentino azioni coerenti.
Per quanto riguarda ogni singolo progetto si stabilisce poi che lo Stato membro deve contemplare modalità (ivi compresi il calendario, i traguardi, gli obiettivi e i relativi indicatori) tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci dell’intero Piano.
Vi è poi una questione che non riguarda specificamente l’assetto del nostro Paese, ma che certo deve essere attentamente presidiata alla luce del criterio dell’efficacia del Piano. Il regolamento UE 2021/241 richiede che le strategie proposte dallo Stato membro nel proprio PNRR siano tali da prevenire, individuare e contrastare anche sul piano penale la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo “Recovery and Resilience Facility” e di altri programmi finanziari dell'Unione.
Di ciò abbiamo trattato diffusamente in una precedente newsletter dal titolo “Sulle tracce della corruzione nel PNRR italiano (a scapito della trasparenza?”), ma vale la pena di richiamare il punto, poiché la prevenzione della dispersione di risorse dell’Unione europea (anche per effetto di azioni penalmente rilevanti) è considerata da quest’ultima una condizione di efficacia del PNRR nazionale. Nel passaggio che si ricordava il PNRR afferma anche che è «necessario eliminare le duplicazioni e le interferenze tra diverse tipologie» di procedure (nel caso si parla delle ispezioni amministrative), le quali «da antidoti della corruzione sono divenute spesso occasione di corruzione».
In Italia (come altrove) vi è la consapevolezza – maturata dalla prassi rilevata nel corso del primo anno di pandemia, ma ben presente a chi anche in epoca precedente vigilava sul mercato dei contratti pubblici - che non sia possibile abbassare la guardia a fronte del rischio di infiltrazioni criminose (organizzate e non) nell’uso dell’ingente ammontare di risorse finanziarie impegnate a fronteggiare i danni economici e sociali determinati dalla pandemia.
Si ricordano a mero titolo esemplificativo: il Rapporto di Libera, La tempesta perfetta - Le mani della criminalità organizzata sulla pandemia del30 novembre 2020; il Report adottato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico già nel mese di marzo 2020 su Crime and Contagion. The impact of a pandemic on organized crime, seguito dal più specifico Report su Covid-19 Vaccine and the threat of illecit trade, del 21 dicembre 2020; la Relazione adottata il 24 febbraio 2021 dal Ministero degli Interni italiano sull’attività svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nel primo semestre del 2020.
Nicoletta Parisi e Dino Rinoldi
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