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PANDEMIA E FEDERAZIONE EUROPEA

Nel suo discorso sullo “stato dell’Unione” (16 settembre 2020), la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che un compito “nobile e urgente” della Conferenza sul futuro dell’Europa riguarda le competenze dell’Unione europea nella politica della salute, una politica rivolta nello stesso tempo alla “promozione della salute” (Health promotion) e alla lotta contro le malattie.

Non vogliamo entrare qui ora nella discussione sulle responsabilità dell’Unione europea e degli Stati membri su tutte le questioni legate alla pandemia da COVID-19 che riguardano le misure contro la diffusione del virus, l’organizzazione sanitaria per curare milioni di persone che sono state colpite dal virus, le ricerche sui vaccini, la politica industriale per produrli e brevettarli e le campagne di vaccinazione.

Credo che la presidente Ursula Von der Leyen abbia giustamente sottolineato che il primo compito (“nobile e urgente”) della Conferenza sul futuro dell’Europa sia quello di definire gli spazi di azione dell’Unione e cosa essa può fare a beneficio delle sue cittadine e dei suoi cittadini.

Ora che è stata firmata la “dichiarazione comune che impegna il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, vale la pena di chiarire una questione essenziale su cui si dovrà concentrare la discussione sul futuro dell’Europa e che è legata in modo esemplare al tema delle competenze nella politica della salute.

Vale la pena di chiarire che la differenza fondamentale fra un’organizzazione confederale, l’invenzione comunitaria (quella che Jacques Delors aveva indicato nel “metodo dell’ingranaggio”) e un sistema federale non sta nel funzionamento istituzionale dell’Unione Europea - sapendo che esistono nel mondo diversi sistemi federali con diversi funzionamenti istituzionali - ma nel modo in cui sono suddivise le competenze fra il livello che Robert Schuman aveva definito “sovranazionale” - e che Jean Monnet aveva corretto in “federale” nella Dichiarazione del 9 maggio 1950 - e gli Stati membri.

In una organizzazione confederale, gli Stati riservano a sé stessi l’apparente  pienezza della sovranità (che è dunque “assoluta”) cooperando nei settori che ritengono essere di interesse comune: la politica estera e la difesa, la politica economica e fiscale, la politica sociale, la gestione delle emergenze, la politica industriale, la cultura e l’educazione e accettando il rischio che, in un mondo interdipendente e globalizzato, l’egemonia del governo dei settori di interesse comune venga assunta da poteri o attori esterni alla organizzazione confederale o che il tentativo di sommare delle sovranità assolute conduca non all’addizione ma alla loro sottrazione fino allo zero assoluto.

Nell’organizzazione comunitaria è stato accettato il principio –  che è stato poi meglio articolato nel Trattato di Lisbona (articoli 3, 4 e 6 TFUE) - secondo cui al livello sovranazionale sono attribuite alcune limitate competenze esclusive, che in un numero più ampio di settori l’Unione europea condivide le sue competenze con gli Stati (competenze condivise) ma, che al di fuori delle competenze esclusive e condivise, tutti i poteri di agire restano nelle mani degli stati nazionali che conservano inoltre la competenza di attribuire ulteriori competenze alle Comunità/Unione.

In un sistema federale, la costituzione definisce normalmente la ripartizione delle competenze fra il livello federale e gli Stati federati attribuendo al primo e ai secondi delle competenze esclusive e creando una zona intermedia di competenze concorrenti ma lasciando al livello federale le competenze che non sono né esclusive né concorrenti. Anche le competenze concorrenti sono tuttavia attribuite in via esclusiva al livello federale ma gli Stati federati conservano la facoltà di legiferare fino a che la federazione non decida di intervenire.

Il “progetto di Trattato che istituisce l’Unione europea” (Progetto Spinelli), adottato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984, si iscrive senza alcun dubbio nel quadro di un sistema federale per il modo in cui viene definita – secondo il principio di sussidiarietà (preambolo) – la ripartizione delle competenze e in particolare per la definizione delle competenze concorrenti (art. 12) che lo rende sostanzialmente diverso dal Trattato di Lisbona, in cui la zona intermedia invece è costituita dalle competenze condivise con l’ulteriore limitazione secondo cui l’intervento dell’Unione europea non rende esclusiva tutta la competenza ma solo il settore in cui viene adottato uno specifico atto normativo europeo.

Si inserisce nel “progetto Spinelli” (Titolo II) in modo esemplare la “politica della società” (che Willy Brandt aveva proposto da cancelliere tedesco al Vertice di Parigi del 1972: Gesellschaftpolitik quando aveva affermato che un’energica azione europea in questa dimensione era altrettanto importante dell’Unione economica e monetaria) che concerne la politica sociale, la politica della salute, la protezione dei consumatori, la politica regionale, la politica ambientale, la politica di educazione e della ricerca, la politica culturale e la politica dell’informazione (art. 55).

Significativamente, l’art. 56 del Progetto Spinelli è dedicato alla “politica sociale e della salute” con particolare riferimento alle regole concernenti la ricerca, la produzione, le proprietà attive e la vendita dei prodotti farmaceutici, alla prevenzione della tossicomania e all’assistenza reciproca nei casi di epidemie e di catastrofi.

Sappiamo che l’Unione europea ha dovuto attendere il Trattato di Amsterdam del 1999 per registrare dei progressi molto limitati nella politica sociale, che sarà probabilmente adottato a Porto il prossimo 7 maggio un “piano d’azione” per avviare un processo di implementazione del Pilastro Sociale firmato a Göteborg nel novembre 2017 e che nella politica della salute le Comunità prima e l’Unione europea poi disponevano fino al 2009 di una sola competenza “di sostegno” (che escludeva qualunque potere regolamentare) per essere estesa alle “questioni comuni di sicurezza in materia di salute pubblica” con il Trattato di Lisbona (art. 168 TFUE) che si premura tuttavia di precisare che “l’azione dell’Unione è condotta nel rispetto della responsabilità degli Stati”.

Speriamo che la drammatica esperienza della pandemia provocata dal COVID-19 susciti un soprassalto federale nella Conferenza sul futuro dell’Europa aprendo un dibattito “nobile e urgente” sulle competenze dell’Unione europea dotandola della capacità di decidere e di agire a beneficio delle sue cittadine e dei suoi cittadini.

 

 coccodrillo

 


 

Attiriamo la vostra attenzione

In questa settimana, è mancato Luigi Vittorio Majocchi, militante federalista europeo di lungo corso ed esperienza e a lui dedichiamo il primo pensiero di questa sezione della newsletter. Lo ricordiamo attraverso le parole del membro del Responsabile nazionale dell’Ufficio del dibattito del MFE e Redattore Capo di Eurobull, Giulio Saputo: “Gino non era solo un professore universitario o uno dei più importanti leader del federalismo organizzato. Negli ultimi anni è stato una presenza costante per tutti i giovani che volevano studiare, discutere o imparare. Un intellettuale straordinario e un interlocutore critico con cui le ore passavano rapidamente in discussioni da cui c'era sempre qualcosa da apprendere.

Nelle sere d'estate al Passo dei Carpinelli o nelle giornate nel suo ufficio all'Università a parlare della Fiorentina e dell'Inter, a bere una grappa o a fumare un Toscano, ad interrogarsi sull'attualità, sulle sue esperienze infinite dall'America all'Europa e sulla storia del federalismo che ha vissuto in prima persona.

Vorrei solo riportare una citazione da uno degli ultimi scambi che abbiamo avuto in cui lo ringraziavo di essere un "maestro" per noi giovani federalisti. La semplicità straordinaria delle sue parole credo basti a ricordarlo per chi lo ha conosciuto e, a chi non l'ha mai incontrato, per comprenderne la levatura e lo spirito
”.

Vi segnaliamo poi, per questa settimana, alcuni incontri in cui sarà rappresentato il Movimento europeo da interventi del Presidente, Pier Virgilio Dastoli:

 

Segnaliamo infine che Erasmo Mancini, stagista coinvolto nelle attività del Movimento europeo nell’ambito del servizio volontario europeo, neolaureato in Giurisprudenza presso la Pontificia Università Lateranense, ha ottenuto il Premio dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) per la sua tesi di laurea su Frontex. A lui vanno i complimenti di tutto lo staff e l’augurio di proseguire nell’approfondimento della conoscenza e nello studio a più livelli sui temi europei.

 

 


 

Europa in Onda

Europa in onda 

Europa in Onda - il podcast che ti parla di Europa.

Podcast di attualità, cultura, generazione Erasmus. Una finestra di approfondimento su tutto ciò che attraversa l'Europa ogni due giovedì del mese.

Segui la quinta puntata giovedì 18 marzo 2021

dalle 18.30 alle 19.30 in diretta streaming su https://tiny.cc/EuropaInOnda.

Riascolta i podcast su anchor.fm/europa-in-onda.

A cura di Mfe/Gfe Genova

 


 

Vi segnaliamo

 

 


 

 

 

 

Testi della settimana

 

 

 

Le ultime da Bruxelles

Un ruolo delle imprese determinante per la difesa dei diritti umani e dell’ambiente

 di Anna Maria Villa

L’ambiente, la digitalizzazione e la pronta attuazione del pilastro sociale sono le tre linee di azione da seguire, per garantire la ripresa e la resilienza dell’Unione europea dopo la crisi causata dal Covid-19.

Una ripresa e resilienza che presuppongono una nuova e rafforzata immagine dell’Unione europea nell’affrontare i temi sociali ed ambientali anche a livello internazionale. Il rispetto dei diritti umani e la protezione dell’ambiente, in un contesto economico globale, hanno infatti conseguenze oltre i confini europei.

Molte imprese europee operano in mercati internazionali ed in aree dove la tutela dei diritti umani e ambientali è ben lungi da quella garantita in Europa e in occidente.  In quelle aree, anche la loro attività può contribuire a determinare impatti sociali ed ambientali negativi.  L’Europa e le sue imprese sono chiamate dunque ad assumere un diverso ed importante ruolo anche a livello globale, presentandosi con una nuova immagine rispetto a quella adottata sino ad oggi, in coerenza e all’insegna di quei principi ritenuti fondamentali a livello europeo.

Lo sviluppo del commercio internazionale e delle relative catene di valore sono state sicuramente un’indiscussa fonte di benessere per le imprese e per certi aspetti anche per i paesi in via di sviluppo, dove vengono acquistate molte delle materie prime (ad oggi essenziali per la nostra economia, soprattutto per il settore digitale) e dove numerose industrie hanno delocalizzato i loro impianti. 

Il problema della tutela dei diritti umani è noto da tempo. Già nel 2011 le Nazioni unite pubblicavano ‘I Principi guida su impresa e diritti umani’ (UNGP’s), che stabilivano una serie di principi generali che i vari attori si impegnavano a osservare su base volontaria. Gli Stati dovevano proteggere i diritti umani attraverso norme ad hoc e le imprese dovevano rispettarli attraverso un controllo sulle loro attività con azioni di prevenzione e ripristino di eventuali effetti negativi da loro stesse causati. Si trattava di una serie di indicazioni per promuovere una condotta di impresa responsabile e prevenire la violazione di diritti umani.

Analogamente, anche a livello di OCSE e ILO si lavorava per la definizione di standards – sempre su base volontaria - per la redazione da parte delle imprese di una dichiarazione (c.d. due diligence report), con cui si dava informazione di aver rispettato i principi e le norme in materia di diritti umani ed ambientali nell’ambito della propria attività.

Anche a livello europeo sono state adottate una serie di iniziative costituite da norme vincolanti e iniziative volontarie per tutelare i diritti umani ed ambientali nei settori considerati più vulnerabili, quali industrie estrattive, industrie del legname, industrie della moda e del pellame. Inoltre l’Unione europea è stata spesso coinvolta in iniziative di alto valore morale, quali il c.d. Kimberley process,  lo stop al commercio dei diamanti estratti  commercializzati da gruppi armati, i cui proventi finanziavano conflitti interni; ovvero il regolamento per una due diligence obbligatoria per gli importatori europei di alcuni minerali, estratti, in particolare  in paesi del centro Africa, ad opera di bande ribelli locali, che li commercializzavano per finanziare con i proventi i conflitti locali. Grazie a quest’ultimo regolamento, le imprese europee dovevano dichiarare di essere certe che i prodotti acquistati non contribuivano al conflitto nella zona.  Con lo stesso fine, il regolamento approvato nel 2010 prevede misure per bloccare il commercio internazionale del legname (e relativi prodotti) raccolto illegalmente. In questo caso la due diligence – obbligatoria – richiede alle imprese importatrici di indicare l’origine del legname acquistato e rivenduto in Europa.

Un’altra importante direttiva è quella sulla redazione di report non finanziari (NFRD). Dal 2018 la direttiva chiede alle grandi imprese di fornire informazioni sulle loro politiche riguardanti la corretta applicazione delle norme di protezione ambientale, responsabilità sociale, gestione del personale, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione e alla concussione ecc. nonché una previsione sui possibili impatti negativi delle attività. La relazione di due diligence però non è obbligatoria per la parte riguardante il rispetto dei diritti umani per le attività realizzate in tutta la catena di valore dell’impresa, anche se la mancata informazione deve essere motivata.

La Commissione ha lanciato di recente una consultazione per proporre una revisione di questa direttiva entro il primo quadrimestre 2021. Molte organizzazioni della società civile hanno infatti denunciato che l’implementazione della direttiva per quanto riguarda la parte dei diritti umani è discontinua e necessita di una revisione per un’armonizzazione del sistema a livello UE.  Ad oggi, infatti, l’Unione europea - salvo che in specifici settori – ha seguito un approccio essenzialmente di tipo volontaristico, che ha creato diversità di applicazione della direttiva nei vari Stati membri e quindi ha posto le imprese in diverse condizioni operative. Emerge pertanto una mancanza di certezze legali tra imprese dei diversi Stati che operano negli stessi settori, nonché di strumenti a tutela delle parti lese.

Con il Green Deal europeo, si è avuta una diversa impostazione dell’azione dell’Unione in Europa e nel mondo. Ponendo al centro dell’attenzione l’uomo e l’ambiente, la strategia sottolinea la necessità di evitare di riallocare industrie europee con un impatto ambientale negativo oltre i confini europei.  Pertanto, una due diligence che riferisce anche sul rispetto dei diritti umani e sulla tutela ambientale sembra essere uno strumento importante anche a supporto della realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite

La crisi sanitaria dovuta al COVID 19, come detto in più occasioni, ha sicuramente aumentato le divergenze tra paesi dell’Unione e anche tra paesi extra europei. È, dunque, essenziale un nuovo ruolo delle istituzioni europee e delle imprese anche oltre i confini dell’Unione.

Il Parlamento europeo ha affrontato questa problematica ed ha adottato una risoluzione di iniziativa, con cui chiede alla Commissione di intervenire su quelle imprese responsabili di atti contro i diritti umani e gli standard ambientali lungo tutta la linea di valore delle attività, non solo in Europa ma anche in quei paesi, con cui le stesse hanno relazioni economiche.

Si tratta di una importante indicazione che coinvolge la stessa governance aziendale. Le imprese saranno infatti chiamate a valutare preventivamente la loro strategia di azione per evitare impatti negativi in termini di rispetto dei diritti umani (compresi i diritti sociali, sindacali e del lavoro), tutela dell’ambiente (per es. in termini di lotta al cambiamento climatico, deforestazione, ecc.), grazie ad una nuova e trasparente governance interna, che principalmente prevede una maggiore responsabilità direzionale, la lotta alla corruzione, una due diligence obbligatoria anche sui diritti umani.

Tutte le imprese (piccole e grandi, industriali, commerciali e finanziarie) saranno, dunque chiamate a adottare misure commisurate alla possibilità di realizzazione di eventi negativi dovuti alla loro attività e a adottare azioni di prevenzione in relazione alle loro dimensioni, alle risorse a disposizione e in rapporto alla lunghezza della catena di valore a cui partecipano, sia in Europa e sia all’estero.

Le imprese europee, che operano all’estero, infatti potranno essere ritenute responsabili del mancato rispetto dei diritti umani o di un evento negativo sull’ambiente, entrambi causati dalla loro attività, salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure ragionevoli di prevenzione e quindi saranno sanzionate in base alle leggi nazionali per i danni prodotti. Ci sarà infine la possibilità di tutela per chi ha sofferto un danno.

Anche gli Accordi internazionali dovranno prevedere questi temi nei capitoli del commercio e dello sviluppo sostenibile.

Una richiesta molto importante, dunque, nata dalla necessità che l’attività di impresa ovunque svolta, possa garantire il rispetto dei diritti umani e la tutela ambientale in tutti i paesi del mondo, ma anche nata dall’importanza per le imprese ad operare in una parità di trattamento, certezza del diritto, trasparenza decisionale. Accettare lo sfruttamento di minori, o pratiche di produzione non corrette, esclusivamente per questioni legate al profitto non è etico e avrebbe perpetuato con diversi metodi lo sfruttamento di popoli e nazioni già in profonda sofferenza. Non è questo il metodo per portare crescita e benessere in paesi sofferenti, anche se molto probabilmente gli effetti positivi di questa nuova impostazione non saranno subito percepiti dall’impresa e dai paesi dove questa opera. Ci auguriamo però che in tempi brevi possa essere raggiunto quel risultato positivo sperato su popolazioni e territori spesso devastati dalla mancanza di rispetto. Le ditte europee hanno dunque un compito estremamente importante nella lotta alla povertà e allo sfruttamento, anche se tutto ciò sicuramente almeno all’inizio costituirà per loro un grande impegno.

 

  

 

 Carta dei diritti fondamentali

Chiudiamo con l’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali la rassegna dedicata al tema dei diritti dei lavoratori e della sezione della stessa dedicata alla solidarietà. In particolare, i diritti a cui si fa riferimento sono in questo caso quelli alla negoziazione e alle azioni collettive. In poche parole, si sintetizza chi siano gli attori e come si possano affermare tali loro istanze: l’articolo infatti fa riferimento non solo ai lavoratori, ma anche ai datori di lavoro e, per entrambi, alle rispettive organizzazioni sindacali. Come è noto, essi agiscono in base alla legge: come infatti riporta l’articolo trattato, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi è esercitato “Conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”. Proprio in questi giorni si è potuto riscontrare, in Italia, un esempio di come si attui tale iter e della valenza che esso assume per garantire tutele per la perequazione e rispondere alle nuove necessità poste in essere dalla sopraggiunta crisi. Attraverso la concertazione, le parti sociali possono raggiungere l’obiettivo di vedersi tutelate ciascuna per la propria parte nell’ambito dei contratti collettivi. Attraverso l’esercizio di questo diritto, ne vengono affermati anche altri: per esempio, quelli alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale, alla sicurezza e l’assistenza sociale, alla salute.

C’è un secondo aspetto trattato nell’unico comma dell’articolo 28 ed è quello relativo alla possibilità di ricorso, per le parti sopra menzionate, “In caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”. In merito a ciò, riteniamo interessante soffermarci  su una controversia in atto che riguarda i lavoratori italiani di Amazon: è il primo sciopero al mondo che coinvolga l’azienda e interesserà il non facile aspetto della mediazione tra le parti. In era di pandemia, infatti, Amazon ha incrementato il suo volume d’affari, ma non proporzionalmente il personale ingaggiato, rendendo così più onerose le condizioni di lavoro. Si è aperta quindi con Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt una vicenda in cui si evidenzia un diverso modo di intendere i rapporti di lavoro. Infatti, come ha affermato il segretario nazionale Filt Cgil Michele De Rose, “La multinazionale americana deve prendere atto, suo malgrado, che il sindacato fa parte della storia del nostro paese e con le rappresentanze dei lavoratori deve confrontarsi, nel rispetto di un sistema corretto di relazioni sindacali e delle tutele e regole previste dal contratto nazionale Logistica, trasporto merci e spedizione”. I sindacati hanno annunciato lo sciopero per il prossimo 22 marzo, ma già si intuisce che la trattativa non sarà semplice e che, interessando anche l’articolo 28 della Carta, potrebbe anche evolvere in un ricorso alla CGUE.

 

 


 

La giurisprudenza europea

Questa settimana poniamo alla vostra attenzione una sentenza interessante perché consente di conoscere nel dettaglio alcuni meccanismi relativi alle modalità concrete attraverso cui avviene l’accesso al credito da parte di stati e istituti finanziari che ne facciano richiesta. Le parti in causa sono da un lato il Consiglio dell’Ue, sostenuto dalla Finlandia e, dall’altro, un gruppo di cittadini e imprese cipriote; parti convenute in primo grado sono l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, la Banca Centrale europea e l’Eurogruppo.

L’iter si è sviluppato lungo un arco temporale che va dal 2012 al 2020 – si è infatti concluso con la sentenza del 16 dicembre scorso – ed ha riguardato la seguente vicenda:

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2012, la Repubblica ellenica e i suoi creditori obbligazionisti privati hanno proceduto ad uno scambio di titoli di credito greci con un taglio sostanziale sul valore nominale del debito greco detenuto dagli investitori privati [Private Sector Involvement (in prosieguo: il «PSI»)]. Quale conseguenza della loro esposizione sui titoli oggetto del PSI, diverse banche stabilite a Cipro, fra cui la Laiki (Cyprus Popular Bank Public Co. , ndr) e la BoC (Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia, ndr), hanno subito perdite considerevoli ed hanno incontrato problemi di sottocapitalizzazione. […].

In tali circostanze, la Repubblica di Cipro ha reputato necessario intervenire a sostegno del settore bancario cipriota, segnatamente ricapitalizzando la Laiki nella misura di EUR 1,8 miliardi nel giugno del 2012. Nel corso dello stesso mese, la BoC ha annunciato di avere domandato anch’essa alle autorità cipriote un sostegno in capitale, ma di non averlo ottenuto. Il 25 giugno 2012, la Repubblica di Cipro ha presentato al presidente dell’Eurogruppo una domanda di assistenza finanziaria del MES o del Fondo europeo di stabilità finanziaria.

Con dichiarazione del 27 giugno 2012, l’Eurogruppo ha indicato che l’assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita alla Repubblica di Cipro da tale Fondo o dal MES, nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico che doveva concretizzarsi in un protocollo d’intesa, la cui negoziazione sarebbe stata condotta, da un lato, dalla Commissione, di concerto con la BCE e con il FMI, e, dall’altro, dalle autorità cipriote. Il 29 novembre 2012, alcuni rappresentanti della Commissione, della BCE, del FMI e della Repubblica di Cipro hanno redatto un progetto di protocollo d’intesa.

Nel marzo del 2013, la Repubblica di Cipro e gli altri SMME (Stati membri la cui moneta è l’euro, ndr) sono pervenuti ad un accordo politico su tale progetto di protocollo d’intesa. Con dichiarazione del 16 marzo 2013, l’Eurogruppo ha accolto positivamente tale accordo, ed ha prospettato alcune misure di aggiustamento che le autorità cipriote si sono impegnate a prendere, tra le quali la creazione di un’imposta sui depositi bancari, la ristrutturazione e la ricapitalizzazione di banche, nonché misure di bailin nei riguardi dei detentori di obbligazioni subordinate”.

L’iter è assai lungo e complesso, ma questo punto aiuta a comprendere la controversia: risparmiatori e correntisti ciprioti hanno infatti presentato dei “ricorsi intesi ad ottenere, in via principale, che il Consiglio, la Commissione, la BCE e l’Eurogruppo […] siano condannati a pagare loro gli importi indicati in allegato ai loro ricorsi, maggiorati degli interessi decorrenti dal 16 marzo 2013 fino alla data della pronuncia delle sentenze del Tribunale, e, in via subordinata, che venga dichiarata la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e/o dei convenuti e che venga stabilita la procedura da seguire per accertare le perdite recuperabili che essi hanno effettivamente subito”.

Tuttavia, la sentenza del 16 dicembre 2020 (in estrema sintesi) ha portato a rigettare o ritenere irricevibili i ricorsi presentati e ha condannato i ricorrenti a sopportare le spese proprie e quelle sostenute dalle istituzioni europee.

Il testo integrale della sentenza è disponibile cliccando qui.

  

 


 

 Agenda della settimana

15-21March 2021

 

Monday 15 March 

Tuesday 16 March 

Wednesday 17 March

Thursday 18 March

Friday 19 March 

 

 


 

Campagna di informazione sull’Europa

   M. Gabanelli

 

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La democrazia: una risorsa preziosa e imperdibile ma anche un problema di assai ardua ed impegnativa soluzione” è un saggio sul quale soffermarsi per una serie di motivi. A firma del docente emerito di Diritto costituzionale presso l'Università di Messina, Antonio Ruggeri, analizza la congiuntura delle democrazie contemporanee, passando in rassegna fenomeni come il populismo, il ritorno ai nazionalismi, l'oclocrazia: tendenze di questi tempi connesse alla necessità di riformare le istituzioni e – afferma l'autore – “più ancora, la società, le alterazioni vistose cui è andata soggetta la forma di Stato, rese visibili dalle torsioni patite da ciascun “tipo” di democrazia (con specifico riguardo a quella rappresentativa)”.

Le proposte di Ruggeri suonano interessanti per poter comprendere, prima di orientare l'azione istituzionale, il ruolo dei vari soggetti coinvolti e le modalità attraverso cui garantire libertà, diritti e doveri riletti a seguito delle trasformazioni sociali recenti. Non è un caso che tra gli spunti finali dell'autore vi sia il “ruolo di centrale rilievo giocato dalla scuola e dalla formazione culturale in genere”, affinché l'impegno possa andare nella direzione giusta, quella cioè di riformare la società a partire dalle nuove generazioni.

Il testo, pubblicato sul sito dirittifondamentali.it, è scaricabile cliccando qui.

 

Vi suggeriamo, inoltre, la lettura dell'articolo "Draghi e i vaccini, è sovranità europea, non sovranismo" (HuffPost, 08.03.2021), a firma del prof. Alberto Quadrio Curzio, Economista e presidente emerito della Accademia dei Lincei.

 

 

 

 

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Una sentenza emessa in settimana scorsa dalla Corte di Giustizia dell'Ue, il 2 marzo, fornisce alcuni chiarimenti sui limiti da rispettare, ai sensi del diritto dell'Unione, nell'utilizzo a fini di indagine delle comunicazioni elettroniche dell'imputato. Nello specifico: una cittadina estone, H.K., è stata condannata, il 6 aprile 2017, a “Una pena detentiva di due anni per aver commesso, tra il 17 gennaio 2015 e il 1° febbraio 2016, vari furti di beni (di valore compreso tra EUR 3 e EUR 40) nonché di somme di denaro (per importi compresi tra EUR 5,20 e EUR 2 100, per aver utilizzato la carta bancaria di un terzo, causando a quest’ultimo un danno di EUR 3 941,82, e per aver compiuto atti di violenza nei confronti di persone partecipanti ad un procedimento giudiziario a suo carico”.

Per arrivare alla condanna, il tribunale di primo grado di Viru “Si è fondato, tra l’altro, su vari processi verbali redatti in base a dati relativi a comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’articolo 1111, paragrafo 2, della legge relativa alle comunicazioni elettroniche, che l’autorità incaricata dell’indagine aveva raccolto presso un fornitore di servizi di telecomunicazioni elettroniche nel corso del procedimento istruttorio, dopo aver ottenuto, ai sensi dell’articolo 901 del codice di procedura penale, varie autorizzazioni a tal fine dal Viru Ringkonnaprokuratuur (Procura distrettuale di Viru, Estonia). Tali autorizzazioni, concesse il 28 gennaio e il 2 febbraio 2015, il 2 novembre 2015, nonché il 25 febbraio 2016, riguardavano i dati relativi a vari numeri di telefono di H.K. e diversi codici internazionali di identificazione di apparecchiatura di telefonia mobile di quest’ultima, per il periodo dal 1º gennaio al 2 febbraio 2015, per il giorno 21 settembre 2015, nonché per il periodo dal 1º marzo 2015 al 19 febbraio 2016”.

H.K. ha proposto appello, ma la sua istanza è stata respinta il 17 novembre 2017. L'interessata ha presentato quindi ricorso presso la Corte suprema estone, sostenendo “Che le disposizioni dell’articolo 111 della legge relativa alle comunicazioni elettroniche che prevedono l’obbligo dei fornitori di servizi di conservare dati relativi alle comunicazioni, nonché l’utilizzazione di tali dati ai fini della sua condanna, sono contrari all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta”. In sintesi, questi articoli della direttiva disciplinano il modo in cui gli Stati membri assicurano la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e vi rimandiamo, per una lettura più approfondita, alla parte introduttiva del testo della sentenza; per l'articolo 52 della Carta, vi rimandiamo anche al commento pubblicato nella nostra newsletter n.41/2020.

Tornando ai fatti: la Corte suprema estone ha in seguito deciso di sospendere il procedimento e rivolgersi alla CGUE per ottenere chiarimenti sugli articoli della direttiva e della Carta a cui si è appellata H.K. nel suo ricorso.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, come da sentenza, ai sensi del diritto dell'Unione una normativa nazionale non può consentire alle autorità di accedere ai dati relativi al traffico o alla localizzazione dell'utente e trarre conclusioni sulla sua vita privata se non per ”La lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo”.

Inoltre, secondo la CGUE, il diritto dell'Unione (nello specifico: L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1) impedisce che possa trovare applicazione una normativa nazionale secondo cui il pubblico ministero abbia la competenza “Ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale”.

Segnaliamo che nella sezione “Testi della settimana” è possibile consultare anche un saggio di analisi sull'argomento a firma di Federica Resta, dirigente del Garante per la protezione dei dati personali.

Clicca qui per accedere al testo integrale della sentenza.

 

 

 

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