Le disposizioni generali della Carta dei diritti fondamentali sono raccolte negli articoli dal 51 al 54, come si è già avuto modo di vedere anche in altri numeri di questa newsletter. Questa settimana, in particolare, trattiamo l’articolo 51, dedicato all’ambito di applicazione delle disposizioni della Carta. In relazione a ciò, il primo comma dell’articolo sintetizza alcuni aspetti importanti, relativi non solo ai suoi destinatari, che sono le istituzioni, gli organi dell’Unione e gli Stati membri. Si menziona infatti anche il rispetto del principio di sussidiarietà, facendo così riferimento alle modalità attraverso cui svolge l’azione dell’Ue e di quelle degli Stati membri, nell’attuazione del diritto dell’Unione, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze.
Ma il punto che più ci interessa ai fini del tema prevalente, questa settimana, cioè il rispetto dello stato di diritto all’interno degli Stati membri, è il fatto che tutti i soggetti di cui si occupa l’articolo 51 sono tenuti ad osservarne “i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze”. Come si potrà leggere nella sezione dedicata questa settimana alla giurisprudenza europea, proprio l’articolo 51 è uno di quelli richiamati nell’ambito di una controversia tra la Commissione europea e la Repubblica di Polonia: la Corte di Giustizia dell’Ue lo ha infatti citato in relazione al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Polonia e, leggendo il testo della relativa sezione, potrete saperne di più.
Ugualmente importante per delineare il quadro d’azione dell’Ue è il secondo comma dell’articolo 51, in cui si afferma che “La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati”. Con tali affermazioni si vuole meglio definire la funzione della Carta dei diritti fondamentali e il suo rapporto con i trattati; sono due fonti del diritto dell’Unione, ma intervengono su aspetti differenti e complementari. Questo secondo comma, nella sua sinteticità è però fondamentale per comprendere il significato della Carta, che può essere chiarito ulteriormente ricollegandosi al suo preambolo, in particolar modo in questo punto: “La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo”.
- Sabrina Lupi
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