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Approda oggi in aula alla Camera il decreto che aumenterà i migranti “irregolari” spingendoli nelle braccia della criminalità organizzata, tenterà di aprire la strada a misure collettive e dunque illegali di respingimenti nei paesi di origine dove si muore di guerre, persecuzioni, fame, rarefazione dell’acqua, disastri ambientali e espropriazione delle terre, creerà le condizioni per nuovi lager in terra italiana.

Se diminuiranno i flussi migratori il governo italiano avrà aumentato le sofferenze nei paesi di origine di chi cerca la via della salvezza e farà un danno all’economia italiana e alla nostra società che invecchia e che è in una situazione di progressivo calo demografico.

Il governo potrebbe porre la fiducia per impedire che vengano approvati degli emendamenti se saranno respinte le tre pregiudiziali delle opposizioni e temendo forse le assenze e i franchi tiratori in una maggioranza sempre più allo sbando.

 
 
 
 
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VI SEGNALIAMO

  • 4-6 maggio, Firenze. 13ma edizione della Conferenza THE STATE OF THE UNION 2023 dal titolo "Building Europe in times of uncertainty". The State of the Union è il rinomato vertice annuale per la riflessione ad alto livello sull'agenda europea che riunisce importanti pensatori scientifici, accademici, responsabili politici e giornalisti di varie discipline per un'analisi approfondita e una discussione sulle sfide e le opportunità che l'Europa si trova ad affrontare in tempi incerti. MAGGIORI INFORMAZIONI E PROGRAMMA.
  • 9 maggio, ore 11:00, Salerno. EUROPA DAY IX Edizione a cura del Center for European Studies (CES). Il Segretario generale del Movimento europeo – Italia, Giuseppe Bronzini, già Presidente della sezione lavoro Corte di Cassazione, discuterà su “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ambito di applicazione, efficacia, ruolo direttivo nel processo di integrazione. PROGRAMMA.
  • 17 maggio, ore 14:00-18:45, Torino. Il Movimento europeo in Italia e la rete europea dello European Partners for Environment (The EPE), promuove la ConferenzaBLOCKCHAIN & EUROPE’s GOVERNANCE TRANSFORMATION FROM GLOBAL TO LOCAL” sul tema dello Sviluppo sostenibile con particolare riferimento alla Blockchain come strumento di democrazia partecipativa, sotto l'alto patrocinio del Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’evento, che è realizzato anche con la collaborazione dello European Blockchain Observatory and Forum e con il sostegno dell’Università di Torino e del Centro Studi sul Federalismo, si svolgerà presso il Campus Einaudi dell’Università di Torino, nell’ambito del Festival dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in formato ibrido. L’incontro fa parte di un progetto che si svilupperà nei prossimi mesi con iniziative presso le Nazioni Unite a New York, a Dubai in vista della COP 28 e nel 2024 in vista del Vertice sul futuro pianeta promosso dal Segretario generale delle Nazioni Unite. L’evento di Torino, inoltre, si svolgerà in preparazione di una iniziativa italiana che avrà luogo a Roma nell’autunno 2023. Attraverso il seguente form online, sarà possibile effettuare l’iscrizione in presenza - i posti in presenza presso il Campus Einaudi sono limitati – oppure a distanza. L’incontro si svolgerà in lingua inglese, ma sarà garantita la traduzione simultanea in italiano. PROGRAMMA e CONSULTATION PAPER.  

 

ARTICOLI E TESTI DELLA SETTIMANA

 

 

 

 

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2 maggio

  • Roma, evento di celebrazione per i 50 anni dall’apertura della sede della Fondazione Friedrich Ebert in Italia.

 

 

 

 

 

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Le due Corti europee e l’inviolabilità della dignità umana. Quale conseguenze nelle politiche per i “migranti”?

       1. L’art. 4 della Carta dei diritti, che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti (dal contenuto pressoché identico all’art. 3 della Cedu), ha un ruolo centrale nel sistema garantistico apprestato dal Bill of rights dell’Unione perché le sue prescrizioni hanno un carattere assoluto (stessa logica segue la Convenzione europea così come interpretata dalla Corte di Strasburgo) rappresentando uno sviluppo analitico  del principio dell’inviolabilità della dignità della persona (art. 1) e non possono essere bilanciate con esigenze di ordine generale o per tutelare altre pretese individuali e collettive. Nessuno può richiamare  nobili fini, situazioni emergenziali o prerogative di terzi per rompere il tabù dell’intangibilità della zona di rispetto  dovuta ad una persona, indipendentemente dalle sue condotte: si tratta di prerogative assolute che il diritto internazionale, dal secondo novecento, vuole proteggere in ogni comunità politica e che le Corti europee di diritti recepiscono pienamente.

 La giurisprudenza delle due Corti europee ha certamente conosciuto un’evoluzione che ha nel tempo allargato la sfera di protezione dei soggetti dalle situazioni più estreme, come sono quelle delle pratiche di tortura o delle violenze sistematiche nei confronti dei detenuti o delle persone in custodia, a trattamenti crudeli che mortificano programmaticamente le persone che vi sono sottoposte umiliandole anche al fine di fiaccarne il carattere e la capacità di resistenza. Inoltre la norma è  stata progressivamente orientata alla prevenzione del rischio di dover subire situazioni come quelle prima descritte anticipando la soglia di attenzione delle autorità giurisdizionali. In quest’ottica di prevenzione sono venute in considerazione anche le situazioni di malattia della persona  per la quale il trattamento carcerario o di privazione della libertà in altro paese può rischiare di diventare intollerabile per le patologie sofferte. Qui possono venir in rilievo le condizioni di custodia nella loro connessione con la tutela della salute della persona, anche alla luce delle cure offerte nel paese ove si viene trasferiti e nei luoghi di custodia. Si deve quindi evidenziare questa vis espansiva della tutela che tende a ricomprendere le varie dimensioni della salvaguarda della dignità essenziale della persona, secondo una matrice tipicamente europea (che all’art. 34 della Carta si estende anche al diritto “di natura sociale” ad una vita dignitosa).

Il caso esaminato recentemente dalla Corte di giustizia il 18 aprile 2023, nella sua composizione più autorevole della Grande Chambre ([1]), su rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte costituzionale italiana  dopo che la Corte di appello di Milano aveva sollevato incidente di costituzionalità, riguardava l’eseguibilità di un mandato d’arresto europeo richiesto dalla magistratura croata nei confronti di persona residente in Italia ed  affetta da disturbo psichiatrico che richiedeva la prosecuzione di una terapia farmacologica con rischio elevato di suicidio in caso di incarcerazione.  La Consulta chiedeva ([2]) se “l’art. 1 par. 3 della decisione quadro 2002/584, letto ala luce degli artt.3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali UE, debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria procedente  le informazioni che portano ad escludere la sussistenza di questo rischio e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole”; inoltre chiedeva, se i rischi non apparissero risolvibili in un periodo ragionevole di sospensione dell’eseguibilità del mandato, se la richiesta di arresto  dovesse essere rifiutata dal paese ospitante. Si tratta di una questione delicata perché il principio del mutuo riconoscimento tra stati membri è il fondamento delle politiche di cooperazione giudiziaria e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: inoltre dal caso non sembravano emergere specifiche doglianze in ordine al sistema carcerario croato o all’assistenza medica erogata da tale sistema.   

La Corte nel Lussemburgo in effetti ricorda i principi  fondanti la disciplina sovranazionale del  settore: la fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione e l’ultimo di tali principi costituisce lo stesso “fondamento” della cooperazione giudiziaria in materia penale. Il rifiuto di esecuzione di un ordine di arresto costituisce un’ipotesi eccezionale (che deve essere desumibile  dalle previsioni della decisione quadro) da interpretarsi restrittivamente. Sussiste anche una presunzione secondo cui le cure ed i trattamenti offerti negli stati membri per le prese in carico, anche di patologie gravi, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili siano adeguati. Però deve ritenersi che qualora esistano comprovate ragioni che la consegna di una persona ricercata rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute l’autorità giudiziaria può sospendere temporaneamente la consegna. Il potere di sospensione va correlato al dovere di evitare trattamenti inumani e degradanti alla luce dell’art. 4 della Carta dei diritti come sarebbe il rischio di un grave peggioramento delle condizioni di salute del soggetto con riduzione significativa della sua aspettativa di vita o un deterioramento clinico rapido e difficilmente reversibile. Qui la decisione della Corte UE diventa molto innovativa in quanto indica al Giudice nazionale il dovere di attivarsi chiedendo spiegazioni all’autorità del paese emittente ed invitandolo a dare assicurazioni sulle condizioni di detenzione dopo il trasferimento che comunque devono essere attentamente vagliate e devono essere giudicate idonee ad escludere il rischio (di violazione dell’art. 4) emerso precedentemente. Se il rischio non può essere escluso dopo un periodo di tempo ragionevole la richiesta di un mandato di arresto va respinta.

Come nella più recente giurisprudenza della Corte di giustizia il motore della tutela garantista diventa il giudice ordinario nazionale che anche d’ufficio (quindi attivandosi e valutando criticamente quanto emerge dai documenti processuali) dovrebbe attentamente e motivatamente verificare che non si rischi, evitando  un coordinamento meramente cartaceo e burocratico con i colleghi di altri paesi, di violare basilari prescrizioni della Carta dei diritti che, in tal modo, entra nella carne viva delle procedure giudiziarie del vecchio continente impedendo abusi intollerabili  ed un ossequio solo formale ai principi  garantistici  sovranazionali.

A conclusioni  convergenti con questa decisione la Corte di giustizia era già arrivata con una precedente sentenza del 22.11.2022 della quale si è già parlato in questa newsletter ([3]) riguardante, però, un caso di rimpatrio di soggetto gravemente malato. Anche in questa ipotesi la Corte di giustizia affermava che l’art. 4 della Carta imponeva di evitare il rimpatrio laddove questo comportasse il rischio per la persona di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti per l’assenza di cure idonee nel paese di rientro ed invitava il giudice ordinario a disporre anche d’ufficio ogni approfondimento necessario. I diritti della Carta diventano così un terreno di verifica prioritaria per stabilire se le procedure di consegna ad altre autorità giurisdizionali di soggetti ricercati o di rimpatrio di migranti clandestini soddisfino davvero elementari principi di garanzia delle dignità delle persone.

         2. Sul fronte  della giurisprudenza dell’altra Corte europea, quella di Strasburgo, va ricordata la recente sentenza del 30.3.2023, JA ed altri c. Italia con la quale è stata accertata la violazione da parte del “bel paese” dell’art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani o  degradanti pressoché identica all’art. 4 della Carta UE, come già ricordato), dell’art. 5 par. 1,2 e 4 (diritto alla libertà e sicurezza, simile all’art. 6 della Carta) e dell’art. 4 Protocollo allegato alla Cedu (divieto di espulsione collettiva degli stranieri, simile all’art. 19 Carta UE). Vittime dell’illegittimo ed inumano trattamento alcuni cittadini tunisini che, dopo essere stati salvati da una nave italiane e trasportati a Lampedusa, erano stati trattenuti dieci giorni nell’hotspot locale, senza possibilità di uscirne legalmente e in condizioni ritenute dalla Corte di Strasburgo disumane e degradanti e quindi erano stati trasferiti improvvisamente in Tunisia dopo aver ricevuto la notificazione del provvedimento di respingimento, che la Corte ha giudicato “collettivo”. In questa sentenza (che ancora potrebbe essere impugnata alla Grande Chambre della Corte dal governo italiano) ritroviamo l’affermazione per cui le previsioni dell’art. 3 hanno carattere assoluto e quindi nessuna emergenza può giustificare una deroga come quella di essere custoditi in un luogo disumano, cui i giudici di Strasburgo aggiungono la valutazione per la quale la privazione della libertà subita era avvenuta in assenza di una base giuridica chiara (o di un provvedimento specifico) e che il respingimento del gruppo di tunisini era avvenuto in difetto di una valutazione individualizzata e delle varie posizioni e quindi era da giudicarsi come “ collettivo”.

Simili accertamenti certamente hanno un  notevole significato per stabilire se queste procedure seguite dalle autorità italiane abbiano violato anche la normativa UE e la sua Carta dei diritti ([4]).

        3. Dal punto di vista dell’Unione questa sarebbe obbligata ad agire attraverso i suoi organi, in qualsiasi forma questo intervento avvenga,  in modo che i principi e i  diritti stabiliti dal Bill of rights di Nizza siano rispettati (art. 51 della Carta ed art. 6 TUE), il che certamente non accade lungo le frontiere dell’Unione ove operano discussi accordi con paesi che nel loro territorio non rispettano i diritti umani per favorire i rimpatri o per realizzare forme di a sorveglianza esternalizzata dei confini. I pronunciamenti delle due Corti europee ed il valore “ sacrale”  degli artt. 3 Cedu e 4 Carta di Nizza da queste ribadito non riescano a penetrare questo territorio opaco delle prassi e degli accordi tra paesi. In attesa che il previsto Migration Pact (che nelle migliori delle ipotesi verrà esaminato poco prima delle elezioni del PE del 2024) riveda queste annose questioni anche alla luce delle decisioni delle Corti europee, si segnalano iniziative della società civile che hanno optato per la strada della proposizione di alcune ICE (Iniziative dei cittadini europei di cui all’art. 11 TUE) per chiedere alla Commissione di garantire il rispetto dei principi e dei diritti della Carta in ogni operazione di interazione con i paesi terzi (siano finanziamenti, accordi internazionali, aiuti di qualsiasi genere, prassi logistiche  etc.) valutando l’impatto sul piano dei diritti umani di queste interazioni e la loro trasparenza. Inoltre si invoca una maggiore solidarietà non solo tra i paesi membri ma verso i migranti e le loro primarie necessità e uno statuto comune dei regimi di asilo nazionale in modo che si interrompa l’attuale corsa alla disumanità in pieno dispiegamento. Almeno due ICE vorremmo ricordare, molto simili tra di loro, la prima promossa dalla città di Rennes (dopo un’ampia consultazione cittadina molto partecipata), la seconda dalla rete stop border violence, entrambe già depositate e vidimate dalla Commissione.

Su queste proposte il Movimento europeo si impegnerà ad illustrarne i contenuti e cercherà di aprire un dibattito il più compio e condiviso sulle iniziative di promozione di un’Europa dei diritti che sappia border proteggere ed aiutare coloro che sono costretti a migrare nei territori dell’Unione.

Roma, 2 maggio 2023

coccodrillo

 

 

[1] Corte di Giustizia (Grande Sezione), 18 aprile 2023, C-699/2021, EDL

[2] Dopo aver giudicato, a ragione, che gli aspetti concernenti l’interpretazione del diritto UE alla luce delle diposizioni della Carta di Nizza apparivano prevalenti e implicavano un intervento chiarificatore della Corte di giustizia

[3] Movimento europeo

[4] Il 26.4.2023 il Consiglio di stato olandese ha sospeso i trasferimenti dei richiedenti asilo dall’Olanda all’Italia ai sensi del Trattato di Dublino per la carenze sistemiche del sistema italiano di accoglienza che espone i richiedenti a trattamenti degradanti

 

 

 

 

 

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La nostra newsletter settimanale Noi e il futuro dell'Europa è stata concepita per contribuire ad una corretta informazione sull’Unione europea e partecipare al dibattito sulla riforma dell’Unione, così come abbiamo fatto durante la Conferenza sul futuro dell’Europa e come continueremo a fare in vista delle elezioni europee del maggio 2024.

Il Movimento europeo Italia seguirà con particolare attenzione la politica europea dell'Italia dopo le elezioni del 25 settembre 2022 anche attraverso i suoi social Facebook, Instagram, Twitter e infografiche oltre che sulla newsletter.

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