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La convenzione di Aarhus, reperibile tra i documenti di questa newsletter, si occupa di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale; così anche i considerando 2 e 15 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo. In particolare, questi testi normativi riprendono il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, al cui interno si sottolinea “l’importanza di fornire adeguate informazioni sull’ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate”. Inoltre, l’accesso o meno a tali informazioni dovrebbe essere concesso “tenendo conto dell’interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell’ambiente”.  In relazione al rispetto di queste norme, riteniamo opportuno trattare il caso di una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 4 settembre 2018 relativa ad una controversia tra ClientEarth, un’organizzazione senza scopo di lucro con finalità di tutela dell’ambiente, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia, e la Commissione europea.

ClientEarth, il 20 gennaio 2014, aveva presentato alla Commissione europea due domande di accesso a documenti detenuti da tale istituzione, sulla base del regolamento n. 1049/2001; il 13 e 17 febbraio 2014, la Commissione aveva respinto tali domande. Come si riporta nel testo della sentenza, “secondo la Commissione, la divulgazione, in questa fase, dei documenti controversi avrebbe pregiudicato gravemente i suoi processi decisionali in corso”. Ecco quindi che l’11 giugno 2014 ClientEarth ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale dell’Ue, ponendo obiezioni su tre punti: in primo luogo, in merito all’inapplicabilità di tale disposizione, in secondo luogo, in merito all’assenza di un rischio di grave pregiudizio per i processi decisionali della Commissione e, in terzo luogo, sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti controversi. Inoltre, “ClientEarth ha asserito che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione”. Tuttavia, “il Tribunale ha ritenuto che nessuno degli argomenti addotti da ClientEarth fosse tale da rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla Commissione”, con sentenza del 13 novembre 2015. Ma l’organizzazione è andata avanti, invocando la CGUE per l’annullamento della sentenza impugnata e citando la Convenzione di Aarrhus e il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo di cui sopra.

La sentenza della Corte di Giustizia europea ha ribaltato la situazione precedente, perché ha riconosciuto che il Tribunale fosse incorso in errori di diritto nell’affermare che “La Commissione poteva legittimamente presumere che, fino a quando essa non avesse adottato una decisione in merito ad un’eventuale proposta, la divulgazione dei documenti formati nell’ambito di una valutazione d’impatto avrebbe, in linea di principio, pregiudicato gravemente il suo processo decisionale in corso di elaborazione di tale proposta”. Nel testo della sentenza si può rinvenire le motivazioni in base alle quali la CGUE ha annullato tutte le decisioni precedenti. Il testo integrale della sentenza è disponibile cliccando qui.

 

 

 

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Nonostante non vi sia nella Carta un articolo esplicitamente dedicato alla class action, quello che più vi si avvicina è l’articolo 38, che, brevemente, afferma che “Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”. Si può notare che la versione inglese della Carta utilizza il tempo futuro per esprimere l’affermazione del medesimo diritto, volendo intendere che questo è un ambito sul quale, al momento della stesura del testo, vi erano ancora lavori in corso. In effetti, anche oggi questo si configura come un campo sul quale confrontarsi ulteriormente e apportare delle modifiche in senso migliorativo per la tutela dei consumatori. Per questo diritto si possono trovare dei riferimenti anche nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che ne parla agli articoli 12 e 169: nel primo, si riconosce che le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori sono tenute in considerazione per definire e attuare le politiche dell’Unione. Ciò porta a chiarire il fatto che la tutela dei consumatori non ha semplicemente un valore in sé in quanto fatto privato, legato al soddisfacimento di interessi personali, ma ha un valore di sistema: la soddisfazione del consumatore diventa un elemento imprescindibile per generare fiducia del sistema nel suo complesso e garantire l’assunzione della responsabilità sociale delle imprese. Nel secondo, si fa riferimento alle modalità di azione attraverso cui l’Unione per “tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”. Sono il “Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale”, ad adottare le “misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri”. Non si esclude inoltre che gli Stati membri mantengano o introducano “misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione” . L’articolo 169, infine, rimanda all’articolo 114, che a sua volta cita anche l’art. 26: entrambi si occupano anche delle misure da adottare per il funzionamento del mercato interno.

 

 

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Quella della class action è una modalità di azione che rinforza nei cittadini la consapevolezza del fatto che, a partire da processi di conoscenza, partecipazione e condivisione, sia possibile innescare cambiamenti sociali. È per questo che richiamiamo all’attenzione ancora una volta il tema della democrazia partecipativa al centro del dibattito pubblico posto all’attenzione dalla rete Eumans, che il 25 giugno scorso ha svolto il suo quarto Meeting, introdotto dallo slogan “knowledge is (civic) power”. Ne parliamo, considerata la sintonia con lo spirito delle iniziative del Movimento europeo, perché riteniamo che un tale messaggio possa ben rappresentare anche il tema in discussione in questa settimana: quello della class action europea è infatti un istituto che può generare effetti positivi nel settore dei servizi offerti dalle imprese, ma vi si può anche ricorrere per contribuire al miglioramento dell’azione delle istituzioni, a tutti i livelli. Per questo motivo, appare indispensabile che i cittadini siano coinvolti e che sia rispettato il criterio guida della trasparenza, a maggior ragione in questi mesi, in cui l’Unione europea sta delineando gli assi portanti delle politiche future, con un nuovo, ambizioso bilancio, con la discussione in plenaria su numerosi aspetti riguardanti le sfide in gioco nei rapporti con i Paesi terzi, a cominciare dal Regno Unito, con il rilancio della Conferenza sul futuro dell’Europa – che la presidenza semestrale tedesca intende perseguire.

Suggeriamo quindi, questa settimana, di soffermarsi sull’importanza della partecipazione civica, che è anche impegno per una informazione corretta e completa, che contribuisca a indirizzare positivamente le persone verso soluzioni e riduca l’incertezza sui grandi temi in discussione, quali la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione, la web tax e la border carbon tax, elementi chiave del nuovo bilancio europeo. Ricordiamo anche che di tutela dei consumatori si occupa, con numerose attività messe in campo, l’associazione Consumers' Forum, che confluisce anche nel crogiuolo delle iniziative del Movimento europeo per diffondere consapevolezza, impegno e promuovere la tutela dei consumatori, certi che si tratti di un fattore di progresso e di crescita.

Fra le iniziative che desideriamo portare alla vostra attenzione questa settimana ci sono:

 

 

 

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