Considerato il momento attuale, sia in Italia che in Europa, di avvio delle manovre economiche per il rilancio degli Stati membri e per concertare una modalità di uscita dalla crisi, vi proponiamo una sentenza del Tribunale dell'Ue del 24 settembre 2019 relativa alla controversia tra il noto gruppo bancario Hsbc “che esercita tra le sue attività quella di banca di investimenti, banca di affari e banca commerciale” e la Commissione europea. La sentenza è interessante perché ha fornito chiarimenti sulle decisioni della Commissione in relazione a un mercato quale quello dei titoli derivati; anche senza disperderci in questioni per gli addetti ai lavori, è possibile fare alcune considerazioni sugli effetti generali provocati dalla compravendita di titoli derivati sui mercati finanziari. Proprio perché si tratta di attività ad alto livello di complessità effettuate dagli attori principali di questo mercato, è interessante approfondire questi meccanismi: nel loro insieme, contribuiscono a delineare il quadro in cui gli esperti si troveranno ad operare e ad effettuare scelte di politica economica. Come si può apprendere consultando la Consob, il mercato dei titoli derivati è quello in cui il valore degli stessi “Deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente”, ragion per cui “Il problema più complesso dei derivati è, da sempre, quello della determinazione del loro valore o, meglio della sua stima. È un aspetto particolarmente importante e, nello stesso tempo, critico, in quanto richiede complesse attività di analisi”.
Il caso in questione, nello specifico, parte dall'infrazione riscontrata da parte della Commissione europea in relazione ad attività effettuate da tre società del gruppo Hsbc dal 12 febbraio al 27 marzo 2007: “avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando […] ad un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto l’alterazione del corso normale di fissazione dei prezzi sul mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro (Euro Interest Rate Derivatives; in prosieguo: gli «EIRD») legati all’«Euro Interbank Offered Rate» (Euribor) e/o all’Euro Over‑Night Index Average (EONIA) [articolo 1, lettera b), della decisione impugnata]".
Come si potrà notare leggendo il testo del provvedimento, ci si trova di fronte ad una complessa serie di operazioni effettuate da Hsbc, rispetto alle quali sarebbe emersa la “manipolazione dello «spread» tra due prodotti derivati”. Il gruppo bancario ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione contestandola nei suoi vari punti e, in particolare, sostenendo che “i traders di HSBC hanno ricevuto dal trader di Barclays soltanto un’informazione molto frammentaria, limitata a quanto era strettamente necessario per la sua partecipazione alla sola manipolazione del 19 marzo 2007, e successivamente alla sua reiterazione. Non si può pertanto concludere che i traders di HSBC avrebbero dovuto, essi stessi, estrapolare dai frammenti di informazioni comunicati loro nell’ambito di un determinato comportamento – la manipolazione del 19 marzo 2007 – che un gruppo stabile di traders, la cui identità non è stata loro rivelata, partecipava ad altri comportamenti restrittivi della concorrenza nel mercato degli EIRD. […] Le motivazioni della decisione impugnata […] non consentono di dimostrare che HSBC fosse a conoscenza dei comportamenti costituenti un’infrazione delle altre imprese o potesse ragionevolmente prevederli”.
Le argomentazioni addotte da Hsbc sono state respinte, tuttavia con la sentenza del Tribunale dell'Ue è stato annullato l'articolo 2, lettera b) della decisione che, come si potrà leggere, prevedeva per il gruppo bancario una sanzione pari al non trascurabile importo di € 33.606.000! Entrambe le parti sono state condannate al pagamento delle spese processuali.
Il testo della sentenza è consultabile integralmente cliccando qui.
- Sabrina Lupi
- Uncategorised