Più volte, così come si è verificato in questa settimana per la programmazione economica dei prossimi anni, Parlamento europeo e Consiglio dell’Ue sono in contrasto. Esaminando le sentenze della Corte di Giustizia dell’Ue, possiamo riscontrare l’esistenza di una serie di controversie tra le due istituzioni che la stessa è stata chiamata a dirimere. Poniamo perciò alla Vostra attenzione una sentenza del 23 dicembre 2015 con cui la Corte è stata interpellata dal Parlamento europeo in merito alla decisione di esecuzione 2014/688/UE del Consiglio, del 25 settembre 2014, che sottopone a misure di controllo alcune sostanze chimiche. Il principale argomento a sostegno del ricorso del Parlamento europeo verte sulla “violazione di una forma sostanziale a causa della mancata partecipazione del Parlamento alla procedura d’adozione della decisione impugnata”. Il Consiglio dell’Ue, da parte sua ha sostenuto invece che “poiché la decisione impugnata è stata sostituita ed abrogata dalla decisione di esecuzione 2015/1875, che è stata adottata dopo aver consultato il Parlamento e prevede la sottoposizione a misure di controllo delle medesime sostanze psicoattive indicate nella decisione impugnata, la Corte deve pronunciare il non luogo a statuire nella presente causa”.
Come si può notare, il problema sollevato riguarda più il metodo che il merito. Infatti, da un punto di vista sostanziale, la decisione del 2014 era stata sostituita da quella del 2015 e ciò era avvenuto peraltro, come si potrà comprendere leggendo il testo della sentenza, al termine di una ulteriore controversia giudiziaria tra Parlamento e Consiglio.
Ecco quindi che la CGUE, nel deliberare in merito al mancato coinvolgimento del Parlamento europeo, ha stabilito che “è pacifico che la decisione impugnata sia stata adottata dal Consiglio senza previa consultazione del Parlamento. Ne consegue che il secondo motivo dedotto dal Parlamento è fondato e che, pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata”.
Tuttavia, la CGUE è stata chiamata a deliberare anche su una potenziale incertezza che si verrebbe a creare sugli effetti della decisione e ha chiarito che “qualora si pronunciasse l’annullamento della decisione impugnata senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti, creando, in particolare, incertezza circa la data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le sostanze psicoattive a misure di controllo e a sanzioni penali, ciò potrebbe compromettere l’efficacia del controllo delle sostanze psicoattive oggetto di tali decisioni e, dunque, la tutela della salute. Orbene, sebbene il Parlamento chieda l’annullamento di tale decisione a motivo del fatto che è stata violata una forma sostanziale, esso non ne contesta né lo scopo né il contenuto. Di conseguenza, gli effetti della decisione impugnata devono essere mantenuti ”.
In conclusione: la decisione è stata annullata, ma i suoi effetti sono mantenuti in vigore. La Corte ha inoltre condannato il Consiglio dell’Ue al pagamento delle spese processuali. Per approfondire, clicca qui.
- Sabrina Lupi
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