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Questa settimana portiamo alla vostra attenzione una controversia tra Commissione europea e Repubblica Ceca (sostenuta dal Regno dei Paesi bassi), recentemente conclusasi – il 9 luglio scorso – attinente alla gestione delle risorse proprie dell’Ue.

I fatti ebbero origine il 20 maggio 2008, quando l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha adottato una relazione finale attinente a un’indagine riguardante verifiche relative all’importazione di accendini tascabili a pietra focaia provenienti dal Laos, nel corso del periodo compreso tra il 2004 e il 2007. In detta relazione si affermava che «gli elementi di prova dell’origine cinese accertati nel corso della missione ispettiva basta[va]no a far sì che gli Stati membri avvi[assero] un procedimento amministrativo di accertamento fiscale».

Secondo la relazione, era necessario «che gli Stati membri attu[assero] verifiche a posteriori e, se del caso, indagini sugli importatori interessati e che essi avvi[assero], con urgenza, un procedimento di recupero, ove ciò non fosse già avvenuto».

Le conclusioni della stessa relazione riguardavano 28 casi di importazioni di merci nella Repubblica ceca. Gli uffici doganali cechi competenti hanno adottato misure per procedere alla rettifica e al recupero fiscale in questi casi. 

Non è stato tuttavia possibile, per nessuno dei casi summenzionati, effettuare la rettifica entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della versione ceca della relazione dell’OLAF. Tra il novembre 2013 e il novembre 2014, la Repubblica Ceca, conformemente alla normativa applicabile, ha iscritto nel sistema di informazione WOMIS (Write‑Off Management and Information System) i casi di impossibilità di recupero dell’importo delle risorse proprie dell’Unione. 

Nel luglio e nel dicembre 2014 la Repubblica Ceca ha fornito alla Commissione europea, su richiesta di quest’ultima, ulteriori informazioni. [...] Il Direttore della direzione «Risorse proprie e programmazione finanziaria» della direzione generale del bilancio della Commissione europea ha informato [con una lettera, ndr] le autorità ceche che le condizioni per la dispensa dall’obbligo di mettere a disposizione dell’Unione le risorse proprie, previste all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, non ricorrevano in nessuno dei casi suddetti. Egli ha invitato le autorità ceche ad adottare le misure necessarie affinché fosse accreditato sul conto della Commissione europea l’importo di 53 976 340 corone ceche (CZK) (circa EUR 2 112 708) (in prosieguo: l’«importo in questione»), entro il primo giorno feriale successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui detta lettera è stata inviata. Egli ha aggiunto che ogni ritardo avrebbe dato luogo al pagamento di interessi in applicazione dell’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000”.

A seguito di tale provvedimento, il 30 marzo 2015 la Repubblica Ceca “ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera controversa. Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale [dell’Ue, n.d.r.] l’11 giugno 2015, la Commissione europea ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso, per il motivo che la lettera controversa non configurava una decisione impugnabile con ricorso di annullamento. La Repubblica ceca ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione.

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2015, la Repubblica Slovacca ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica Ceca. […]

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea e, pertanto, ha respinto il ricorso della Repubblica Ceca in quanto irricevibile, dal momento che era diretto contro un atto non impugnabile con ricorso di annullamento, senza statuire sulla domanda di intervento della Repubblica Slovacca".

Da qui il ricorso alla CGUE, da parte della Repubblica Ceca, del 13 settembre 2018, volta a:

“–      annullare l’ordinanza impugnata;

–       respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

–       rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla fondatezza del ricorso, e

–       condannare la Commissione alle spese”.

L’esito della controversia è stato sfavorevole alla Repubblica Ceca, che il 9 luglio scorso si è vista respingere il ricorso e condannare al pagamento delle spese proprie e di quelle sostenute dalla Commissione europea. Tra le motivazioni della Corte, si riporta il fatto che “la Repubblica ceca ha erroneamente assimilato gli interessi di mora di cui uno Stato membro può essere debitore nell’ambito del sistema di risorse proprie dell’Unione a spese legali che, a suo avviso, possono ostacolare l’accesso alla giustizia”.

Suggeriamo comunque di leggere il testo intero della sentenza, cliccando qui.

 

 

 

 

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Questa settimana ci occupiamo dell’articolo 41, che tratta il diritto ad una buona amministrazione non solo per i cittadini europei, ma per “ogni individuo”, che “ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione”, come afferma il primo comma, facendo riferimento quindi al rispetto sia del principio di efficienza che di efficacia.

All’interno di tale articolo si fa riferimento anche al diritto di accesso, del diritto alla trasparenza e alla privacy e dell’obbligo di motivazione: tutti questi aspetti sono connessi al diritto ad una buona amministrazione, come afferma il secondo comma, secondo cui “tale diritto comprende in particolare: il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni”.

Si fa cenno poi anche al concetto di responsabilità delle istituzioni europee, al terzo comma, affermando che “ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri”.

Come ci si può rivolgere alle istituzioni europee? La risposta è nel quarto comma:  “ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua”.

Ecco quindi che il quadro è vasto e si intuisce come questo semplice articolo racchiuda al suo interno contenuti che possono essere ampiamente trattati in manuali di diritto, anche solo su aspetti specifici, come le nuove tutele per la privacy all’interno dell’Unione con il GDPR oppure la giurisprudenza europea sul tema della buona amministrazione all’interno degli Stati membri.

Poniamo alla vostra attenzione anche il fatto che le recenti conclusioni del Consiglio europeo, reperibili tra i documenti chiave di questa settimana, si sono esplicitamente soffermate sul diritto ad una buona amministrazione.

Come si afferma infatti al punto 127 del documento, “Una pubblica amministrazione europea altamente professionale, reclutata sulla base geografica più ampia possibile, svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare l'Unione a realizzare le sue priorità e ad attuare politiche e programmi nell'interesse europeo comune. Allo stesso tempo, pur ricordando gli sforzi di riforma precedenti e attuali, i cittadini europei si aspettano che ogni amministrazione pubblica e il suo personale operino nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito di un'Unione a 27 Stati membri è necessario consolidare continuamente tali riforme e migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione europea”.

 

 

 

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Partecipazione del Presidente Dastoli a due iniziative, il 28 luglio p.v.:

Per la giornata di martedì 28 luglio, segnaliamo altresì la Conferenza online dal titolo: “Il punto su Europa e Italia”, promossa dal Laboratorio Europa dell’Eurispes. L’incontro, in programma dalle ore 16:00 alle ore 17:30, sarà visibile sulla pagina Facebook dell’Eurispes o sulla piattaforma Zoom (registrazione obbligatoria):
https://zoom.us/webinar/register/WN_yKMdlbG7S9uRHIPN3wp8LQ

 

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