La Corte di giustizia dell'Ue interviene anche su questioni commerciali riguardanti i rapporti con i Paesi terzi. Questa settimana, tenuto conto di un momento di passaggio che sta attraversando tutto il mondo con le elezioni americane, vogliamo portare alla vostra attenzione una sentenza del 29 luglio 2019 che riguarda una controversia attinente alle pratiche di dumping operate dai Paesi con cui l'Ue ha rapporti di natura commerciale. Le parti in causa sono state, da un lato, la ricorrente Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd, con sede in Taiyuan (Cina), azienda operante nel settore della produzione e distribuzione di prodotti in acciaio e, dall'altro, la Commissione europea, convenuta in primo grado, e la Eurofer, associazione europea dell'acciaio, interveniente in primo grado.
La vicenda vede il suo inizio con una denuncia depositata il 13 maggio 2014 dalla Eurofer, cui è seguita, il 26 giugno 2014, la pubblicazione, da parte della Commissione europea, di “un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. […] L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio all’industria dell’Unione europea ha riguardato il periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2013. […] Nell’avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare gli Stati Uniti come un paese terzo a economia di mercato adeguato. […] Essa ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni al riguardo, indicando al contempo che, secondo le informazioni a sua disposizione, gli altri paesi a economia di mercato che potevano essere presi in considerazione per la scelta del paese di riferimento erano la Repubblica dell’India, la Repubblica del Sudafrica, la Repubblica di Corea e Taiwan. La ricorrente non ha presentato alcuna domanda per ottenere lo status di società operante in economia di mercato […].
Il 6 luglio 2014 essa ha presentato le sue osservazioni sulla scelta del paese di riferimento ritenendo che gli Stati Uniti rappresentassero una scelta inappropriata e suggerendo di utilizzare Taiwan. Il 13 febbraio 2015, dietro sua richiesta, essa è stata sentita dalla Commissione. Il 24 marzo 2015, detta istituzione ha adottato il regolamento (UE) n. 2015/501, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, L 79, pag. 23). Tale regolamento ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 24,3% sulle esportazioni di tali prodotti da parte della ricorrente verso l’Unione per un periodo di sei mesi a decorrere dal 26 marzo 2015. In seguito a vari scambi di corrispondenza con la ricorrente, nel corso dei quali quest’ultima ha ribadito le sue obiezioni riguardanti la scelta degli Stati Uniti, anziché di Taiwan, come paese di riferimento, la Commissione, il 26 agosto 2015, ha adottato il regolamento controverso, che ha modificato il regolamento di esecuzione 2015/501 e ha istituito un dazio antidumping del 24,4% sulle importazioni nell’Unione di detti prodotti fabbricati dalla ricorrente”.
La Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd ha proposto un primo ricorso il 20 novembre 2015 e un secondo il 2 luglio 2018, ma entrambi sono stati respinti. Le motivazioni addotte dalla Corte per il respingimento vertono sia sulla fondatezza degli argomenti dalla ricorrente che sul fatto che tali argomentazioni siano inoperanti. In particolare, nel testo della sentenza si apprende che “non si può esigere che la Commissione operi adeguamenti relativi a fattori influenzati da parametri che non sono la risultante delle forze del mercato”. Per approfondire, clicca qui.
- Sabrina Lupi
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